E' mediatore marittimo chi esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art. 1 Legge n. 478/1968).
Tutti coloro che in forma individuale o societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione marittima devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 478/1968 e successive modificazioni.
Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività, la modulistica
Particolarità: la variazione dei soci e degli amministratori
In caso di variazione dei soci, degli amministratori, dei responsabili, ovvero dei soggetti per i quali la normativa richiede il possesso dei requisiti, è necessario presentare, entro 30 gg. dall'evento, un'istanza telematica tramite ComUnica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Mediatore marittimo” e la sezione “Requisiti” da parte dei nuovi soggetti subentrati.
Il modello per ciascun nuovo soggetto, può essere inserito:
- nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
- oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.
La normativa vigente
- LEGGE 12 marzo 1968, n. 478: Ordinamento della professione di mediatore marittimo.
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utlizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
11/09/2024