L'agente d'affari in mediazione


Che cos'è la verifica dinamica dei requisiti?
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Hai un dubbio sulla verifica dinamica dei requisiti (mantenimento dei requisiti)? Scrivi al Contatta Registro Imprese - Sezione 'Verifica dinamica dei requisiti Mediatori/Agenti e Rappresentanti di commercio.
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Definizione e ambito di competenza

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).
Il mediatore immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonchè della cessione o dell'affitto di aziende.
Il mandatario a titolo oneroso è chi, per incarico, s'impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobili e aziende.
Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatori in servizi vari ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.

Dall' 8 maggio 2010 è stato soppresso il Ruolo Mediatori, permangono comunque i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività.

I settori di attività, previsti dall'art. 3 del D.m. 21 dicembre 1990 n. 452, sono i seguenti:

  • Agenzia d'affari in mediazione immobiliare: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
  • Agenzia d'affari con mandato a titolo oneroso: che in forza di un mandato gestisce immobili in nome e per conto di un altro soggetto detto mandante. Il mandato a titolo oneroso riguarda solo l'agente di affari in mediazione che esercita l'attività nel settore immobiliare ed é una modalità di esercizio della stessa;
  • Agenzia d'affari in mediazione merceologica che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare concernente merci, derrate o bestiame, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
  • Agenzia d'affari in mediazione in servizi vari: mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare relativo a servizi senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Non rientrano nell’applicazione della normativa:

  • mediatore marittimo
  • mediatore pubblico
  • agenzia di cambio o attività di intermediazione mobiliare
  • intermediazione nei servizi turistici
  • intermediazione nei servizi assicurativi
  • mediatore creditizio
  • agenzia d’affari




Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività, la modulistica, l'esame mediatori, il patentino/tesserino, le sanzioni

Consulta le pagine dedicate alla predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese, dove puoi trovare tutte le informazioni in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività ed alle modalità di invio della denuncia di inizio attività, all'esame mediatori, al patentino/tesserino del mediatore immobiliare, alla verifica dinamica dei requisiti ed altre informazioni sull'attività.


Quali sono i requisiti e come si presenta la SCIA?
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Dove trovo i moduli da allegare alle pratiche?
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L'esame mediatori
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Il tesserino di riconoscimento
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Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori
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Particolarità

In caso di variazione dei soggetti in capo ai quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di mediatore (soci, legali rappresentanti, preposti ecc.) è necessario presentare, entro 30 gg. dall'evento, una pratica telematica tramite ComUnica con allegata la seguente documentazione:

  • Mod. mediatori per ciascun nuovo soggetto subentrato;
  • Mod. mediatori in formato XML generato dal software di compilazione della pratica telematica;
  • Intercalare antimafia art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per ciascun nuovo soggetto subentrato.
La modulistica può essere inserita:
  • nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
  • oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.

Coloro che cessano l’attività di mediazione all’interno di un’impresa, entro novanta giorni a pena di decadenza, possono richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del REA per consolidare i requisiti professionali in attesa di una futura riattivazione dell'attività.

L'iscrizione nell'apposita sezione del REA richiede la presentazione per via telematica della domanda compilata nella sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “MEDIATORI”.
La pratica è così composta:

  • Pratica ComUnica (Mod. I1 - PERSONA FISICA);
  • Mod. mediatori generato in automatico dal software di compilazione della pratica telematica - compilato nella sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)”;
  • Mod. mediatori in formato XML generato dal software di compilazione della pratica telematica;
  • Diritti di segreteria pari ad € 18,00;
  • Esente dall'imposta di bollo.

La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere la pratica di iscrizione nell'apposita sezione del REA (persone fisiche) è quella nella cui provincia è ubicata la residenza/domicilio professionale del soggetto interessato.

I soggetti iscritti nell’apposita sezione REA, devono richiedere la cancellazione dalla medesima, in caso di avvio dell'attività di mediazione.

La cancellazione dall'apposita sezione del REA può essere richiesta presentando una pratica ComUnicamod. I2 (Diritti di segreteria pari ad € 18, esente dall'imposta di bollo).

Il mediatore che, per l’esercizio della propria attività, utilizzi moduli o formulari, deve preventivamente depositarne copia all’ufficio Registro delle Imprese con pratica telematica.

I modelli e i formulari devono recare l'indicazione del numero REA e del codice fiscale dell’impresa e devono essere depositati presso la Camera di commercio competente per la sede legale (nel caso che tali documenti vengano utilizzati anche per tutte le eventuali localizzazioni presenti).

Nel caso in cui l’impresa utilizzi moduli e formulari diversificati per le varie localizzazioni gli stessi devono essere depositati, presso ogni camera di commercio competente per territorio.

Il deposito di modelli e formulari può essere effettuato mediante presentazione di una pratica telematica Comunica:
  • contestualmente alla presentazione della SCIA di inizio attività, compilando direttamente la sezione 'Formulari' della SCIA. 
  • mediante separato adempimento, compilando una pratica di 'Variazione' a modelli, aggiungendo il riq. NOTE per specificare che si intende depositare il formulario
così composta:
  • Modello S5, I1, I2 o UL - Riquadro/Mod.Note con l'indicazione "Deposito formulari"
  • Modello "Scia Mediatori" nella sezione "Formulari"
  • diritti di segreteria previsti per l'adempimento, presentato anche separatamente dalla SCIA, sono pari a:
    • € 18 per le imprese individuali 
    • € 30 per le società 
Alla pratica telematica devono essere allegati i modelli e formulari utilizzati in formato PDF/A.




La normativa vigente

Per ulteriori informazioni puoi consultare:
  • LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39: Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore
  • DECRETO 21 dicembre 1990, n. 452: Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione
  • DECRETO 21 febbraio 1990, n. 300: Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione
  • Massimario pubblicato dal Ministero


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Ultimo aggiornamento:

11/09/2024