FAQ - Attività economiche / Adempimenti REA


Questa pagina raccoglie le risposte alle domande frequenti in tema di attività economiche ed adempimenti REA.


Adempimenti correlati alla denuncia di avvio dell'attività


L'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere obbligatoriamente richiesta da coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata in forma di impresa al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ai sensi degli articoli 2082 e 2195 del Codice Civile.

Per informazioni relative all'attività, alla possibilità di iscrizione di un'impresa al Registro Imprese e alla documentazione da allegare alla denuncia di inizio / variazione di attività è possibile consultare il sito web ATECO, predisposto dal sistema camerale.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è il titolo necessario per lo svolgimento di alcune attività economiche e va presentata telematicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive competente territorialmente.
L’attività oggetto della SCIA può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della pratica all’amministrazione competente.
Per ulteriori informazioni in merito alle attività per lo svolgimento delle quali è necessario presentare la SCIA all’ente competente, è possibile consultare il manuale ATECO.

La denuncia di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio effettivo della stessa; l’impresa deve essere in possesso dei necessari titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente (ad esempio, la SCIA presentata al comune territorialmente competente per le attività che prevedono tale adempimento).

Fanno eccezione le attività soggette alla presentazione della SCIA alla Camera di Commercio: per tali denunce, la data di inizio dell'attività deve coincidere con la data di invio della SCIA.

PRECISAZIONE: nessuna attività può essere dichiarata al REA con decorrenza antecedente alla data della prima ComUnica di iscrizione dell’impresa al Registro Imprese.

Nessuna delle due: non sono ammesse, infatti, descrizioni generiche dell’attività, né riprese dai codici ATECO o né dall'oggetto sociale. Occorre, invece, indicare dettagliatamente le attività effettivamente esercitate (solo quelle con rilievo verso terzi).

La descrizione dell'attività deve essere sintetica e chiaramente comprensibile: deve comprendere sia il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) sia le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.), come indicato al paragrafo 11 della Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina).

Per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa la sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) e va sempre indicata compilando il mod. I2 (per le imprese individuali) o il mod. S5 (per le società).
La Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina), prevede che l’attività prevalente debba essere denuncia indipendentemente dal luogo in cui viene svolta; se un’impresa inizia una nuova attività prevalente fuori provincia, dovrà effettuare due adempimenti distinti:

  • dovrà presentare il mod. UL nella provincia in cui svolge l'attività
  • e il mod. S5 (per le società) oppure il mod. I2 (per le imprese individuali) presso la sede, indicando l’attività prevalente tra tutte le attività svolte.

La stagionalità di un'attività va indicata al momento della denuncia di avvio della stessa, indicando anche il periodo di svolgimento che, per le attività soggette ad autorizzazione, deve coincidere con quanto indicato sul titolo autorizzatorio.
Al momento della sospensione e della ripresa dell'attività non è necessario effettuare alcuna denuncia, mentre è necessario comunicare eventuali variazioni del periodo di svolgimento dell'attività.

Sì, è possibile denunciare la sospensione dell'attività svolta dall'impresa per un periodo massimo di un anno.

Al termine del periodo sopra indicato, è necessario inviare, alternativamente:

  • una denuncia di variazione per la riattivazione dell'attività
  • una denuncia di variazione per la prosecuzione del periodo di sospensione, allegando la documentazione comprovante l'impossibilità di svolgimento dell'attività
  • una denuncia di cancellazione dell’impresa (che decorre dalla data della prima sospensione).

Alla pratica di trasferimento della sede in altra provincia occorre allegare anche il mod. S5: diversamente, l'impresa viene iscritta come 'inattiva' e dovrà essere attivata con un successivo adempimento (per ulteriori informazioni consultare la Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile nell'area download in calce a questa pagina), pag. 25 - Mod. S2 - riq. 29) 

Nel mod. S5 deve essere indicata l'attività prevalente dell'impresa, l'attività principale dell'impresa (se svolta presso la sede legale) e le eventuali attività secondarie esercitate.

L'imprenditore, ove previsto dalla normativa vigente, deve essere in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento dell'attività. 


Attività con particolari requisiti


Sì, in deroga al principio di tipicità delle iscrizioni da effettuare al REA e al Registro Imprese, con l'entrata in vigore degli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 147/2012 diventa obbligatoria la comunicazione del nominativo del responsabile tecnico al REA.  
Pertanto, per la sede o per ciascuna unità locale dell’impresa in cui viene svolta l’attività di acconciatore od estetista, è necessario nominare almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale per ciascuna tipologia di attività svolta, allegando il mod. INT P. alla pratica di avvio dell’attività o di apertura dell'UL.
Analogamente al Registro Imprese, anche il Repertorio Economico Amministrativo è retto dal principio della tassatività delle iscrizioni, al fine di fornire un quadro ‘affidabile’ dei dati reperibili nel registro stesso (come espresso dal MISE nel Parere n. 433917 del 29/12/2016).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa di un’organica strutturazione o indicizzazione del REA, infatti, ritiene che le Camere di Commercio possano iscrivere nel REA, sulla base degli esiti trasmessi dal SUAP, i soggetti che, attraverso il possesso di determinati requisiti, abilitano l’impresa allo svolgimento di attività soggette a regolazione amministrativa.
Si precisa che per le attività di installazione impianti, autoriparazione e derattizzazione, disinfestazione e sanificazione l’iscrizione del responsabile tecnico è obbligatoria. Per ulteriori informazioni si rimanda all’area dedicata alle ‘Attività regolamentate’.
 
Di seguito, si riporta un elenco non esaustivo delle cariche/qualifiche iscrivibili nel Repertorio Economico Amministrativo in quanto la nomina è prevista dalla specifica normativa di settore:
 
- Preposto alla gestione tecnica per autoriparatori
(Codice carica tecnica REA: ‘PTR’ - Rif. L. 122/92 art. 7)
- Preposto alla gestione tecnica per la derattizzazione, disinfestazione e sanificazione
(Codice carica tecnica REA: ‘PGT’ - Rif. D.M. n. 274/97)
- Preposto per l'attività di agente d'affari in mediazione
(Codice carica tecnica REA: ‘PGM’ - Rif. D.M. n. 452/90)
- Preposto per l'attività di agente e rappresentante di commercio
(Codice carica tecnica REA: ‘PAR’ - Rif. L. 204/85) 
- Preposto per l'attività di mediatore marittimo
(Codice carica ‘PRS’ - Rif. L. 478/68)
- Preposto per l'attività di spedizioniere
(Codice carica ‘PRS’ - L. 1442/41)
- Preposto alla gestione di reparto
(Codice carica tecnica REA: ‘PFT’ - Rif. Legge n. 248/2006)
- Preposto per il commercio al dettaglio settore alimentare
(Codice carica tecnica REA: ‘PGC’ - Rif. D. Lgs. n. 59/2010)
- Preposto per la manutenzione del verde
(Codice carica ‘PRS’ - Rif.  Legge n. 154/2016 e Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 444 del 26 marzo 2018)
 
- Responsabile tecnico per l'attività di impiantistica
(Codice carica tecnica REA: ’PTS’ - Rif. D.M. n. 37/2008)
- Responsabile tecnico della panificazione
(Codice carica ‘PRS’ - Rif. Legge Regionale Emilia-Romagna n.21 del 17/11/2017)
- Responsabile tecnico estetista
(Codice carica tecnica REA: ‘RTE’ - Rif. D. Lgs n.147/2012 - art. 16)
- Responsabile tecnico acconciatore
(Codice carica tecnica REA: ‘RTA’ - Rif. D. Lgs n.147/2012 - art. 15)
- Responsabile tecnico per la tintolavanderia
(Codice carica ‘RTC’ - Rif. Legge 84/2006)
 
- Direttore tecnico delle società di ingegneria
(Codice carica ‘DT’ - Rif. Lettera Circolare MISE prot. n. 130767 del 05-04-2018)
- Direttore tecnico per le agenzie di viaggio
(Codice carica ‘DT’ - Rif. D.Ministero del Turismo prot. n. 1432 del 05/08/2021)
- Direttore tecnico di imprese esecutrici di lavori pubblici
(Codice carica ‘DT’ - Rif. D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Tab. XV).
 


Codici ATECO


I codici ATECO vengono denunciati all'Agenzia delle Entrate e, a seguito di una comunicazione automatica, gli stessi vengono riportati in visura.
Sono necessari due/tre giorni lavorativi affinché la variazione dei codici sia riportata nella visura camerale: pertanto, la visura di evasione non riporta i codici ATECO aggiornati.

E' necessario estrarre una visura aggiornata a partire (almeno) dal secondo giorno successivo all'evasione della pratica.
Se, trascorsi alcuni giorni lavorativi, la visura non risulta ancora aggiornata, è opportuno richiedere una verifica della posizione attraverso il servizio "Contatta il Registro Imprese".


Unità locali


Nel caso l'impresa sia 'inattiva' ed inizi a svolgere l'attività presso una nuova localizzazione, oltre al mod. UL  per l'apertura della localizzazione, è necessario inviare anche il mod. S5:

  • in allegato alla stessa pratica, se la localizzazione è ubicata nella stessa provincia della sede legale, oppure
  • inviando un'apposita denuncia presso la Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale.

Nel mod. S5 occorre compilare il riquadro relativo all'attività prevalente ed alla data di inizio attività (per approfondimenti, si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 3689/C sulla compilazione della modulistica (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina), pag. 89 - Mod. UL) 

L'imprenditore, ove previsto dalla normativa vigente, deve essere in possesso dei titoli autorizzatori previsti per lo svolgimento dell'attività.

 Per l’apertura di un ufficio di rappresentanza all’estero (ove per ‘estero’ si intende qualunque paese al di fuori dell’Italia) occorre:

  • comunicare l'apertura dell'ufficio all'Amministrazione estera che ha compiti equivalenti a quelli del Registro Imprese italiano;
  • comunicare l'apertura dell’unità locale estera presso la Camera di Commercio nella quale è iscritta la società in Italia. Occorre compilare il mod. UL, indicando l'indirizzo estero completo di tutte le informazioni necessarie per la sua individuazione.

Inoltre, occorre allegare il certificato di iscrizione presso la competente autorità locale completo della traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale o da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.

La pratica è soggetta al pagamento di € 30 per diritti di segreteria ed è esente dall’imposta di bollo

Per ulteriori informazioni sulla compilazione della pratica con l’applicativo DIRE, è possibile consultare l’apposita scheda del Supporto Specialistico SARI Romagna.

Se una società estera intende aprire un ufficio di rappresentanza in Italia non avente le caratteristiche della stabile organizzazione e senza la nomina di un soggetto preposto (caratteristiche che richiederebbero, invece, l’istituzione di una sede secondaria), occorre presentare una pratica telematica di apertura di Unità locale entro 30 giorni dalla data di effettiva apertura della localizzazione.

A seconda dell’attività svolta nell’UL, è necessario allegare gli eventuali titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in Italia. Per ulteriori informazioni sulle attività, sui codici ATECO e sulla documentazione da allegare alla pratica di apertura, è disponibile il servizio web ATECO (Ateco).


Per ulteriori informazioni in merito all’adempimento ed alla compilazione della pratica con l’applicativo DIRE, è possibile consultare l’apposita scheda del Supporto Specialistico SARI Romagna.
Il temporary shop (o temporary store o pop-up store) è un esercizio temporaneo per il commercio al dettaglio di prodotti relativi al settore merceologico alimentare e/o non alimentare, che rimane aperto per un periodo di tempo limitato. 

Trattandosi di un esercizio commerciale, il temporary shop è soggetto agli stessi obblighi ed adempimenti previsti per gli esercizi di vicinato.

In base alla durata dell’attività svolta si possono verificare diverse situazioni:
  • se la durata dell’apertura dell’esercizio è inferiore a 30 giorni nell’anno (apertura ‘una tantum’), l’attività si definisce ‘svolta in forma occasionale’ e, di conseguenza, non è previsto alcun adempimento presso il Registro delle Imprese (l’apertura dell’unità locale, pertanto, è facoltativa). Tuttavia, è sempre necessario essere in possesso della partita iva e presentare l’apposita SCIA al SUAP del Comune competente.
  • se la durata dell’apertura dell’esercizio è inferiore a 30 giorni, ma non viene svolta in forma occasionale in quanto l’impresa apre/chiude le attività temporanee in luoghi diversi durante l'anno, è obbligatoria l’apertura (e la successiva chiusura) delle relative unità locali presso il Registro delle Imprese della provincia in cui viene aperto, di volta in volta, il temporary shop. Per ciascun esercizio, inoltre, va presentata la relativa SCIA al SUAP del Comune competente.
  • se, invece, l’attività svolta dall’esercizio temporaneo supera i 30 giorni, essa è equiparata in tutto e per tutto ad un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato: pertanto, occorre presentare la SCIA al SUAP del Comune competente ed aprire l’unità locale presso la provincia in cui viene svolta l’attività temporanea.


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Ultimo aggiornamento:

23/09/2024