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Definizione e ambito di applicazione

L'agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate (Art. 1742 c.c.). 
Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate (Art. 1752 c.c.). 
Il sub-agente di commercio è colui che viene incaricato dall'agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un agente di commercio. 

Non rientrano nell'applicazione della normativa:

  • agenti di assicurazioni
  • agenti in attività finanziaria
  • procacciatore d'affari
  • promotori finanziari




Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività e la modulistica

Consulta le pagine dedicate alla predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese, dove puoi trovare tutte le informazioni in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività ed alle modalità di invio della denuncia di inizio attività.





Particolarità: la variazione dei soci e degli amministratori

In caso di variazione dei soggetti in capo ai quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di agente e rappresentante di commercio (soci, legali rappresentanti, preposti ecc.) le imprese devono presentare, entro 30 gg. dall'evento, un'istanza telematica tramite ComUnica con allegata la seguente documentazione:

  • Mod. ARC per ciascun nuovo soggetto subentrato;
  • Mod. ARC in formato XML generato dal software di compilazione della pratica telematica;
  • Modello integrativo al modello ARC - sezione requisiti (per la dimostrazione del possesso del requisito professionale inerente l'attività svolta);
  • Modello Intercalare REQUISITI (disponibile direttamente all'interno dell'applicativo per la compilazione delle pratiche) per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa;
  • Intercalare antimafia art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 per ciascun nuovo soggetto subentrato.

La modulistica indicata, può essere inserita:

  • nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
  • oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5  + mod. ARC per ciascun nuovo soggetto subentrato) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.




La normativa vigente

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare:



Ultimo aggiornamento:

11/09/2024