Il Registro delle Imprese può procedere:
- alla bollatura dei libri sociali obbligatori previsti dal Codice Civile e dei libri o registri che devono essere bollati dalla Camera di Commercio secondo le disposizioni di leggi speciali (artt. 2, lett. e) e 7, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581).
- alla bollatura facoltativa degli altri libri tenuti dall’imprenditore, secondo quanto previsto dagli articoli 2214 e 2218 del Codice Civile, sempre che la tenuta degli stessi sia prevista per legge.
La Camera di Commercio cui spetta la bollatura dei libri è quella nella cui provincia è ubicata la sede legale dell’impresa (che deve essere iscritta al Registro Imprese o al Repertorio Economico e Amministrativo - R.E.A. - della Camera di Commercio di competenza).
Attenzione: a decorrere dal 13 febbraio 2025 non potranno essere più vidimati i formulari di trasporto rifiuti (FIR).
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Sportello bollatura e vidimazione libri e registri
Ultimo aggiornamento:
24/02/2025