L'attività di installazione impianti

Cosa sono le dichiarazioni di conformità e le dichiarazioni di rispondenza?

La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (Di.Co.), è un documento obbligatorio, rilasciato dalle imprese abilitate presso la Camera di Commercio, il quale attesta che l'impianto rispetta gli standard imposti dalle normative tecniche previste dalla legge.

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di impiantistica esclusivamente ad imprese abilitate le quali sono tenute a rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità.

Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto.

La dichiarazione deve riportare la firma sia del titolare/legale rappresentante dell’impresa installatrice, sia del responsabile tecnico (se persona diversa).

La dichiarazione di conformità:

  • deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L’adempimento è a cura dell’impresa installatrice;
  • deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto. Nel caso in cui si tratti di una nuova costruzione la dichiarazione di conformità è un elemento essenziale da allegare al certificato di agibilità. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori (solo per gli edifici già in possesso del certificato di agibilità). Al deposito provvede l’impresa installatrice;
  • lo sportello unico del Comune provvede all’inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

L’impresa comunitaria che opera in libera prestazione di servizi è tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità secondo le modalità e le tempistica stabilita dal legislatore italiano.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale certificazione è sostituita da una dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.).

La Di.Ri. non è redatta dall’esecutore dell’impianto, ma è rilasciata da un professionista il quale, a posteriori, in esito a sopralluogo ed accertamenti e sotto personale responsabilità, “certifica” la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.

I soggetti abilitati al rilascio della Di.Ri. sono i tecnici iscritti all’albo professionale relativo al settore a cui si riferisce la dichiarazione, a condizione che costoro esercitino la professione da almeno 5 anni.

Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto, la Di.Ri. può essere rilasciata anche da parte di un responsabile tecnico di impresa installatrice, abilitato al settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, purché operante da almeno 5 anni.

La Di.Ri. è rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008
Per gli impianti realizzati dopo tale data, non è possibile richiedere una dichiarazione di rispondenza, ma è necessario effettuare la manutenzione dell'impianto al fine di ottenere una nuova dichiarazione di conformità.


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Ultimo aggiornamento:

13/06/2024