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Definizione e ambito di applicazione
L'agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate (Art. 1742 c.c.).
Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate (Art. 1752 c.c.).
Il sub-agente di commercio è colui che viene incaricato dall'agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un agente di commercio.
Non rientrano nell'applicazione della normativa:
- agenti di assicurazioni
- agenti in attività finanziaria
- procacciatore d'affari
- promotori finanziari
Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività e la modulistica
Particolarità: la variazione dei soci e degli amministratori
In caso di variazione dei soggetti in capo ai quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di agente e rappresentante di commercio (soci, legali rappresentanti, preposti ecc.) le imprese devono presentare, entro 30 gg. dall'evento, un'istanza telematica tramite ComUnica con allegata la seguente documentazione:
- Mod. ARC per ciascun nuovo soggetto subentrato;
- Mod. ARC in formato XML generato dal software di compilazione della pratica telematica;
- Modello integrativo al modello ARC - sezione requisiti (per la dimostrazione del possesso del requisito professionale inerente l'attività svolta);
- Modello Intercalare REQUISITI (disponibile direttamente all'interno dell'applicativo per la compilazione delle pratiche) per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa;
- Intercalare antimafia art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 per ciascun nuovo soggetto subentrato.
La modulistica indicata, può essere inserita:
- nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
- oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5 + mod. ARC per ciascun nuovo soggetto subentrato) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.
La normativa vigente
- Legge 3 maggio 1985, n. 204
- Massimario pubblicato dal Ministero
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Ultimo aggiornamento:
11/09/2024