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- pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l'iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti giuridici tra le parti e verso i terzi (ad es. atto costitutivo delle società di capitali e relative modifiche);
- pubblicità dichiarativa: ricorre nei casi in cui l'iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l'atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica, trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone);
- pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, ovvero consente di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però collegare alcun particolare effetto riguardo all'efficacia del fatto o dell'atto reso pubblico.
Nella sezione ordinaria del Registro Imprese si realizza la pubblicità di società e di imprese prescritta dal Codice Civile, art. 2188 e seguenti).
A seconda dei casi, le iscrizioni hanno efficacia dichiarativa o costitutiva.
Nella sezione ordinaria sono iscritti (art. 7, D.P.R. 581/1995):
- le società commerciali e consortili
- gli imprenditori individuali (non piccoli imprenditori)
- i consorzi di imprenditori
- gli enti pubblici economici
- i GEIE - Gruppi Europei di Interesse Economico
- le società estere soggette alla legge italiana
- i soggetti collettivi a forma giuridica non societaria, qualificabili come “imprenditori commerciali”
- gli altri atti previsti dalla legge.
La sezione speciale del Registro Imprese è stata istituita (art. 2, D.P.R. 558/1999) per ospitare alcune categorie di soggetti cui il Codice Civile non impone obblighi di pubblicità legale.
L'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori individuali e delle società semplici ha valore di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (non produce, quindi, i più pregnanti effetti della pubblicità dichiarativa e costitutiva).
L'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola, oltre alle funzioni sopra indicate, ha valore di pubblicità dichiarativa ai sensi dell'articolo 2193 del Codice Civile (come prescritto dal Decreto Legislativo n. 228/2001). Nella sezione speciale sono iscritti:
- piccoli imprenditori individuali
- imprenditori agricoli (inclusi i coltivatori diretti)
- le società semplici
Inoltre, nella stessa sezione speciale sono annotati i soggetti iscritti nell’Albo Regionale delle Imprese Artigiane.
La sezione speciale delle società tra professionisti è stata inizialmente istituita al momento di recepire la normativa comunitaria in materia di esercizio della professione di avvocato (art. 16, D.Lgs. 96/2001).
In questa sezione possono essere iscritte le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali che rispettino i requisiti indicati nell'articolo 10, L. 183/2011 e nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 08/02/2013.
Le organizzazioni private qualificabili come “imprese sociali” ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 112/2017 sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale delle imprese sociali.
Anche le Società di mutuo soccorso sono iscritte in questa sezione (art. 23, D.L. 179/2012).
In questa sezione vengono eseguite le iscrizioni delle imprese per l'alternanza scuola-lavoro (art. 1, comma 41-43, L 107/2015).
Tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Le società di capitali hanno la facoltà di pubblicare in questa sezione speciale la versione in lingua comunitaria diversa dall’italiano degli atti iscritti o depositati nel Registro Imprese (Art. 2250, Codice Civile - come modificato dall'art. 42 della Legge n. 88/2009).
L’efficacia di questo adempimento è asimmetrica: la società non può opporre a terzi le eventuali difformità tra la versione italiana e quella in lingua straniera, mentre i terzi possono avvalersene (in sostanza, i terzi possono scegliere tra le due versioni quella per essi più vantaggiosa).
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Ultimo aggiornamento:
17/09/2024