Il Mediatore marittimo


E' mediatore marittimo chi esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art. 1 Legge n. 478/1968).

Tutti coloro che in forma individuale o societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione marittima devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 478/1968 e successive modificazioni.




Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività, la modulistica

Consulta le pagine dedicate alla predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese, dove puoi trovare tutte le informazioni in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività ed alle modalità di invio della denuncia di inizio attività.





Particolarità: la variazione dei soci e degli amministratori

In caso di variazione dei soci, degli amministratori, dei responsabili, ovvero dei soggetti per i quali la normativa richiede il possesso dei requisiti, è necessario presentare, entro 30 gg. dall'evento, un'istanza telematica tramite ComUnica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Mediatore marittimo” e la sezione “Requisiti” da parte dei nuovi soggetti subentrati.

Il modello per ciascun nuovo soggetto, può essere inserito:

  • nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
  • oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.




La normativa vigente

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare:



Ultimo aggiornamento:

11/09/2024