Per iscrivere un'impresa individuale "inattiva", occorre inviare una pratica ComUnica con la richiesta di "Costituzione di impresa individuale senza immediato avvio dell'attività" al Registro Imprese e contestualmente la richiesta di rilascio della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.

Occorre compilare il mod. I1 in tutti i campi previsti per l’iscrizione, compilando solo il riquadro dell'attività prevalente: i riquadri relativi alle attività esercitate e alla data di inizio attività dovranno essere compilati con il successivo adempimento da inviare per l’attivazione dell’impresa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita scheda del Supporto Specialistico SARI Romagna.

No. Con l’avvento della ComUnica, che costituisce il titolo per l’immediato avvio dell’attività, non è più possibile denunciare l’apertura di una impresa con data retroattiva: la data di inizio dell’attività deve necessariamente coincidere con la data di invio della pratica (nel caso di costituzione con immediato avvio dell’attività).

Nel caso in cui, invece, l’impresa sia già iscritta come impresa inattiva, la data di inizio attività può essere retroattiva, ma necessariamente successiva alla pratica di iscrizione.

Ogni soggetto può essere titolare di una sola impresa individuale e, di conseguenza, di una sola partita IVA: tuttavia, lo stesso soggetto può esercitare molteplici attività come impresa individuale (nel rispetto di limiti e requisiti stabiliti e previo rilascio dei titoli autorizzatori eventualmente richiesti dalla normativa vigente), e può ricoprire delle cariche o essere socio in altre società.

La denuncia dell'inizio attività per un'impresa individuale già iscritta come impresa "inattiva" è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo solo nel caso in cui la descrizione dell'attività esercitata sia esattamente coincidente con l'attività denunciata nel campo 'attività prevalente' dell'impresa inattiva. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita scheda del Supporto Specialistico SARI Romagna.

Un'impresa individuale non può rimanere iscritta al Registro delle Imprese come 'inattiva': è ammessa la cessazione dell'attività senza contestuale cancellazione dal RI solo nel caso in cui l'imprenditore denunci, con la medesima pratica di cessazione attività, anche la nuova attività prevalente (si suppone, infatti, che l'imprenditore stia effettuando tutte le operazioni propedeutiche all’effettivo avvio della nuova attività).
Sì, è possibile denunciare la sospensione dell'attività (con contestuale cancellazione dell'impresa dall'Albo delle Imprese Artigiane per le attività artigiane).

Nel caso in cui l'impresa decidesse successivamente di non riprendere l'attività, sarà necessario presentare una pratica di cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, dichiarando la cessazione dell'attività a decorrere dalla data di inizio della sospensione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita scheda del Supporto Specialistico SARI Romagna.

Nel caso in cui non si tratti di impresa individuale artigiana, il decesso del titolare determina la cancellazione dell'impresa: un soggetto diverso, anche se fosse l'erede, non può proseguire l'attività mantendo in vita la precedente impresa, con la stessa partita IVA e lo stesso numero REA.

Un erede, pertanto, deve richiedere la cancellazione dell'impresa per decesso del titolare, compilando il mod. I2 al riq. 15. La pratica non è soggetta al pagamento di diritti di segreteria, ma solo dell'imposta di bollo pari a € 17,50.

L'erede che intende proseguire nell'esercizio dell'attività può avviare una nuova impresa individuale, richiedendo la propria iscrizione con apposita pratica telematica, composta dal mod. I1 e in regola con il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 17,50 e dei diritti di segreteria pari a € 18, avendo cura di contattare gli enti competenti alla voltura delle eventuali autorizzazioni amministrative in capo al precedente titolare.

La comunione ereditaria non è iscrivibile al Registro delle Imprese in quanto non prevista dalla normativa vigente; in caso di decesso di un imprenditore individuale è necessario procedere alla cancellazione dell'impresa da parte di uno degli eredi in possesso della firma digitale.

A seguito della cancellazione dell'impresa individuale, gli eredi potranno costituire un nuovo soggetto giuridico e provvedere alla conseguente iscrizione dell'impresa al registro delle imprese per l'esercizio dell'attività economica.

La data da indicare nel riq. 15 è la data di cessazione di tutte le attività dell'impresa.
Poiché il termine per l'invio della domanda di cancellazione di 30 giorni dalla data dell'evento, affinché non sia dovuto il diritto annuale per l'anno successivo alla cancellazione è necessario che la data di cessazione delle attività risulti essere precedente al 31/12 (compreso) e che la relativa pratica di cancellazione venga inviata al Registro Imprese entro i successivi 30 giorni.
Pertanto, ad esempio, se la cessazione delle attività è avvenuta il 31/12, la pratica dovrà essere inviata entro il 30/01. 
No, purtroppo non è possibile rettificare dei dati iscritti in visura quando l’impresa risulta cancellata.
Le regole su cui è improntata la tenuta del Registro Imprese, volte a garantire una corretta pubblicità nei confronti dei terzi, non permettono la possibilità di annullare la cancellazione o di rettificare i dati di imprese cancellate.

Occorre selezionare:

  • "Variazione"
  • "AC/INPS Titolare e collaboratori familiari".

La pratica è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo.

La partita IVA risultante dalla visura camerale è quella indicata nel modulo ministeriale I1 trasmesso per l'iscrizione della ditta individuale al Registro Imprese.
Per rettificare il dato errato, occorre presentare una apposita pratica a rettifica (modulo I2 compilato al riq. 01 NUOVO C.F. - DATI ANAGRAFICI), con la precisazione nel riquadro XX/NOTE, che "trattasi di rettifica della pratica prot. n. _________/aaaa per comunicazione della partita iva corretta".
No. Alla luce di quanto chiarito dalla Circ. Min n. 5/V del 09/12/2020, intervenuta in modifica del paragrafo "Codice fiscale di soggetti esteri non residenti" della Circolare Ministeriale n. 3689/C (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina), l’indicazione del numero di codice fiscale non è supportata da alcuna previsione normativa: pertanto, sulla base del principio di tassatività delle iscrizioni di cui all’art. 2188, c. 1 C.C., si ritiene che non ne sussista l’obbligo di comunicazione in sede di adempimenti pubblicitari al Registro Imprese.

Per comunicare il trasferimento della sede dell’impresa, occorre inviare una pratica telematica contenente il modulo I2 valorizzato, in particolare, al riq. 5/INDIRIZZO DELLA SEDE (per indicare la data in cui è avvenuto il trasferimento ed il nuovo indirizzo della sede dell’impresa) e al riq. 29/TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA (se trasferita in provincia diversa).

In caso di contestuale modifica di altri dati dell'impresa, devono essere compilati gli appositi riquadri nel modulo I2 e/o eventuali moduli allegati.

In particolare, se presso il nuovo indirizzo della sede legale era già ubicata un’unità locale è necessario denunciarne la chiusura, allegando alla domanda di trasferimento della sede anche il mod. UL di cessazione, compilato con la causale TS = Trasformazione in sede legale. 

Non devono essere allegati moduli UL o Int. P relativi a dati preesistenti se questi non subiscono alcuna modifica.

Per ulteriori indicazioni per la compilazione della modulistica si rimanda alla Circolare ministeriale n. 3689/C (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina) - Mod I2 - riq. 5/INDIRIZZO DELLA SEDE e mod. UL).

La pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 18,00 (per ogni modulo compilato) e dell’imposta di bollo pari ad € 17,50.

Per trasferire la sede in altra provincia occorre effettuare un solo adempimento presso la Camera di Commercio di destinazione: occorre presentare il mod. I2 di modifica compilando il riquadro 5 con l'indicazione del nuovo indirizzo della sede e il riquadro 29 nel quale deve essere dichiarato:

  • se continua l'attività presso l'indirizzo della "vecchia" sede (in caso di risposta affermativa è necessario presentare l'apertura di una UL alla camera di commercio della provincia di provenienza, con l'indicazione nel mod. NOTE che la sede legale verrà trasferita in altra provincia)
  • se l'attività nella provincia di provenienza cessa completamente (nel caso in cui cessi completamente e siano presenti una o più unità locali occorrerà presentare il mod. UL di cessazione alla camera di Commercio di provenienza per ciascuna UL).

Attenzione: se l'impresa presso la nuova sede svolge l'attività dovrà essere compilato anche il riquadro 7 del mod. I2 per le imprese individuali altrimenti l'impresa sarà iscritta nella nuova provincia come inattiva.
Per la pratica di trasferimento sono dovuti € 18 per diritti di segreteria (per ogni modulo compilato) ed € 17,50 per l'imposta di bollo


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Ultimo aggiornamento:

06/06/2024