Lo Spedizioniere



Definizione e ambito di applicazione

E' spedizioniere colui che, esclusivamente in forma d'impresa, svolge abitualmente "attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie".

Lo spedizioniere opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o di altri (vettore o trasportatore) nei limiti della normativa sull’autotrasporto.

Lo spedizioniere svolge tutte le attività connesse alla spedizione e stipula un contratto di spedizione. Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.).




Esclusioni


Non rientrano nell'attività di spedizioniere:
  • gli spedizionieri doganali: i soggetti che svolgono l'attività di spedizioniere doganale di cui alla Legge 22 dicembre 1960 n. 1612, sono soggetti accreditati presso le dogane. Lo spedizioniere doganale è colui che munito di apposita “patente” è abilitato al compimento di operazioni doganali presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale e deve essere iscritto presso l’Albo professionale istituito con L. 22.12.1960, n. 1612.
  • le agenzie d’affari in spedizioni e trasporti di cui all’art.115 del TULPS che esercitano l'attività di intermediazione comunque organizzata nell'assunzione e trattazione di affari altrui, nel settore trasporti.
  • l’impresa di autotrasporto che esegue materialmente, con mezzi propri, il trasporto delle merci; lo spedizioniere invece “organizza” la spedizione stipulando contratti di trasporto con le imprese (o vettori) che materialmente effettueranno il trasporto (imprese di autotrasporti, compagnie aeree, marittime, ecc.) e compiendo le operazioni accessorie.




Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività, la modulistica

Consulta le pagine dedicate alla predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese, dove puoi trovare tutte le informazioni in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività ed alle modalità di invio della denuncia di inizio attività.





Particolarità: la variazione dei soci e degli amministratori

In caso di variazione dei soggetti ai quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di spedizioniere (soci, legali rappresentanti, preposti ecc.) le imprese devono presentare, entro 30 gg. dall'evento, un'istanza telematica tramite ComUnica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Spedizionieri” e la sezione “Requisiti” da parte dei nuovi soggetti subentrati.
 
Il modello per ciascun nuovo soggetto, può essere inserito:
 
  • nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
  • oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.




La normativa vigente

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare:
  • LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612: Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.



Ultimo aggiornamento:

11/09/2024