Le attività delle imprese di pulizie



Definizione e ambito di applicazione

Per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

  • Attività di pulizia (lett A): complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
  • Attività di disinfezione (lett B): complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni.
  • Attività di disinfestazione (lett C): complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
  • Attività di derattizzazione (lett D): complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
  • Attività di sanificazione (lett E): complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

In quanto ambienti confinati sono da ritenersi assoggettabili alla disciplina le attività di pulizia degli interni di autobus e treni.

Esclusioni

Non rientrano nell’applicazione della normativa:

  • la pulizia dei caminetti;
  • lo spurgo dei pozzi neri;
  • la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
  • la pulizia di arenili, strade e cigli stradali;
  • la manutenzione e pulizia di giardini, corsi d’acqua e sentieri;
  • la disinfestazione e fumigazione di merci e derrate per mezzo di gas tossici;
  • la pulizia di cisterne;
  • la pulizia dei soli vetri esterni degli edifici.

N.B. I soggetti giuridici che possono essere abilitati alle attività di pulizie, sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’albo artigiani. 
Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate, ad esempio,le associazioni e tutti i soggetti “non imprese” disciplinati nel primo libro del codice civile.




Approfondimenti: i requisiti e la SCIA, il responsabile tecnico, i moduli, le fasce di classificazione e le sanzioni

Consulta le pagine dedicate alla predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese, dove puoi trovare tutte le informazioni in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, alle modalità di invio della SCIA, alla nomina del responsabile tecnico e alle fasce di classificazione.





Particolarità


In caso di variazione dei soci o degli amministratori, ovvero dei soggetti per i quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di onorabilità, è necessario presentare il mod. allegato A (Autocertificazione dei requisiti di onorabilità - Pag. 8) da parte dei nuovi soggetti subentrati.
 
L'allegato A per ciascun nuovo soggetto, può essere allegato:
  • alla pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
  • oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.
Le imprese iscritte nel Registro Imprese per le attività di pulizie sono sospese, limitatamente all’esercizio delle attività con motivato provvedimento del responsabile del procedimento qualora:
  • venga accertato che l'impresa sta adottando comportamenti che turbano gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
  • venga accertata una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.;
  • venga accertata un'infrazione in materia previdenziale e assicurativa e ad ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia.
La sospensione può avvenire anche se l'impresa non soddisfa più uno dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi o di onorabilità. In questo caso, l'impresa può presentare un'apposita richiesta entro 10 giorni dalla comunicazione della procedura di cancellazione e impegnarsi a risolvere i problemi entro il periodo di sospensione.
 
La giunta della Camera di Commercio può autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; in caso di infrazione prevista nel summenzionato caso 3, la predetta autorizzazione è data a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell’impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.
 
La sospensione ha la durata di  90 gg. rinnovabili, su istanza dell’impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.
 
Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l’impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, viene disposta la cancellazione limitatamente all’esercizio delle attività di pulizia.
 
Se l'impresa non è costituita in forma societaria e non svolge solo attività di pulizie, la cancellazione per queste attività comporta la cancellazione completa dal Registro Imprese.
 
Avverso il provvedimento è facoltà dell’impresa esperire ricorso alla Giunta camerale, ovvero al Servizio regionale, entro 60 gg dalla data della notifica.




La normativa vigente

Per ulteriori approfodimenti:
  • LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82: Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
  • DECRETO 7 luglio 1997, n. 274: Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.



Ultimo aggiornamento:

11/09/2024