L'attività di commercio all'ingrosso



Definizione e ambito di applicazione

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (all’ingrosso o al dettaglio) o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

L’attività di commercio all’ingrosso consiste nella compra-vendita, ossia nell’acquisto del bene e nella successiva rivendita senza che intervenga alcuna sostanziale trasformazione o modifica dello stesso. Tale attività si differenzia dall’attività degli artigiani di produzione e delle imprese industriali che vendono (ad altri imprenditori o ai consumatori finali) beni che sono il risultato di un processo produttivo interno all’impresa o da essa coordinato.

Pertanto, non si tratta di commercio ai sensi del D.L. 114/98 se chi produce e chi vende il bene è lo stesso soggetto imprenditoriale.

Nel caso di vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria da parte delle imprese industriali o artigianali, non si ravvisa la fattispecie del commercio, in quanto tali imprese si limitano a vendere esclusivamente i beni da loro prodotti.

L’attività di vendita del pescatore o del produttore agricolo non sono da considerarsi attività commerciali, se hanno ad oggetto esclusivamente i prodotti provenienti dalla propria attività.

È consentito l’esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e al dettaglio da parte della medesima impresa.




Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività, la modulistica

Consulta le pagine dedicate alla predisposizione degli adempimenti per il Registro delle Imprese, dove puoi trovare tutte le informazioni in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività ed alle modalità di invio della denuncia di inizio attività.





Particolarità: la variazione dei soci e degli amministratori

In caso di variazione dei soci, degli amministratori, dei sindaci, ovvero dei soggetti per i quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di onorabilità, è necessario presentare il mod. allegato A alla SCIA unica ingrosso (Autocertificazione dei requisiti di onorabilità altri soggetti - Pag. 10) da parte dei nuovi soggetti subentrati.

L'allegato A per ciascun nuovo soggetto, può essere inserito:

  • nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
  • oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.




La normativa vigente

Per ulteriori approfondimenti, puoi consultare:
  • D.L. 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  • D.L. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 
  • D.L. 6 agosto 2012, n. 147: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno



Ultimo aggiornamento:

11/09/2024