L'attività di autoriparazione



Definizione e ambito di applicazione

Classificazione dell'attività

L'attività di autoriparazione si suddivide nelle tre sezioni:

a) meccatronica
b) carrozzeria
c) gommista

Ambito di applicazione

Rientrano nell'attività di autoriparazione:

  • tutti gli interventi di sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché
  • l'installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.

Si intendono per veicoli: tutte le macchine (autoveicoli e motoveicoli) targate di qualsiasi specie, circolanti su strada. Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine per uso di bambini, nonché le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Anche le imprese che svolgono attività di commercio di veicoli od autotrasporto dotate di officine interne con funzioni di carattere esclusivamente strumentale, nonché le imprese dotate di officine interne operanti esclusivamente su veicoli di proprietà dell'impresa stessa, devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Esclusioni

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di:

  • lavaggio;
  • rifornimento di carburante;
  • sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti;
  • l'attività di commercio di veicoli;
  • le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart;
  • l’attività di coibentazione su automezzi ancora da immatricolare, mentre occorre l’abilitazione per la carrozzeria per gli automezzi già immatricolati;
  • l’attività di costruzione veicoli speciali;
  • l’attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici, in quanto non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose.


L'attività di autoriparazione svolta in forma itinerante

E' consentito lo svolgimento dell’attività di autoriparatore tramite officine mobili in forma itinerante o ambulante. Tale attività si sostanzia in interventi atti a consentire la riparazione degli autoveicoli in loco.


Il regime amministrativo dell'attività di autoriparazione - SCIA e SUAP

Le imprese che intendono svolgere le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune territorialmente competente.

AUTORIPARAZIONE CON IMPATTO ACUSTICO:

  • se non si superano le soglie della zonizzazione comunale dovrà essere presentata SCIA Unica: SCIA per l'avvio dell'attività + comunicazione di impatto acustico;
  • in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione dovrà essere presentata una SCIA condizionata: SCIA per avvio dell'attività + nulla osta di impatto acustico.
    L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

PREVENZIONE INCENDI

In caso di officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq, oppure officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, dovrà essere presentata una SCIA Unica: SCIA per l'avvio dell'attività + comunicazione di impatto acustico.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

In caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie e di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero:

  • non superiore a 20 kg, dovrà essere presentata una SCIA condizionata: SCIA per l'avvio dell'attività + autorizzazione generale o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per emissioni in atmosfera;
  • superiore a 20 kg, dovrà essere presentata una SCIA condizionata: SCIA per l'avvio dell'attività + AUA per emissioni in atmosfera.

In entrambi i casi l’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

SUBINGRESSO

Nel solo caso di subingresso a precedente impresa, se non risultano variazioni a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, è sufficiente la presentazione di una Comunicazione in luogo della SCIA. 

 
I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 27/03/2023


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