L'attività di installazione impianti



Definizioni e ambito di applicazione

L'attività d’installazione di impianti può essere esercitata da tutti i soggetti giuridici disciplinati nel primo libro del Codice Civile regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane. Pertanto, non possono essere abilitati all'esercizio dell'attività tutti i soggetti che non sono 'imprese' ai sensi del Codice Civile (ad esempio, le associazioni).

Sono sottoposte alla normativa di settore tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione straordinaria delle seguenti tipologie d'impianti:

  • Lett A - impianti elettrici:
    • Lett. A1 - produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
    • Lett. A2 - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
    • Lett. A3 - impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
  • Lett. B - impianti elettronici:
    • Lett. B1 - impianti radiotelevisivi,
    • Lett. B2 - antenne
    • Lett. B3 - impianti elettronici in genere;
  • Lett. C impianti termici di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali suddivisi nelle seguenti tipologie:
    • Lett. C1 - impianti di riscaldamento,
    • Lett. C2 - impianti di climatizzazione,
    • Lett. C3 - impianti di condizionamento
    • Lett. C4 - impianti di refrigerazione
  • Lett. D - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • Lett. E - impianti a gas: impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • Lett. F - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;
  • Lett. G - impianti di protezione antincendio.

Ricadono nel campo di applicazione della normativa gli impianti:

  • posti al servizio degli edifici (sono ad esempio esclusi gli impianti installati su mezzi di trasporto);
  • indipendentemente dalla destinazione d’uso del'edificio (uso civile abitazione, ma anche non civile abitazione come edifici commerciali, industriali, scuole ed edifici pubblici);
  • comprese le pertinenze nonché gli impianti posti all’esterno degli edifici se gli stessi sono collegati anche solo funzionalmente agli edifici (ad esempio gli impianti per l’automazione di porte e cancelli);
  • a partire dal punto di consegna delle forniture, ossia a valle del contatore (si considera punto di consegna delle forniture il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas, l'acqua);
  • comprese le canne fumarie, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione, la ventilazione e lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
  • compresi serbatoi di gas ed impianti idrici in giardini e cortili, considerata l’accessorietà del cortile o del giardino all’abitazione;
  • compresi gli impianti fotovoltaici (pannelli solari che convertono la radiazione solare in energia elettrica) e solari termici (pannelli solari che utilizzano la radiazione solare per produrre acqua calda ad uso domestico).




Le specifiche di Legge sulle tipologie d'impianti

Impianti elettrici: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

Impianti elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

Impianti a gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione

Impianti antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.




La manutenzione ordinaria e straordinaria

Per interventi di ordinaria manutenzione si intendono tutte le operazioni finalizzate a contenere il degrado normale d’uso degli impianti, nonché tutti i lavori di primo intervento che si rendono necessari in conseguenza di eventi accidentali, purché non venga modificata la struttura essenziale dell’impianto né la destinazione d’uso.

Con espressa disposizione normativa, il legislatore ha escluso l’attività di ordinaria manutenzione dalla disciplina sugli impiantisti, pertanto le imprese che intendano svolgere l’attività di semplice manutenzione ordinaria degli impianti, non sono tenute a possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti invece per la manutenzione straordinaria.




Il certificato di abilitazione di ascensorista - La manutenzione ordinaria degli ascensori

Gli interventi di manutenzione degli ascensori e montacarichi in servizio privato sono disciplinati dall’art. 23 della L. 167/2017. Tali disposizioni prevedono l’obbligo del proprietario ad affidare i lavori di manutenzione a personale specializzato munito dello specifico certificato di abilitazione (il cosiddetto "patentino di ascensorista" rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova tecnico-pratica).

Il possesso del patentino, tuttavia, non costituisce requisito professionale abilitante all'installazione o alla manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento.

Pertanto, le imprese che intendano svolgere la sola attività di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento, sebbene esentate dal possesso dei requisiti di installatore, devono avvalersi di personale in possesso del previsto patentino di ascensorista.




Il Massimario del Mi.S.E. sull'attività di impiantista

Per informazioni specifiche sull'ambito di applicazione della normativa di settore si rimanda al Massimario pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 27/03/2023



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