Dichiarazione Composti Organici Volatili (C.O.V.)


Cosa sono i Composti organici volatili?


Il D.Lgs 161/2006 prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I del medesimo decreto devono trasmettere entro il 1° marzo di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno civile precedente.

Per "immissione sul mercato" si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito.



A chi interessa

I soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione COV sono:

  • i produttori;
  • gli importatori;
  • tutta la filiera della distribuzione fino ai rivenditori al dettaglio, in quanto per immissione sul mercato di pitture e vernici si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, compresa la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, i grossisti, i rivenditori finali o gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

Sono esclusi i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 540 del 29 ottobre 1999 che sono tenuti a comunicare i dati richiesti solo alla Stazione sperimentale per le industrie degli sli e dei grassi e non anche alle Camere di commercio




Che cosa fare

La comunicazione di immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria deve essere effettuata utilizzando il modello cartaceo e deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare per il tramite delle Camere di commercio. In prima applicazione il termine previsto era il 31 marzo 2008. Attualmente, la comunicazione va spedita entro il 1º marzo di ciascun anno.

La comunicazione va spedita esclusivamente a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento a:

Raccolta dati D.Lgs. 161/2006 - Camere di commercio
c/o Ecocerved Scarl
Casella Postale 843
35122 - Padova Centro (PD)

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Raccolta dati art. 5 D.Lgs. 161/2006", l'indicazione del codice fiscale, la ragione sociale/denominazione e l'indirizzo completo dell'impresa mittente.




Costi

La comunicazione non è soggetta a imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria.




Approfondimenti

Per ogni approfondimento, modulistica ed istruzioni, consultare il sito di Ecocerved, sezione Composti Organici Volatili.


DOWNLOAD
Scarica il DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n. 161 


EcoCerved
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Ultimo aggiornamento:

11/09/2024