Le attività regolamentate


Per 'attività regolamentate' si intendono quelle attività economiche imprenditoriali disciplinate da specifiche norme di settore che ne subordinano l’esercizio al possesso di particolari requisiti morali e/o tecnico professionali e che prevedono la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello Unico delle Attività Produttive presso il Comune (SUAP) o al Registro delle Imprese.

La SCIA deve essere corredata dalle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalle rispettive leggi speciali. Con la compilazione della SCIA, l'imprenditore si assume la responsabilità, anche penale, di autocertificare il possesso dei requisiti prescritti.
In tal modo, non è necessario attendere l'esito delle verifiche e dei controlli preliminari da parte degli enti competenti.

Nota bene: La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività all'ufficio competente.


Le imprese che intendono svolgere un'attività di:
  • autoriparazione
  • facchinaggio
  • pulizie
  • commercio all'ingrosso

devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività.

L'accesso allo sportello SUAP è possibile con modalità telematica tramite il portale  www.impresainungiorno.gov.it, al quale le imprese ed i professionisti da esse incaricati possono accedere con CNS (Carta Nazionale dei Servizi: smart card o dispositivo di firma USB) o SPID.

Le imprese che intendono svolgere un'attività di:

  • installazione d'impianti
  • agente e rappresentante di commercio
  • agente d'affari in mediazione
  • mediatore marittimo
  • spedizioniere
devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso la Camera di Commercio dove ha sede l'attività attraverso il canale telematico di ComUnica, compilando la pratica attraverso l'applicativo web DIRE, ambiente unico per la predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese.

L'Ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che (ove ciò sia possibile), l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

In base al presupposto che vieta ogni restrizione alla prestazione di servizi all’interno della Comunità Europea, l’UE ha fissato due principi:

  • il diritto di stabilimento (con riferimento all’esercizio di attività aventi il carattere della permanenza e della stabilità sul territorio nazionale);
  • la libera prestazione di servizi (con riferimento alle attività temporanee ed occasionali).

Il diritto di stabilimento è un principio volto a garantire ad un soggetto comunitario la libertà di stabilirsi in uno stato membro diverso dal proprio per l’esercizio di un’attività imprenditoriale “continuativa” e “non occasionale”, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.

In base a tale principio, l'imprenditore comunitario può aprire un'unità locale o una sede secondaria all’estero sulla base dell’iscrizione al Registro Imprese dello stato di appartenenza: se un impresa è autorizzata ad operare nel proprio paese, ha diritto a stabilire sedi all’estero per lo svolgimento della stessa attività negli altri paesi comunitari.

Ad esempio, un impresa regolarmente iscritta in Francia al Registre du commerce et des societes (R.C.S. - equivalente del Registro Imprese italiano) che svolge attività di impiantista (attività regolamentata in Italia) può svolgere l’equivalente attività in Italia in diritto di stabilimento senza altre formalità che dimostrare l’iscrizione al R.C.S. francese (e ciò indipendentemente dal fatto che l’attività risulti regolamentata o meno in Francia).
In sostanz,a l'impresa straniera è esentata dalla dimostrazione dei reqisiti (morali e/o tecnico-professionali) eventualmente previsti dal legislatore italiano.

Con libera prestazione di servizi, invece, si intende la possibilità da parte di imprese comunitarie di prestare la propria attività nel campo dei servizi in un altro stato membro, anche senza insediamento permanente, purché si tratti di prestazioni temporanee ed occasionali (la IV direttiva CE ha previsto un limite massimo di sedici settimane di prestazione lavorativa nell’arco di un anno).
Tale principio riguarda quelle imprese che non operano stabilmente all’estero, ma che svolgono comunque attività anche fuori dal territorio nazionale, seppure in via solo occasionale e non prevalente.

Con tale regola viene sancito il diritto, nell’ambito della Comunità Europea, di operare all’estero senza obbligo di trasferirvisi o di aprire ivi una sede stabile. Se al comunitario venisse richiesto l’obbligo di uno stabile collegamento con lo Stato ospitante, sarebbe contraddetto il principio della libertà di prestazione di servizi.
Un impresa straniera comunitaria che opera in libera prestazione di servizi non ha quindi nessuna iscrizione al Registro Imprese italiano.

Le modalità d’esercizio della libera prestazione di servizi sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007.


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Ultimo aggiornamento:

11/09/2024