RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti


Il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti - prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Questo nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali ed è stato istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 - testo unico ambientale - e disciplinato dal Regolamento 59/2023.
 
Il 13 febbraio 2025 sono entrate in vigore i nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). I vecchi modelli non potranno più essere né vidimati, né utilizzati.

I nuovi modelli di Formulario dal 13 febbraio 2025 sono vidimati solo online, tramite accesso al portale RENTRI per utenti non iscritti, e non più in Camera di commercio.


RENTRI - Chi deve iscriversi e quando

La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale.

I fase: dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (con più di 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (con più di 50 dipendenti)
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 
II fase: dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti
III fase: dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026
  • Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  • Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti


Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
  1. i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
  2. i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.