Definizione e ambito di applicazione
Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le seguenti attività:
- portabagagli;
- facchini: degli scali ferroviari, doganali, facchini generici, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative;
- attività di movimentazione merci;
a condizione che l'attività di facchinaggio e movimentazione merci venga esclusivamente affidata in outsourcing (per conto terzi).
ESCLUSIONI
Qualora l'attività faccia parte di un servizio complesso, che comprende fra le varie fasi, anche la movimentazione merci, non si applica la normativa sul facchinaggio. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione, le attività di:- spedizione,
- trasloco,
- logistica,
- trasporto,
- imballaggio,
- presa e consegna,
- recapiti in loco,
Inoltre, la normativa di settore non si applica ai pesatori pubblici (di cui all’art. 32 R.D. 20/09/34 e D.M. 11/7/83) ed al facchino non imprenditore ai sensi del DPR 342/94.
Approfondimenti: i requisiti e la SCIA, i moduli, le fasce di classificazione e le sanzioni
Particolarità
L'allegato A per ciascun nuovo soggetto, può essere inserito:
- nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
- oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.
Le imprese iscritte al Registro Imprese per l’attività di facchinaggio sono sospese, limitatamente all’esercizio delle suddette attività con motivato provvedimento del responsabile del procedimento, se si accerta:
- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- un'infrazione in materia previdenziale e assicurativa a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all’anno:
- mancato deposito entro 30 giorni dalla loro stipulazione dei suddetti contratti presso la Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio ispezioni del lavoro;
- mancata stipulazione dell'obbligatoria assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei rischi connessi ai suddetti contratti.
Il provvedimento motivato di sospensione dell’attività è adottato previa comunicazione all’impresa e assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell’impresa, per l’audizione in contraddittorio.
La sospensione può essere accordata anche su istanza dell’impresa se sia stata attivata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di onorabilità. A tal fine, l’impresa presenta, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.
Avverso il provvedimento è facoltà dell’impresa esperire ricorso alla Giunta camerale entro 60 giorni dalla data della notifica.
La Giunta può autorizzare la continuazione di tutti i contratti stipulati anteriormente alla data di adozione del provvedimento di sospensione non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente dell’impresa.
La cancellazione dell'attività
La procedura di cancellazione dell’attività viene avviata in uno dei seguenti casi:
- perdita di uno dei requisiti di onorabilità senza che l’impresa abbia presentato istanza di sospensione dell’attività;
- in caso di mancato accoglimento dell’istanza di sospensione dell’attività richiesta dall'impresa;
- se l’impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all’avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione.
Il provvedimento di cancellazione viene adottato dal responsabile del procedimento previa comunicazione all’impresa ed assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, ove richiesto dall’interessato, previo contraddittorio.
Contro il provvedimento di cancellazione è possibile esperire ricorso alla Giunta della Camera di Commercio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La normativa vigente
- Legge 5 marzo 2001, n. 57 art.17: Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci
- D.M. 30 giugno 2023, n. 221: Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggi
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Ufficio Registro Imprese
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Ultimo aggiornamento:
27/09/2024