FAQ - Argomenti vari correlati al Registro delle Imprese
Questa pagina raccoglie le risposte alle domande frequenti in relazione ad argomenti vari correlati al Registro delle Imprese.
Argomenti vari
Il Legal Entity Identifier (LEI) è l'identificativo univoco obbligatorio per i soggetti (imprese, fondi di investimento, fondi pensione, ecc...) che operano nei mercati finanziari internazionali, a garanzia della trasparenza e stabilità dei mercati.
Il codice LEI è emesso da InfoCamere ed è pubblicato nella visura camerale, nella sezione dei dati anagrafici dell'impresa.
Per l'acquisto ed il rinnovo oppure per ricevere informazioni ed assistenza sul codice LEI è possibile consultare:
https://www.registroimprese.it/lei-legal-entity-identifier
https://lei-italy.infocamere.it/leid/
Il codice RAE (Ramo Attività Economica) e il codice SAE (Settore Attività Economica) sono utilizzati dalle banche italiane per classificare le imprese a fini statistici e per definirne il livello di affidabilità creditizia. Questi codici numerici, a volte richiesti dalle banche per pratiche amministrative, descrivono le caratteristiche di un soggetto economico sulla base di uno standard riconosciuto a livello internazionale e comunitario.
Il codice RAE è stato dismesso nel 2010 e sostituito del codice ATECO mentre il codice SAE viene ancora attribuito dagli intermediari bancari e finanziari. Per ulteriori informazioni occorre fare riferimento alla Banca d'Italia.
Tali codici non sono riportati nella visura camerale e non vengono attribuiti dalla Camera di commercio.
Dal 1° giugno 2016 gli Agenti della Riscossione devono notificare le cartelle esattoriali ad imprese e professionisti solo tramite PEC, cioè utilizzando l'indirizzo presente in INI-PEC – l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed alimentato dal Registro Imprese e dagli Ordini professionali.
Se la trasmissione non va a buon fine, nemmeno dopo un secondo tentativo da eseguire ad almeno 15 giorni di distanza, gli Agenti della Riscossione sono tenuti a perfezionare la notificazione della cartella depositandola presso la Camera di Commercio competente per territorio e informando l'interessato tramite raccomandata A/R.
Dopo 10 giorni dalla data di inserimento della cartella nel sito camerale l'atto si considera notificato con tutti gli effetti che ne seguono.
È, perciò, estremamente importante che le imprese mantengano in condizione di regolare funzionamento la propria casella di PEC, assicurando che essa sia attiva e disponga sempre di un adeguato spazio di archiviazione libero.
Il deposito presso la Camera di Commercio e la consultazione della documentazione avvengono esclusivamente per via telematica, attraverso il portale 'Elenco Atti depositati dagli Agenti della Riscossione' pubblicato al seguente indirizzo:
https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html
Le prime cartelle esattoriali sono state depositate a partire dal 20 giugno 2016.
Accedendo ad una Area pubblica del servizio, gli interessati potranno avere visibilità della semplice notizia dell'avvenuto deposito di atti a loro indirizzati.
Per recuperare gli atti depositati, il contribuente dovrà entrare nella propria Area Privata, autenticandosi con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Dall'Area Privata il contribuente potrà scaricare l'atto di riscossione e il relativo avviso di deposito, entrambi in formato protetto e recuperare il PIN (unico) da utilizzare per visualizzare in chiaro il contenuto dei due documenti.
Importante: la consultazione dell'elenco può avvenire esclusivamente per via telematica, collegandosi alla pagina web sopra indicata.
Gli addetti allo sportello e gli operatori della Camera di Commercio non hanno alcuna possibilità di visionare gli atti depositati che possono essere consultati solo dal destinatario.
Accredia è l'Ente designato dal Governo Italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web di Accredia, l’ente italiano di accreditamento.
Infocamere acquisisce da Accredia le Attestazioni SOA e le Certificazioni di Qualità (ISO/IMQ ecc..), ambientali e altro, in corso di validità, a fronte di una apposita convenzione sottoscritta tra le varie parti.
I dati vengono acquisiti con periodicità mensile e riversati in visura a seguito della comunicazione da parte di Accredia.
Nel caso in cui l'impresa abbia la necessità di inserire in visura le certificazioni Accredia, senza attendere l'aggiornamento automatico, è possibile presentare una pratica telematica attraverso il canale ComUnica così composta:
- mod. S5 di modifica (vuoto);
- mod. NOTE/XX contenente la precisazione che trattasi di inserimento delle Certificazioni Accredia, di qualità, ambientali ecc..
- in allegato la copia scansionata dell'Attestazione o della Certificazione che si intende
inserire in visura.
La pratica è soggetta al pagamento di € 30,00 di diritti di segreteria ed è esente da imposta
di bollo.
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
