Definizione e ambito di applicazione
Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (all’ingrosso o al dettaglio) o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
L’attività di commercio all’ingrosso consiste nella compra-vendita, ossia nell’acquisto del bene e nella successiva rivendita senza che intervenga alcuna sostanziale trasformazione o modifica dello stesso. Tale attività si differenzia dall’attività degli artigiani di produzione e delle imprese industriali che vendono (ad altri imprenditori o ai consumatori finali) beni che sono il risultato di un processo produttivo interno all’impresa o da essa coordinato.
Pertanto, non si tratta di commercio ai sensi del D.L. 114/98 se chi produce e chi vende il bene è lo stesso soggetto imprenditoriale.
Nel caso di vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria da parte delle imprese industriali o artigianali, non si ravvisa la fattispecie del commercio, in quanto tali imprese si limitano a vendere esclusivamente i beni da loro prodotti.
L’attività di vendita del pescatore o del produttore agricolo non sono da considerarsi attività commerciali, se hanno ad oggetto esclusivamente i prodotti provenienti dalla propria attività.
È consentito l’esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e al dettaglio da parte della medesima impresa.
Approfondimenti: i requisiti, la denuncia di inizio attività, la modulistica
Particolarità: la variazione dei soci e degli amministratori
In caso di variazione dei soci, degli amministratori, dei sindaci, ovvero dei soggetti per i quali la normativa richiede il possesso dei requisiti di onorabilità, è necessario presentare il mod. allegato A alla SCIA unica ingrosso (Autocertificazione dei requisiti di onorabilità altri soggetti - Pag. 10) da parte dei nuovi soggetti subentrati.
L'allegato A per ciascun nuovo soggetto, può essere inserito:
- nella pratica telematica di variazione dei soci/amministratori presentata dal Notaio per società di persone o dall'impresa per le società di capitali (Mod. S2 + Mod. INT. P);
- oppure predisponendo un autonomo adempimento tramite Comunica (Mod. S5, compilazione del quadro XX/NOTE) contestualmente all'invio della pratica notarile di modifica della compagine societaria.
La normativa vigente
- D.L. 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- D.L. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- D.L. 6 agosto 2012, n. 147: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
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Ultimo aggiornamento:
11/09/2024