Le attività delle imprese di pulizie
Definizione e ambito di applicazione
Per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
- Attività di pulizia (lett A): complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
- Attività di disinfezione (lett B): complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni.
- Attività di disinfestazione (lett C): complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
- Attività di derattizzazione (lett D): complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
- Attività di sanificazione (lett E): complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.
In quanto ambienti confinati sono da ritenersi assoggettabili alla disciplina le attività di pulizia degli interni di autobus e treni.
Esclusioni
Non rientrano nell’applicazione della normativa:
- la pulizia dei caminetti;
- lo spurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade e cigli stradali;
- la manutenzione e pulizia di giardini, corsi d’acqua e sentieri;
- la disinfestazione e fumigazione di merci e derrate per mezzo di gas tossici;
- la pulizia di cisterne;
- la pulizia dei soli vetri esterni degli edifici.
N.B. I soggetti giuridici che possono essere abilitati alle attività di pulizie, sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’albo artigiani.
Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti “non imprese” disciplinati nel primo libro del codice civile.
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