Adempimenti correlati alla denuncia di avvio dell'attività
L'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere obbligatoriamente richiesta da coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata in forma di impresa al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ai sensi degli articoli 2082 e 2195 del Codice Civile.
Per informazioni relative all'attività, alla possibilità di iscrizione di un'impresa al Registro Imprese e alla documentazione da allegare alla denuncia di inizio / variazione di attività è possibile consultare il sito web ATECO, predisposto dal sistema camerale.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è il titolo necessario per lo svolgimento di alcune attività economiche e va presentata telematicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive competente territorialmente.
L’attività oggetto della SCIA può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della pratica all’amministrazione competente.
Per ulteriori informazioni in merito alle attività per lo svolgimento delle quali è necessario presentare la SCIA all’ente competente, è possibile consultare il manuale ATECO.
La denuncia di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio effettivo della stessa; l’impresa deve essere in possesso dei necessari titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente (ad esempio, la SCIA presentata al comune territorialmente competente per le attività che prevedono tale adempimento).
Fanno eccezione le attività soggette alla presentazione della SCIA alla Camera di Commercio: per tali denunce, la data di inizio dell'attività deve coincidere con la data di invio della SCIA.
PRECISAZIONE: nessuna attività può essere dichiarata al REA con decorrenza antecedente alla data della prima ComUnica di iscrizione dell’impresa al Registro Imprese.
Nessuna delle due: non sono ammesse, infatti, descrizioni generiche dell’attività, né riprese dai codici ATECO o né dall'oggetto sociale. Occorre, invece, indicare dettagliatamente le attività effettivamente esercitate (solo quelle con rilievo verso terzi).
La descrizione dell'attività deve essere sintetica e chiaramente comprensibile: deve comprendere sia il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) sia le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.), come indicato al paragrafo 11 della Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina).
Per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa la sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) e va sempre indicata compilando il mod. I2 (per le imprese individuali) o il mod. S5 (per le società).
La Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina), prevede che l’attività prevalente debba essere denuncia indipendentemente dal luogo in cui viene svolta; se un’impresa inizia una nuova attività prevalente fuori provincia, dovrà effettuare due adempimenti distinti:
- dovrà presentare il mod. UL nella provincia in cui svolge l'attività
- e il mod. S5 (per le società) oppure il mod. I2 (per le imprese individuali) presso la sede, indicando l’attività prevalente tra tutte le attività svolte.
La stagionalità di un'attività va indicata al momento della denuncia di avvio della stessa, indicando anche il periodo di svolgimento che, per le attività soggette ad autorizzazione, deve coincidere con quanto indicato sul titolo autorizzatorio.
Al momento della sospensione e della ripresa dell'attività non è necessario effettuare alcuna denuncia, mentre è necessario comunicare eventuali variazioni del periodo di svolgimento dell'attività.
Sì, è possibile denunciare la sospensione dell'attività svolta dall'impresa per un periodo massimo di un anno.
Al termine del periodo sopra indicato, è necessario inviare, alternativamente:
- una denuncia di variazione per la riattivazione dell'attività
- una denuncia di variazione per la prosecuzione del periodo di sospensione, allegando la documentazione comprovante l'impossibilità di svolgimento dell'attività
- una denuncia di cancellazione dell’impresa (che decorre dalla data della prima sospensione).
Alla pratica di trasferimento della sede in altra provincia occorre allegare anche il mod. S5: diversamente, l'impresa viene iscritta come 'inattiva' e dovrà essere attivata con un successivo adempimento (per ulteriori informazioni consultare la Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile nell'area download in calce a questa pagina), pag. 25 - Mod. S2 - riq. 29)
Nel mod. S5 deve essere indicata l'attività prevalente dell'impresa, l'attività principale dell'impresa (se svolta presso la sede legale) e le eventuali attività secondarie esercitate.
L'imprenditore, ove previsto dalla normativa vigente, deve essere in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento dell'attività.
Attività con particolari requisiti
Pertanto, per la sede o per ciascuna unità locale dell’impresa in cui viene svolta l’attività di acconciatore od estetista, è necessario nominare almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale per ciascuna tipologia di attività svolta, allegando il mod. INT P. alla pratica di avvio dell’attività o di apertura dell'UL.
(Codice carica ‘RTC’ - Rif. Legge 84/2006)
(Codice carica ‘DT’ - Rif. D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Tab. XV).
Codici ATECO
Sono necessari due/tre giorni lavorativi affinché la variazione dei codici sia riportata nella visura camerale: pertanto, la visura di evasione non riporta i codici ATECO aggiornati.
E' necessario estrarre una visura aggiornata a partire (almeno) dal secondo giorno successivo all'evasione della pratica.
Se, trascorsi alcuni giorni lavorativi, la visura non risulta ancora aggiornata, è opportuno richiedere una verifica della posizione attraverso il servizio "Contatta il Registro Imprese".
Unità locali
Nel caso l'impresa sia 'inattiva' ed inizi a svolgere l'attività presso una nuova localizzazione, oltre al mod. UL per l'apertura della localizzazione, è necessario inviare anche il mod. S5:
- in allegato alla stessa pratica, se la localizzazione è ubicata nella stessa provincia della sede legale, oppure
- inviando un'apposita denuncia presso la Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale.
Nel mod. S5 occorre compilare il riquadro relativo all'attività prevalente ed alla data di inizio attività (per approfondimenti, si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina), pag. 89 - Mod. UL)
L'imprenditore, ove previsto dalla normativa vigente, deve essere in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento dell'attività.
Per l’apertura di un ufficio di rappresentanza all’estero (ove per ‘estero’ si intende qualunque paese al di fuori dell’Italia) occorre:
- comunicare l'apertura dell'ufficio all'Amministrazione estera che ha compiti equivalenti a quelli del Registro Imprese italiano;
- comunicare l'apertura dell’unità locale estera presso la Camera di Commercio nella quale è iscritta la società in Italia. Occorre compilare il mod. UL, indicando l'indirizzo estero completo di tutte le informazioni necessarie per la sua individuazione.
Inoltre, occorre allegare il certificato di iscrizione presso la competente autorità locale completo della traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale o da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.
La pratica è soggetta al pagamento di € 30 per diritti di segreteria ed è esente dall’imposta di bollo.
Per ulteriori informazioni sulla compilazione della pratica con l’applicativo DIRE, è possibile consultare l’apposita scheda del Supporto Specialistico SARI Romagna.
A seconda dell’attività svolta nell’UL, è necessario allegare gli eventuali titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in Italia. Per ulteriori informazioni sulle attività, sui codici ATECO e sulla documentazione da allegare alla pratica di apertura, è disponibile il servizio web ATECO (Ateco).
Per ulteriori informazioni in merito all’adempimento ed alla compilazione della pratica con l’applicativo DIRE, è possibile consultare l’apposita scheda del Supporto Specialistico SARI Romagna.
- se la durata dell’apertura dell’esercizio è inferiore a 30 giorni nell’anno (apertura ‘una tantum’), l’attività si definisce ‘svolta in forma occasionale’ e, di conseguenza, non è previsto alcun adempimento presso il Registro delle Imprese (l’apertura dell’unità locale, pertanto, è facoltativa). Tuttavia, è sempre necessario essere in possesso della partita iva e presentare l’apposita SCIA al SUAP del Comune competente.
- se la durata dell’apertura dell’esercizio è inferiore a 30 giorni, ma non viene svolta in forma occasionale in quanto l’impresa apre/chiude le attività temporanee in luoghi diversi durante l'anno, è obbligatoria l’apertura (e la successiva chiusura) delle relative unità locali presso il Registro delle Imprese della provincia in cui viene aperto, di volta in volta, il temporary shop. Per ciascun esercizio, inoltre, va presentata la relativa SCIA al SUAP del Comune competente.
- se, invece, l’attività svolta dall’esercizio temporaneo supera i 30 giorni, essa è equiparata in tutto e per tutto ad un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato: pertanto, occorre presentare la SCIA al SUAP del Comune competente ed aprire l’unità locale presso la provincia in cui viene svolta l’attività temporanea.
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Ufficio Registro Imprese
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
23/09/2024