L'Agente e Rappresentante di Commercio
L'iscrizione nell'apposita sezione del REA


Coloro che cessano di svolgere l’attività di agente all’interno di un’impresa, entro novanta giorni a pena di decadenza, possono richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del REA per consolidare i requisiti professionali in attesa di una futura riattivazione dell'attività.

L'iscrizione nell'apposita sezione del REA (persone fisiche) richiede la presentazione per via telematica della domanda compilata nella sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “ARC”.
La pratica è così composta:

  • Pratica ComUnica (Mod. I1 - PERSONA FISICA);
  • Mod. ARC agenti di commercio generato in automatico dal software di compilazione della pratica telematica - compilata nella sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)”;
  • Mod. ARC in formato XML generato dal software di compilazione della pratica telematica;
  • Diritti di segreteria pari ad € 18,00
  • Esente dall'imposta di bollo.

La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere la pratica di iscrizione nell'apposita sezione del REA (persone fisiche) è quella nella cui provincia è ubicata la residenza/domicilio professionale del soggetto interessato.

I soggetti iscritti nell’apposita sezione REA, devono richiedere la cancellazione dalla medesima, in caso di avvio dell'attività di agente.

La cancellazione dall'apposita sezione del REA si effettua presentando una pratica ComUnica, mod. I2 (Diritti di segretria pari ad € 18, esente dall'imposta di bollo).

N.B.: si fa presente che l’iscrizione all’apposita sezione REA è facoltativa.

Tuttavia, essa ha lo scopo di consolidare i requisiti professionali soggetti a decadenza, ovvero l'esperienza professionale di tre anni negli ultimi cinque. Tale requisito, infatti, decadrebbe in caso di inattività superiore a due anni.

A differenza dell'esperienza professionale, i requisiti di agente conseguiti in seguito a corso abilitante o in virtù del possesso di un titolo di studio riconosciuto, non essendo soggetti a decadenza, consentono in qualsiasi momento futuro di riprendere l’attività previa presentazione della SCIA, anche senza iscrizione nell'apposita sezione REA.



Ultimo aggiornamento:

27/08/2024