Lo spedizioniere

Quali sono i requisiti e come si presenta la SCIA



I requisiti per l'esercizio dell'attività

Le imprese, in forma individuale o societaria, che intendono svolgere l’attività di spedizioniere, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. 

I soggetti tenuti al possesso dei requisiti sono:

  • il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere di impresa individuale;
  • per le società:
    • tutti i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, le persone a cui è conferita la firma sociale; 
    • tutti i soci accomandatari di società in accomandita; 
    • tutti i soci amministratori di società in nome collettivo;
    • presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi;
    • tutti gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere nella società.

Qualora l’impresa societaria svolga una pluralità di attività oltre a quella di spedizioniere, è possibile individuare un amministratore non provvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purchè sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d’azienda diverso da quello delle spedizioni.

In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico della società devono avere necessariamente i requisiti professionali proprio in quanto soggetti dotati della legale rappresentanza complessiva dell’intera impresa societaria. Per costoro non è consentita la limitazione dei poteri.


  • non aver subito condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto a provvedimenti antimafia (v. apposita dichiarazione da compilare);
  • non essere in stato di Fallimento, interdetto o inabilitato.

I soggetti tenuti al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività devono avere uno dei seguenti requisiti:

ESPERIENZA PROFESSIONALE

  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione, all’interno di imprese del settore (ovvero impresa di spedizioni o di spedizioni doganali), comprovato da idonea documentazione, in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Institore, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individuale, Dirigente, Impiegato di primo livello, impiegato di secondo livello (CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI).

TITOLO DI STUDIO ABILITANTE

  • aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
    • diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali statali in materia commerciale;
    • diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) in materia commerciale;
    • diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

L'impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000,00 euro comprovato con le seguenti modalità:

  • per le società o organismi collettivi (escluse le società cooperative):
    • dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato
    • dall’ammontare del totale dei conferimenti pari almeno ad euro 100.000,00;
    • se il capitale sociale o l’ammontare totale dei conferimenti è inferiore ad euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussioni bancarie).
  • per l’impresa individuale e per le società cooperative:
    • dal possesso di beni immobili (per un valore catastale complessivo non inferiore ad euro 100.000,00);
    • da un deposito vincolato in denaro o tramite titoli di Stato;
    • da garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazioni (polizze fideiussorie) o da aziende di credito (fideiussione bancaria).




Le incompatibilità

L'attività di spedizioniere è incompatibile con l'attività di Agente di affari in mediazione.




La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno '82 n. 348, art.1, lett. c.

Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:

  • ente garantito: Camera di commercio nell’ambito della quale è stata stabilita la sede legale dell’impresa;
  • causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività;
  • somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.




La cauzione e il relativo svincolo

Per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, l’impresa è obbligata alla prestazione di un’unica cauzione di euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività in argomento, a favore della Camera di commercio ove l’impresa ha la sede legale e presso la quale ha presentato la SCIA per l’inizio dell’attività.

La cauzione può essere alternativamente prestata:

  • in denaro, versata presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
  • in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
  • tramite una polizza cauzionale;
  • tramite una fideiussione bancaria.

La cauzione deve essere allegata al modello “Spedizionieri” sezione “Scia” in copia scansionata e deve recare in calce la dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante dell’impresa societaria.

In caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa di spedizioni, dovrà essere utilizzato il riquadro 'Svincolo della cauzione' presente sul  "Modello Spedizionieri", per richiedere lo svincolo del deposito cauzionale pari all’importo di Euro 258,23 (determinato dall’art. 1 della L. 1138/1949), a favore della CCIAA, versato alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato.




Come si presenta la SCIA?

L'iscrizione al Registro Imprese dell'attività di spedizioniere richiede la presentazione della seguente documentazione, alla Camera di Commercio competente in base al luogo dove l’impresa ha sede legale:

  • Pratica ComUnica (Mod. S5/UL per le società - Mod. I1/I2 per le imprese individuali);
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività - spedizionieri;
  • Modello Intercalare Requisiti per l'indicazione dei requisiti posseduti da eventuali altri legali rappresentanti di impresa societaria, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;
  • Copia informatica della fideiussione rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all’originale in calce;
  • Copia informatica attestante l’effettuato versamento alla Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello stato della prevista cauzione pari all’importo di euro 258,23 (determinato dall’art. 1 della Legge 1138/1949), a favore della Cciaa, con dichiarazione di conformità all’originale in calce;
  • Intercalare antimafia art.67 del D. Lgs.159/2011 da parte di tutti i soggetti tenuti a rendere tale dichiarazione;
  • Diritti di segreteria (€ 30,00 per le società - €18,00 per le imprese individuali).
  • Imposta di bollo (esente per le società - € 17,50 per le imprese individuali).

La data di inizio dell’attività dichiarata nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro Imprese.

L'ufficio, in caso di accertata carenza dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato  provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

Per compilare la SCIA è necessario utilizzare il modello “Spedizionieri” (allegato al D.M. 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell'applicativo per la predisposizione della pratica ComUnica.

Attività esercitata presso Unità Locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali.


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Ultimo aggiornamento:

02/09/2024