Il mediatore marittimo
I requisiti per l'esercizio dell'attività
Per l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo, i requisiti di onorabilità:
- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
devono essere posseduti:
- dal titolare dell'impresa individuale,
- da tutti i legali rappresentanti delle società ,
- dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l'attività per conto dell'impresa.
Le incompatibilità
Come si presenta la SCIA?
L'iscrizione al Registro Imprese dell'attività di mediatore marittimo richiede la presentazione della seguente documentazione, alla Camera di Commercio competente in base al luogo dove l’impresa ha sede legale:
- Pratica ComUnica (Mod. S5/UL per le società - Mod. I1/I2 per le imprese individuali);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - mediatori marittimi;
- Modello Intercalare Requisiti per l'indicazione dei requisiti posseduti da eventuali altri legali rappresentanti di impresa societaria, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;
- Copia informatica della cauzione rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all’originale in calce;
- Intercalare antimafia art. 67 del D. Lgs.159/2011 da parte di tutti i soggetti tenuti a rendere tale dichiarazione;
- Diritti di segreteria (€ 30,00 per le società - € 18,00 per le imprese individuali);
- Imposta di bollo (esente per le società - € 17,50 per le imprese individuali).
La data inizio dell’attività dichiarata nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese.
L'ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di 30 giorni.
Per compilare la SCIA è necessario utilizzare il modello “Mediatori Marittimi” e il modello “intercalare requisiti” (allegati al D.M. 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell'applicativo per la predisposizione della pratica ComUnica.
Attività esercitata presso Unità Locali
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali.
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Ufficio Registro Imprese
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
02/09/2024