Registro dei Titolari Effettivi
Effetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024
Il Consiglio di Stato con ordinanza del 17/05/2024 Reg. Ric. 03532/2024 ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 09/04/2024 per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi”.
Il Consiglio di Stato con ordinanza del 15/10/24 n. 8248/2024 ha sospeso il giudizio avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso la sentenza del TAR del Lazio del 9/04/2024 n. 06839/2024, rimettendo alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.
A seguito di tali ordinanze sono sospesi l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 DM n. 55/2022) e la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 DM n. 55/2022).
Respinto il ricorso presentato al TAR Lazio il 06/12/2023
Il TAR Lazio con sentenza n. 6839/24 reg. prov. coll. - n. 15566/23 reg. ric. ha respinto il ricorso presentato il 06/12/2023 con cui sono stati
impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.
Pertanto, come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota del 11/04/2024 n. 7648, riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 09/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.
IL TERMINE DEI 60 GIORNI SCADE IL GIORNO 11 APRILE 2024.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO SOSPESI
Il TAR Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto attestante l'operatività del sistema titolare effettivo
Il TAR Lazio, sezione IV, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha disposto la sospensione cautelare dell'efficacia del decreto Ministero delle imprese e del Made in Italy recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva" pubblicato in G.U - Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023. Pertanto l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l'11 dicembre 2023 resta sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio.
La consultazione dei dati sulla titolarità effettiva e l’accreditamento dei professionisti e delle imprese di cui all’art. 3 del d. lgs n. 231/2007 per l’accesso al registro sono sospesi.
La consultazione dei dati sulla titolarità effettiva e l’accreditamento dei professionisti e delle imprese di cui all’art. 3 del d. lgs n. 231/2007 per l’accesso al registro sono sospesi.
Chi è il titolare effettivo?
Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa o ne è beneficiaria.
Per approfondimenti sulla definizione di titolare effettivo è disponibile il Supporto pratica Titolare Effettivo.
Chi deve comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese?
I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica, quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc.), le SPA e altre società di capitali;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Sono escluse le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
La comunicazione del titolare effettivo può essere effettuata mediante l’invio di una pratica telematica all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
Per la compilazione e l’invio della pratica è possibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia oppure predisporre in autonomia l’adempimento per ciascuna delle proprie imprese interessate dall’obbligo normativo.
Tuttavia, non è possibile delegare la sottoscrizione della pratica ad un professionista abilitato: i soggetti obbligati sono comunque tenuti a munirsi di firma digitale.
Per l'invio telematico della pratica ComUnica in autonomia e senza intermediari, è necessario:
- essere in possesso di un dispositivo di firma digitale in corso di validità. Per ulteriori informazioni sulla firma digitale e sul servizio fornito dalla Camera di Commercio della Romagna, è possibile collegarsi all’apposita area presente nel sito camerale oppure prenotare direttamente un’appuntamento per il rilascio presso gli sportelli camerali. Oltre alla Camera di Commercio, per ottenere la firma digitale è possibile rivolgersi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati autorizzati da AgID.
- disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) valida ed attiva. Per ulteriori informazioni sulla PEC e su come ottenerla è possibile consultare l’apposita pagina pubblicata nel sito camerale.
- aderire ad un servizio di invio pratiche. Il sistema camerale mette a disposizione il servizio 'Telemaco' raggiungibile dal sito web: registroimprese.infocamere.it. Previa registrazione (mediante SPID, CNS o CIE), è possibile costituire un fondo prepagato online (da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari) per il versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 30 (da caricare nella sezione 'Diritti e bolli'). La pratica è esente dall’imposta di bollo; tuttavia, per il servizio di spedizione è richiesto il caricamento di Euro 2 nella sezione 'Tariffe'.
- utilizzare uno strumento per la predisposizione e la compilazione della pratica telematica. L’applicativo gratuito per la predisposizione guidata della pratica del titolare effettivo messo a disposizione del sistema camerale è DIRE, raggiungibile anche dalla propria area Telemaco.
Ulteriori informazioni per la predisposizione dell'adempimento sono disponibili:
Inoltre, sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè sul sito web della Banca d'Italia sono disponibili per la consultazione le FAQ sulla titolarità effettiva e sul Registro dei Titolari effettivi.- sul portale dedicato al Titolare Effettivo;
- sul sito di Unioncamere, consultando il manuale operativo per l'invio delle comunicazioni al Registro imprese;
- sulla pagina di Infocamere Titolare effettivo: come comunicarlo con firma digitale;
- consultando il Supporto Specialistico SARI Romagna.
Per assistenza in merito alla predisposizione della pratica per la comunicazione del titolare effettivo è possibile contattare il servizio centralizzato.
Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla prima comunicazione, dall’ultima conferma o dalla modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto che l’ha originata.
La conferma può anche essere inviata contestualmente al deposito del bilancio (per i soggetti obbligati alla presentazione di tale adempimento).
Il Decreto Interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 fornisce disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.
Relativamente allo stato di avanzamento dell'iter normativo, si informa che sono stati pubblicati i seguenti decreti:
- Decreto 12 aprile 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023), con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva (modello TE);
- Decreto 16 marzo 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023), con il quale sono stati approvati i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, che rimanda, per gli allegati, al sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT);
- Decreto 20 aprile 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023) relativo all'approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.
- Decreto 29 settembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023) che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Dal 9 ottobre 2023, pertanto, decorrono i 60 giorni per la comunicazione dei dati (il termine slitta all’11 dicembre poiché l’8 dicembre, venerdì, è festivo).
Precisazione: Ai sensi dell'art 3 del D.M. n. 55/2022 le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
I trust e gli istituti giuridici affini, costituiti successivamente al 9 ottobre 2023, provvedono alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dalla loro costituzione.
L’omesso o tardivo adempimento da parte degli obbligati alla comunicazione del titolare effettivo comporta l’accertamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.
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Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
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Ultimo aggiornamento:
21/11/2024