Questa pagina raccoglie le risposte alle domande frequenti in tema di imprese artigiane.
- non può essere socio lavoratore in altre imprese artigiane
- non può essere titolare di più imprese individuali artigiane contemporaneamente
- non può essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%).
Un artigiano che intenda avviare un'attività agricola, pertanto, dovrà necessariamente iscriversi nell'apposita sezione come 'impresa agricola' e non come 'coltivatore diretto'.
L’impresa in possesso di tali requisiti è tenuta ad iscriversi all'Albo Artigiani.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito camerale.
Pertanto, l’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane può essere richiesta solo contestualmente all’avvio dell’attività avente i requisiti previsti dalla Legge n. 445/1983.
Gli strumenti elencati devono essere adeguati all'attività dichiarata: ad esempio, se l'impresa svolge l'attività di "confezione di abbigliamento" dovrà essere in possesso di una macchina per cucire.
- la variazione/perdita dei requisiti artigiani;
- la cessazione dell'attività.
Pertanto, la sospensione/cessazione dello svolgimento dell’attività, anche per un breve periodo, comporta la cancellazione dall’Albo Artigiani sul presupposto che, se il titolare o i soci partecipanti non svolgono l'attività propria dell'impresa, perdono i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge n. 443/85 di professionalità e prevalenza.
No. Nella Regione Emilia Romagna, la cancellazione di un'impresa artigiana dal Registro Imprese comporta automaticamente la cancellazione della stessa anche dall'Albo Artigiani.
Inoltre, viene effettuata in automatico anche la cancellazione dell'iscrizione all'INPS di tutte le persone iscritte alla previdenza artigiana.
Sì, è possibile presentare una denuncia di cessazione retroattiva dell’attività artigiana.
Tuttavia, se la data di cessazione è anteriore di più di un anno dalla data di presentazione della pratica, è necessario presentare idonea documentazione comprovante l'effettiva cessazione o perdita dei requisiti, alla data indicata.
A titolo esemplificativo tale documentazione può essere costituita da:
- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è
ritenuta una documentazione esaustiva); - cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non
è ritenuta una documentazione esaustiva); - attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
- documentazione medica in caso di malattia, infortunio, ecc...;
- servizio militare;
- detenzione;
- cessione azienda, cessione beni strumentali.
La comunione ereditaria non è iscrivibile al Registro delle Imprese.
Tuttavia, la Legge Quadro sull'Artigianato n. 443/85, al comma 4 dell'articolo 5, consente al coniuge, ai figli maggiorenni o minori emancipati che assumono l'esercizio dell'impresa di proseguire l'attività (in presenza dei presupposti di legge previsti per il relativo esercizio) mantenendo in tal caso l'iscrizione dell'impresa del defunto, per un periodo massimo di cinque anni.
La pratica telematica da predisporre deve contenere:
- mod. I2 con indicazione solo del numero REA;
- mod. AA con precisazione nelle note che "il titolare è deceduto in data gg/mm/aaaa, il novero degli eredi è composto da... , i quali subentrano nella gestione al titolare deceduto, a norma dell'art. 5 della Legge n. 443/85”;
- mod. INT. P per ogni erede partecipante con l'indicazione della qualifica di "gerente".
La pratica non è soggetta al pagamento di diritti di segreteria e dell’imposta di bollo.
Nella sezione 'Albo delle imprese artigiane' troverai maggiori informazioni e precisazioni sugli adempimenti necessari nella gestione della tua impresa
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Ufficio Registro Imprese
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
23/09/2024