Quali sono i requisiti e come si presenta la SCIA



I requisiti tecnico-professionali

Per esercitare l'attività impiantistica l'impresa deve dotarsi di un responsabile tecnico in possesso di uno fra i seguenti requisiti tecnico-professionali:


  • diploma di laurea in materia tecnica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma di tecnico superiore conseguito presso un ITS nell'area 1 - efficienza energetica (si veda elenco non esaustivo dei titoli abilitanti).
  1. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l’attività impiantistica (si veda elenco non esaustivo dei titoli abilitanti);
  2. seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo lavorativo per la categoria “impianti idrici e sanitari" è ridotto ad un anno.
  1. attestato di formazione professionale (si veda elenco non esaustivo dei titoli abilitanti),
  2. previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo lavorativo per la categoria “impianti idrici e sanitari" è ridotto a due anni.

esperienza lavorativa, in imprese abilitate nello specifico ramo di attività cui si riferisce la prestazione, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di:

  • dipendente (di livello specializzato - con le mansioni di operaio installatore - escluso il periodo computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato);
  • socio partecipante, titolare, legale rappresentante o amministratore lavorante (regolarmente iscritto all'INAIL per la categoria di rischio propria delle attività tecnico manuale di installazione);
  • collaboratore o coadiuvante familiare.


Il requisito di "immedesimazione" del Responsabile Tecnico nell'impresa

Il Responsabile Tecnico deve soddisfare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:

  • titolare;
  • amministratore;
  • socio delle società di persone (tranne l'accomandante nelle sas);
  • socio partecipante al lavoro nelle società di capitali;
  • institore/procuratore speciale;
  • dipendente;
  • collaboratore o coadiuvante familiare;
  • prestatore di lavoro somministrato (già interinale).

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

In caso di impresa artigiana il preposto deve coincidere:

  • con il titolare dell’impresa individuale;
  • con un socio lavorante in caso di snc o srl;
  • con un socio lavorante accomandatario in caso di sas.


I requisiti di "unicità" ed "incompatibilità"

Il responsabile tecnico diverso dal titolare o dal legale rappresentante di società, è soggetto alle seguenti limitazioni:

  • può rivestire tale carica per una sola impresa;
  • gli è preclusa ogni altra attività lavorativa continuativa.

Le attività lavorative continuative precluse al responsabile tecnico sono le seguenti:

  1. dipendente (contratto di lavoro subordinato di qualsiasi tipo anche a tempo determinato o part time);
  2. lavoratore autonomo - libero professionista;
  3. membro del consiglio di amministrazione di società purchè con poteri di amministrazione o di legale rappresentanza;
  4. liquidatore di società;
  5. titolare di impresa individuale.


Come si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività)

L'iscrizione al Registro Imprese dell'attività di installazione d'impianti richiede la presentazione della seguente documentazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale:


Trasferimento della sede

Le abilitazioni relative all’attività di installazione di impianti hanno valore su tutto il territorio nazionale. Pertanto, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in altra provincia, la SCIA non deve essere presentata nuovamente, in quanto non occorre dimostrare nuovamente i requisiti (a condizione che l’attività trasferita sia la medesima e non sia variato il responsabile tecnico).


Precisazioni

  • È sufficiente la nomina di un solo responsabile tecnico per ogni impresa, anche qualora questa svolga l’attività impiantistica in più sedi o unità locali.
  • Non c’è limitazione al numero di responsabili tecnici di cui l’impresa può dotarsi, anche per le stesse abilitazioni.
  • Le comunicazioni inerenti l'inizio attività, l'aggiunta di nuove abilitazioni, la sostituzione del responsabile tecnico o la nomina di un ulteriore responsabile tecnico, devono essere in ogni caso presentate preso la Camera di Commercio dove ha sede legale l'impresa, indipendentemente dal luogo di svolgimento dell'attività o dall'esistenza di altre sedi operative o unità locali.



Massimario delle decisioni in materia di Imprese di installazione impianti negli edifici



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