I requisiti per l'esercizio dell'attività
L'art. 74 del D.Lgs. n. 59/2010 ha soppresso il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
Permangono comunque i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di cui alla Legge n. 204/85.
Quali sono i soggetti che devono possedere i requisiti per l'attività di agente?
- Impresa individuale: il titolare, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale.
- Società: tutti i legali rappresentanti dell’impresa, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
- avere raggiunto la maggiore età;
- per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato (anche in attesa di occupazione), o per lavoro autonomo o per motivi familiari;
- non essere dipendente da persone, associazioni o Enti Pubblici o privati, tranne il caso di chi effettua un part-time non superiore al 50% in un ente pubblico;
- non svolgere attività per le quali è o era prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori;
- non essere interdetto, inabilitato, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione previste del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
Nel caso in cui il reato si sia estinto in seguito al decorrere dei termini previsti dall'articolo 445, comma 2, del c.p.p., successivamente alla pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta, o dall'articolo 460, comma 5, del c.p.p., successivamente alla pronuncia di decreto penale di condanna, l'estinzione del reato non opera ipso iure, ma è necessaria una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione che la dichiari ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
In alternativa, l'agente deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Corso professionale:
- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni (Corsi di formazione regolamentata in Emilia-Romagna);
Esperienza lavorativa:
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque (esperienza professionale) alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria), collaboratore familiare, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione;
Titolo di scuola superiore direttamente abilitante:
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche (per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l'elenco non esaustivo dei titoli abilitanti disponibile nell'area download in calce a questa pagina);
Iscrizione nell'apposita sezione del REA:
- essere iscritto nell’apposita Sezione Speciale Rea di cui all'art. 7 del D.M. 26/10/2011.
Le incompatibilità dell'agente rappresentante
Sono incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio:
- tutte le attività di lavoro dipendente (comunque svolte) da persone, associazioni od enti, privati o pubblici, ad eccezione del lavoro dipendente part-time negli enti pubblici purché non superiore al 50%.
- l'attività di agente di affari in mediazione.
Come si presenta la SCIA?
L'iscrizione al Registro Imprese dell'attività di agente di commercio richiede la presentazione della seguente documentazione, alla Camera di Commercio competente in base al luogo dove l’impresa ha sede legale:
- Pratica ComUnica (Mod. S5 per le società - Mod. I1/I2 per le imprese individuali)
- eventuale Mod. INT P per tutti i soggetti che svolgono per conto dell'impresa l'attività di agente (oltre ai titolari/legali rappresentanti);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - agenti di commercio Mod. ARC in formato XML generato dal software di compilazione della pratica telematica;
- Modello integrativo al mod. ARC - sezione requisiti (per la dimostrazione del possesso del requisito professionale inerente l'attività svolta);
- Modello Intercalare REQUISITI (disponibile direttamente all'interno dell'applicativo per la compilazione delle pratiche), per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa.
- Intercalare antimafia per la dichiarazione art. 67 del D. Lgs.159/2011 da parte di tutti i soggetti tenuti a rendere tale dichiarazione;
- Copia del Contratto di agenzia (art. 1742 del cod. civ.);
- eventuali allegati (titoli di studio, attestati ecc.) comprovanti il possesso dei requisiti professionali;
- Diritti di segreteria: € 30,00 per le società - € 18,00 per le imprese individuali;
- Imposta di bollo: esente per le società - € 17,50 per le imprese individuali.
In caso di agente o rappresentante di commercio di oggetti preziosi occorre produrre in aggiunta, a quanto sopra indicato, la Licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 T.u.l.p.s..
La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica ComUnica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese.
L'ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.
Per compilare la SCIA è necessario utilizzare il modello “Agenti” e il modello “intercalare requisiti” (allegati al D.M. 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell'applicativo per la predisposizione della pratica ComUnica.
Attività esercitata presso Unità Locali
Presso ogni sede secondaria o unità locale in cui si svolge l’attività di agente di commercio, l’impresa deve nominare almeno un preposto in possesso dei requisiti. Lo stesso soggetto può essere preposto in più sedi o unità locali per la stessa impresa.
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Ufficio Registro Imprese
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
27/08/2024