Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER)


Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dal D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013, per l'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione straordinaria di:
  • caldaie, caminetti e stufe a biomassa
  • sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
  • sistemi geotermici a bassa entalpia
  • pompe di calore

l'impresa deve nominare un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale.

Tale qualifica si intende acquisita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, co. 1, del Decreto Ministeriale n. 37/2008.


Gli installatori di impianti abilitati ai sensi dell'art. 4, c. 1 lettere a), b), c) o d) del D.M. 37/2008 ed in attività alla data del 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013), sono automaticamente abilitati a svolgere anche l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER).

Analogamente, gli installatori di impianti che hanno ottenuto il riconoscimento delle abilitazioni ai sensi dell'art. 4, co. 1 lettere a), b) o d) del D.M. n. 37/2008 e che hanno avviato l'attività dopo il 04/08/2013, sono qualificati a svolgere l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER).

Gli installatori di impianti che, invece, a far data dal 04/08/2013 hanno conseguito o richiedono l’abilitazione tramite attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di inserimento lavorativo presso imprese del settore (art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 37/2008), al fine di ottenere la qualifica per operare anche sugli impianti FER, devono frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione professionale di 80 ore, obbligatorio per poter avviare l'attività.

Ai sensi del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, tutti i responsabili tecnici delle imprese che che svolgono l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili (FER), devono frequentare, a cadenza triennale, un corso di aggiornamento di 16 ore.

I corsi sono destinati al responsabile tecnico e non possono essere delegati ad altri soggetti. 

Per comunicare il possesso dell'attestato del corso di aggiornamento conseguito dal responsabile tecnico è necessario inviare una pratica telematica ComUnica seguendo le indicazioni fornite dal Supporto Specialistico SARI Romagna.

Per le società: Deposito attestato FER - società

Per le imprese individuali: Deposito attestato FER - impresa individuale

L’adempimento per le società è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 30 mentre per le imprese individuali i diritti di segreteria ammontano ad Euro 18.

L’adempimento è esente dall’imposta di bollo ed è facoltativo: non è previsto un termine per la presentazione e, pertanto, non è soggetto all’accertamento di eventuali violazioni amministrative.


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Ultimo aggiornamento:

29/10/2025