Per richiedere l'annullamento di una pratica telematica inviata all'Ufficio Registro delle Imprese è necessario presentare il modulo di richiesta di annullamento disponibile nell'area download in calce alla pagina Moduli per il Registro Imprese.
Il modulo può essere inviato tramite PEC e prodotto in originale informatico con firma digitale oppure ottenuto mediante scansione ottica dell’originale cartaceo completo di firma autografa e documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.
Sulla richiesta deve essere applicato l’apposito contrassegno (marca da bollo), debitamente annullato, per l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00, il cui codice identificativo deve essere riportato nell’apposito spazio presente sul modulo. Nel caso di presentazione di un originale informatico con firma digitale, la marca da bollo deve essere scansionata ed allegata alla domanda.
Per richiedere il rimborso dei diritti di segreteria, del diritto annuale o di importi relativi a sanzioni amministrative è necessario inoltrare l'apposito modulo all'Ufficio competente mediante il servizio 'Contatta il Registro Imprese' (oppure contattare l'Ufficio Diritto Annuale per il rimborso del diritto annuale).
Il modulo di richiesta di rimborso è disponibile nell'area download in calce alla pagina dei Moduli per il Registro Imprese.
Le istruzioni per la compilazione e la presentazione della richiesta sono riportate sul modulo stesso.
Sì, è possibile chiedere l'evasione delle pratiche telematiche aventi effetti costitutivi in data certa, anche in giornate festive o prefestive (ad esempio il 31/12, 01/01, ecc...).
A tal fine occorre:
- inserire una richiesta espressa nel riquadro XX/NOTE allegato alla pratica da inviare, del seguente tenore: "Si chiede l'evasione della pratica in data gg/mm/aaaa".
- inviare una segnalazione attraverso il servizio "Contatta il Registro Imprese" contestualmente all'invio della pratica.
L'invio della pratica da iscrivere in data certa dovrà essere effettuato con congruo anticipo (da 15 a 30 giorni prima della data richiesta per l'evasione "in data certa"), altrimenti non è garantito che la richiesta possa essere esaudita.
Questo per permettere l'esame della stessa da parte di un addetto all'istruttoria e la regolarizzazione delle eventuali irregolarità rilevate.
L'Ufficio potrà "schedulare" (programmare informaticamente) l'iscrizione, anche se riferita a giorni festivi o prefestivi.
N.B. Trattandosi di evasione interamente automatizzata, l'Ufficio non è nella condizione di garantire l'esito dell'operazione nel caso (improbabile, ma possibile) di malfunzionamento del sistema informatico.
La ComUnica è un'unica procedura amministrativa telematica che permette di adempiere a tutti i principali obblighi amministrativi delle imprese:
- domande e denunce per l’iscrizione al Registro Imprese e all’Albo Imprese Artigiane
- assolvimento degli obblighi fiscali (IVA)
- previdenziali (INPS)
- assicurativi (INAIL)
e che consente di inviare anche le successive dichiarazioni di modifica e cessazione.
Le amministrazioni destinatarie di questa comunicazione possono essere: Registro Imprese, Albo imprese Artigiane, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, SUAP.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.
I tempi di avvio di un'impresa sono correlati a
- tipo di attività che si intende intraprendere, ovvero se sono necessarie o meno altre operazioni propedeutiche all'apertura dell’attività (richiesta di autorizzazioni, permessi, ecc…);
- tipo di forma giuridica che si intende adottare. Nel caso di apertura di una impresa individuale, l’invio della Comunicazione Unica di iscrizione al Registro Imprese costituisce il titolo per l’immediato avvio dell’attività; diversamente, nel caso in cui venga adottata la forma societaria, è necessario provvedere prima alla costituzione della società, che avviene generalmente con atto notarile, e solo successivamente è possibile denunciare l’avvio dell’attività.
- chi offre le prestazioni intellettuali altrui, quando si limita ad organizzare e gestire l’attività professionale di altri;
- il professionista intellettuale che diventa imprenditore (articolo 2238 comma 1 c.c.) quando esercita in modo prevalente una ulteriore attività, diversa da quella intellettuale, in sé considerata come attività di impresa.
Nell'area download in calce alla pagina sulle regole di legittimazione delle pratiche telematiche, che illustra le regole per la sottoscrizione delle pratiche telematiche (soggetti obbligati, soggetti legittimati, ecc.), è disponibile per la consultazione una tabella riepilogativa copntenente i soggetti obbligati/legittimati per la sottoscrizione dei principali adempimenti da presentare al Registro Imprese.
Nella predisposizione della pratica, pertanto, occorre:
- intestare la distinta di presentazione al professionista (in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO);
- inserire nel modulo XX/NOTE una dichiarazione di incarico del seguente tenore: “Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art. 31 della L. 340/2000”;
- apporre, su ciascun allegato alla pratica, la dichiarazione di conformità, resa nella forma: ”Il/la sottoscritto/a NOME E COGNOME, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
La distinta di presentazione di una pratica telematica deve essere firmata digitalmente dallo stesso soggetto al quale risulta intestata e che risulta legittimato alla presentazione.
Sulla distinta possono essere apposte anche altre firme digitali, relative ad altri soggetti obbligati (ad esempio, i nuovi amministratori nominati in assemblea che devono iscrivere la propria nomina).
Non è più necessaria l’apposizione della firma digitale dell’intermediario che trasmette la pratica.
Una firma digitale può essere apposta attraverso due diverse modalità: modalità CAdES e modalità PAdES.
Quando viene apposta una firma digitale su un documento, il software di firma crea un file associato al documento originale in base al documento da firmare e al certificato del firmatario.
La differenza tra una firma di tipo CAdES e una firma di tipo PAdES sta nel modo in cui questo nuovo file viene associato al documento.
Nel caso di una firma digitale apposta con modalità CAdES, il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una ‘busta’. Tale busta, che contiene sia il documento iniziale che il file della firma, è sempre un file, ma con estensione ".p7m": pertanto, a tutti i file firmati digitalmente con modalità CAdES viene aggiunta la seconda estensione ".p7m".
La modalità CAdES permette di firmare qualsiasi tipo di documento (.pdf, .docx, .xlsx...). Una volta firmato il documento con estensione ".doc", ad esempio, al file verrà aggiunta la nuova estensione ".p7m", generando, pertanto, un nuovo file ".doc.p7m".
Per verificare la firma apposta e per visualizzare il documento firmato è sempre necessario utilizzare un software di firma, ad esempio: Dike, File Protector, ecc…
Diversamente, un file firmato digitalmente in modalità PAdES, non modifica la propria estensione: vengono sfruttate le caratteristiche dei documenti in formato ".pdf" e il file contenente la firma digitale viene ‘inglobato’ insieme al documento stesso, senza aggiungere una nuova estensione.
La modalità PAdES consente di firmare esclusivamente i documenti in formato ".pdf" e per verificare la firma digitale apposta e visualizzare il documento è sufficiente un qualsiasi software per la lettura dei file ".pdf", come ad esempio, Acrobat Reader.
NOTA BENE: La sottoscrizione dei documenti da allegare alle pratiche telematiche va effettuata esclusivamente in modalità CAdES, apponendo le firme digitali sul documento PDF/A e generando, in questo modo, il consueto file in formato ".p7m".
La firma digitale apposta con tessera sanitaria o con carta di identità elettronica non è valida ai fini della sottoscrizione delle pratiche per il Registro delle Imprese, in quanto si tratta di una firma elettronica/firma elettronica avanzata che non rispetta le specifiche AGID.
La sottoscrizione delle pratiche telematiche e relativi allegati deve essere effettuata con un certificato di sottoscrizione valido al momento dell’invio (non è sufficiente il certificato di autenticazione) e deve restituire un file in formato .p7m con algoritmo di cifratura SHA256.
Esistono due modalità di regolarizzazione di una pratica telematica sospesa, in base all’errore che è stato rilevato dall’operatore camerale.
Se l’errore riguarda la compilazione della modulistica (in aggiunta ad eventuali errori o mancanze sugli allegati), è necessario procedere ad un "reinvio" della pratica completa e corretta: in questo caso, non va mai effettuato un "nuovo invio" con protocollazione automatica, in quanto non è possibile associare al protocollo sospeso la nuova pratica inviata, con il conseguente addebito di ulteriori diritti e bolli.
Se l’errore, invece, riguarda esclusivamente gli allegati oppure mancano delle firme digitali, si dovrà provvedere alla integrazione di quanto rilevato attraverso la funzione ”Gestione correzioni” da Telemaco. Nella schermata sono presenti tutti gli allegati che compongono la pratica, compresa la distinta e il modello firme: pertanto, è possibile inserire nuovi allegati ed apporre eventuali firme digitali a documenti già inviati.
I documenti errati, che sono stati così sostituiti, verranno annullati dall’operatore camerale.
Terminate le operazioni di correzione è sempre necessario cliccare su ”Chiusura correzioni” per inviare una notifica all’operatore camerale di "effettuata correzione" sulla pratica sospesa.
Tutte le volte che è possibile, si consiglia di prediligere questa modalità di correzione, che risulta molto meno onerosa sia lato utente che lato Camera.
Se la pratica è in stato "protocollata", è possibile effettuare un reinvio della pratica completa e corretta con riferimento al protocollo attribuito alla pratica inviata utilizzando l'apposita funzione "reinvio".
In questo caso non devono essere versati ulteriori diritti di segreteria e/o imposta di bollo.
Si consiglia di effettuare il reinvio nel più breve tempo possibile; se la pratica viene presa in carico dall’operatore prima della ricezione del reinvio, e risulta formalmente corretta, l’Ufficio procede all’evasione della stessa e non è più possibile provvedere all’integrazione tramite reinvio: occorre inviare una nuova pratica a rettifica del precedente adempimento.
Per verificare che l'allegato rispetti le specifiche del formato PDF/A-2b, accettato dal sistema camerale, è possibile utilizzare lo strumento di 'Validazione formato PDF/A' raggiungibile dalla 'MyPage' di Telemaco ('Le mie pratiche' - 'Invio Bilancio' o 'Invio pratica' - 'Validazione').
La pratica in oggetto è stata scartata direttamente dal sistema Telemaco, per non aver superato i primi controlli formali.
Diversamente, è possibile compilare l’apposito modulo per la richiesta di rimborso delle somme versate nel solo caso in cui sia stata inviata apposita istanza di annullamento (disponibile nell'area download in calce alla pagina dei Moduli per il Registro Imprese) della pratica prima che sulla stessa venga avviata l’istruttoria.
Per quanto riguarda il deposito del bilancio approvato, non è possibile avviare una procedura di iscrizione d'ufficio in quanto trattasi di un mero deposito (non è una iscrizione).
La nomina, conferma o sostituzione dell'organo amministrativo deve avvenire a cura degli amministratori che iscrivono la propria nomina in quanto soggetti obbligati per legge all'esecuzione dell'adempimento pubblicitario (per approfondire, si consiglia di consultare la scheda 3.2.1 della guida interattiva).
Pertanto, solo nel caso in cui sul verbale fosse indicata espressamente l’accettazione della carica da parte dei soggetti nominati, L’Ufficio potrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare una procedura di iscrizione d’ufficio della nomina degli amministratori.
Il Registro delle Imprese avvia periodicamente le procedure di cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004 per le imprese individuali e le società di persone e ai sensi dell'art. 2490 C.C. per le società di capitali che rispondano a certi requisiti (es. mancato compimento degli atti di gestione per almeno 3 anni consecutivi per le società di persone, mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre 3 anni consecutivi per le società di capitali in liquidazione, ecc...).
La cancellazione d'ufficio di un'impresa non può essere avviata su istanza di parte.
L'impresa deve presentare domanda di scioglimento e cancellazione seguendo le procedure previste dalla legge e riportate nel supporto specialistico SARI Romagna per la predisposizione e l'ivio degli adempimenti al Registro delle Imprese.
Si precisa, inoltre, che il deposito del bilancio annuale approvato dalla società in liquidazione è un obbligo di legge e non una facoltà: per ulteriori approfondimenti sul deposito dei bilanci è possibile consultare l'apposita sezione del sito camerale.
Qualora il titolo di studio e/o l’esperienza professionale siano conseguiti all’estero si prospettano due ipotesi:
- la Camera di commercio valuta direttamente il requisito professionale acquisito all’estero;
- la Camera di commercio non può valutare direttamente i titoli esteri ed è necessario attivare la procedura di riconoscimento della qualifica professionale estera presso il Ministero per le Imprese ed il Made in Italy.
La modifica dell'indirizzo della sede legale dell’impresa e/o di un’unità locala a seguito di variazione toponomastica viene solitamente comunicata alla Camera di Commercio da parte del Comune che l'ha effettuata: in questo caso, l'aggiornamento dei dati non ha costi per l'impresa.
Tuttavia, i tempi di aggiornamento non sono preventivabili, poiché dipendono dalla data di invio della comunicazione di variazione da parte del Comune.
Qualora la variazione dell’indirizzo non venga comunicata al Registro Imprese dal Comune, tale dato può essere oggetto di apposita denuncia da parte dell'impresa.
In questo caso la pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (come da importi indicati nella tabella riassuntiva disponibile nell'area download in calce alla pagina camerale dedicata ai diritti e ai bolli) e la stessa non ha termine per l'invio.
Alla pratica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dell'interessato che dichiari la variazione di indirizzo a seguito di variazione toponomastica da parte del Comune.
Un modulo fac-simile per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione è disponibile nell'area download in calce alla pagina dei Moduli per il Registro Imprese.
- per le società è necessario presentare una pratica telematica con modulo S5 compilata al riquadro B10 - Numero di addetti dell'impresa; la pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 per diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo;
- per le imprese individuali è necessario presentare una pratica telematica con modulo I2 riquadro 30 - Numero di addetti dell'impresa; la pratica è soggetta al pagamento di € 18,00 per diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Ufficio Registro Imprese
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
26/08/2024