L’iscrizione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel Registro delle Imprese, così come le sue successive ed eventuali variazioni, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
- iscrivere e mantenere iscritta nella propria posizione anagrafica nel Registro delle Imprese una casella PEC non attiva;
- condividere con altro soggetto iscritto nel Registro Imprese o nel REA (impresa, società, soggetto collettivo di forma non societaria) l'uso della stessa PEC;
- iscrivere nel Registro Imprese una PEC di cui è titolare un professionista iscritto in Collegi o Ordini professionali o una associazione di categoria.
Il 29 novembre 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 185/2008, convertito nella Legge 2/2009. L’articolo 16, al comma 6, prevede che "...le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese...". Con decorrenza dal 19/12/2012, il D.L. 179/2012 ha esteso lo stesso obbligo alle imprese individuali.
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 ha, fra l’altro, introdotto importanti novità in materia di utilizzo della posta elettronica certificata (ora “domicilio digitale”): in particolare l’articolo 37 del D.L. 76/2020 ha introdotto l’obbligo per le società e le imprese individuali iscritte al Registro delle Imprese di comunicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza (o se, comunque, non presente nel Registro delle Imprese).
In attuazione delle disposizioni sopra citate, qualora nell'istanza di iscrizione di impresa individuale o di società non sia riportato un indirizzo PEC valido, l'Ufficio Registro Imprese procede alla sospensione della pratica, richiedendo la regolarizzazione mediante comunicazione dell'indirizzo PEC valido ed attivo entro un congruo termine.Affinché la banca data camerale sia costantemente aggiornata ed efficiente, l'Ufficio del Registro delle Imprese, effettua periodicamente delle verifiche sugli indirizzi PEC iscritti: in tutti i casi, in cui l'indirizzo PEC della società o dell'impresa individuale risulti non attivo (ad es. revocato) oppure non univoco oppure già iscritto su posizioni di altre imprese, vengono avviate procedure per la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC dichiarato in visura.
- dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale munito del dispositivo di firma digitale, senza necessità di registrazione o autenticazione, mediante la piattaforma telematica 'Pratica semplice' disponibile sul sito registroimprese.it.
- dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 31 della L. 340/2000 (comma 2 quinquies) mediante il canale ordinario della ComUnica.
In questo caso, la casella PEC non rappresenta il domicilio elettronico dell'impresa, bensì la domiciliazione eletta unicamente per le comunicazioni relative al singolo procedimento, fino all'esito finale di quest'ultimo.
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Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
13/03/2025