Apertura/ inizio attività


Ogni soggetto può essere titolare di una sola impresa individuale e, di conseguenza, di una sola partita IVA: tuttavia, lo stesso soggetto può esercitare molteplici attività come impresa individuale (nel rispetto di limiti e requisiti stabiliti e previe autorizzazioni), e può ricoprire delle cariche o essere socio in altre società.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

No. Con l’avvento della ComUnica, che costituisce il titolo per l’immediato avvio dell’attività, non è più possibile denunciare l’apertura di una impresa con data retroattiva: la data di inizio dell’attività deve necessariamente coincidere con la data di invio della pratica (nel caso di costituzione con immediato avvio dell’attività).

Nel caso in cui, invece, l’impresa sia già iscritta come impresa inattiva, la data di inizio attività può essere retroattiva, ma necessariamente successiva alla pratica di iscrizione.

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Impresa inattiva e cessazione/ cancellazione attività


Per iscrivere una impresa individuale "inattiva", occorre inviare una pratica ComUnica con la richiesta di "Costituzione di impresa individuale senza immediato avvio dell'attività" al Registro Imprese e contestualmente la richiesta di rilascio della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate.

Occorre compilare il mod. I1 in tutti i campi previsti per l’iscrizione, compilando solo il riquadro dell'attività prevalente: i riquadri relativi alle attività esercitate e alla data di inizio attività dovranno essere compilati con il successivo adempimento da inviare per l’attivazione dell’impresa.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

La pratica di denuncia dell'inizio attività per un'impresa individuale già iscritta come impresa "inattiva" è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo. 

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Un'impresa individuale non può rimanere iscritta al Registro delle Imprese come "inattiva" salvo il caso in cui l'imprenditore non denunci la nuova attività prevalente per la quale lo stesso stia effettuando tutte le operazioni propedeutiche all’effettivo avvio.

(Aggiornamento al 06/03/2023)
Sì, è possibile denunciare la sospensione dell'attività (con contestuale cancellazione dell'impresa dall'Albo delle Imprese Artigiane per le attività artigiane).

Nel caso in cui l'impresa decidesse successivamente di non riprendere l'attività, sarà necessario presentare una pratica di cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, dichiarando la cessazione dell'attività a decorrere dalla data di inizio della sospensione.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Nel caso in cui non si tratti di impresa individuale artigiana, il decesso del titolare determina la cancellazione dell'impresa: un soggetto diverso, anche se fosse l'erede, non può proseguire l'attività mantendo in vita la precedente impresa, con la stessa partita IVA e lo stesso numero REA.

Un erede, pertanto, deve richiedere la cancellazione dell'impresa per decesso del titolare, compilando il mod. I2 al riq. 15. La pratica non è soggetta al pagamento di diritti di segreteria, ma solo dell'imposta di bollo pari a € 17,50.

L'erede che intende proseguire nell'esercizio dell'attività può avviare una nuova impresa individuale, richiedendo la propria iscrizione con apposita pratica telematica, composta dal mod. I1 e in regola con il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 17,50 e dei diritti di segreteria pari a € 18, avendo cura di contattare gli enti competenti alla voltura delle eventuali autorizzazioni amministrative in capo al precedente titolare.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

La comunione ereditaria non è iscrivibile al Registro delle Imprese in quanto non prevista dalla normativa vigente; in caso di decesso di un imprenditore individuale è necessario procedere alla cancellazione dell'impresa da parte di uno degli eredi in possesso della firma digitale.

A seguito della cancellazione dell'impresa individuale, gli eredi potranno costituire un nuovo soggetto giuridico e provvedere alla conseguente iscrizione dell'impresa al registro delle imprese per l'esercizio dell'attività economica.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

La data da indicare nel riq. 15 è la data di cessazione di tutte le attività dell'impresa.
Poiché il termine per l'invio della domanda di cancellazione di 30 giorni dalla data dell'evento, affinché non sia dovuto il diritto annuale per l'anno successivo alla cancellazione è necessario che la data di cessazione delle attività risulti essere precedente al 31/12 (compreso) e che la relativa pratica di cancellazione venga inviata al Registro Imprese entro i successivi 30 giorni.
Pertanto, ad esempio, se la cessazione delle attività è avvenuta il 31/12, la pratica dovrà essere inviata entro il 30/01. 

(Aggiornamento al 06/03/2023)
No, purtroppo non è possibile rettificare dei dati iscritti in visura quando l’impresa risulta cancellata.
Le regole su cui è improntata la tenuta del Registro Imprese, volte a garantire una corretta pubblicità nei confronti dei terzi, non permettono la possibilità di annullare la cancellazione o di rettificare i dati di imprese cancellate.

(Aggiornamento al 06/03/2023)


INPS, partita IVA e codice fiscale


Occorre selezionare:

  • "Comunicazione Unica Impresa"
  • "Variazione"
  • il riquadro "AC/INPS Assicurazione Previdenziale Commercio".

La pratica è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

La partita IVA risultante dalla visura camerale è quella indicata nel modulo ministeriale I1 trasmesso per l'iscrizione della ditta individuale al Registro Imprese.
Per rettificare il dato errato, occorre presentare una apposita pratica (modulo I2 compilato al riq. 01 NUOVO C.F. - DATI ANAGRAFICI), con la precisazione nel riquadro XX/NOTE, che "trattasi di rettifica della pratica prot. n. _________/aaaa per comunicazione della partita iva corretta". 

(Aggiornamento al 06/03/2023)

No. Alla luce di quanto chiarito dalla Circ. Min n. 5/V del 09/12/2020, intervenuta in modifica del paragrafo "Codice fiscale di soggetti esteri non residenti" della Circolare Ministeriale n. 3689/C, l’indicazione del numero di codice fiscale non è supportata da alcuna previsione normativa: pertanto, sulla base del principio di tassatività delle iscrizioni di cui all’art. 2188, c. 1 C.C., si ritiene che non ne sussista l’obbligo di comunicazione in sede di adempimenti pubblicitari al Registro Imprese. 

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Trasferimento sede di impresa


Per comunicare il trasferimento della sede dell’impresa, occorre inviare una pratica telematica contenente il modulo I2 valorizzato, in particolare, al riq. 5/INDIRIZZO DELLA SEDE (per indicare la data in cui è avvenuto il trasferimento ed il nuovo indirizzo della sede dell’impresa) e al riq. 29/TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA (se trasferita in provincia diversa).

In caso di contestuale modifica di altri dati dell'impresa, devono essere compilati gli appositi riquadri nel modulo I2 e/o eventuali moduli allegati.

In particolare, se presso il nuovo indirizzo della sede legale era già ubicata un’unità locale è necessario denunciarne la chiusura, allegando alla domanda di trasferimento della sede anche il mod. UL di cessazione, compilato con la causale TS = Trasformazione in sede legale. 

Non devono essere allegati moduli UL o Int. P relativi a dati preesistenti se questi non subiscono alcuna modifica.

Per ulteriori indicazioni per la compilazione della modulistica si rimanda alla Circ. Min. 6 maggio 2016, n. 3689/C - Mod I2 - riq. 5/INDIRIZZO DELLA SEDE e mod. UL).

La pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 18,00 (per ogni modulo compilato) e dell’imposta di bollo pari ad € 17,50.

(Aggiornamento al 06/03/2023)

Per trasferire la sede in altra provincia occorre effettuare un solo adempimento presso la Camera di Commercio di destinazione: occorre presentare il mod. I2 di modifica compilando il riquadro 5 con l'indicazione del nuovo indirizzo della sede e il riquadro 29 nel quale deve essere dichiarato:

  • se continua l'attività presso l'indirizzo della "vecchia" sede (in caso di risposta affermativa è necessario presentare l'apertura di una UL alla camera di commercio della provincia di provenienza, con l'indicazione nel mod. NOTE che la sede legale verrà trasferita in altra provincia)
  • se l'attività nella provincia di provenienza cessa completamente (nel caso in cui cessi completamente e siano presenti una o più unità locali occorrerà presentare il mod. UL di cessazione alla camera di Commercio di provenienza per ciascuna UL).

Attenzione: se l'impresa presso la nuova sede svolge l'attività dovrà essere compilato anche il riquadro 7 del mod. I2 per le imprese individuali altrimenti l'impresa sarà iscritta nella nuova provincia come inattiva.
Per la pratica di trasferimento sono dovuti € 18 per diritti di segreteria (per ogni modulo compilato) ed € 17,50 per l'imposta di bollo. 

(Aggiornamento al 06/03/2023)


Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.

Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco


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