Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.)


Cos'e' e chi si deve iscrivere?
Il Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.) è stato istituito con il d.lgs. 151/2005.

Sono obbligati all'iscrizione:

  • chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
  • chiunque  rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;
  • chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale (la fattura di vendita delle apparecchiature è emessa da un'impresa straniera non iscritta al registro dei produttori italiano) apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. I distributori in Italia o Unione Europea di apparecchiature acquistate a San Marino o Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti soggetti all'iscrizione al registro,
  • chiunque produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.

Devono inoltre iscriversi al registro i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE

L’iscrizione deve essere effettuata prima di iniziare l’attività.



Modalita' di iscrizione

L’iscrizione al Registro presso la Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale dell’impresa avviene con modalità telematica connettendosi al sito www.impresa.gov.it.

Maggiori informazioni per l’iscrizione al Registro sono disponibili all’indirizzo www.registroaee.it.

Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato informaticamente un numero di iscrizione che dovrà essere riportato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali entro 30 giorni dal suo rilascio.




Costo d'iscrizione

L'iscrizione al registro dei produttori prevede i seguenti versamenti:

- € 30,00 per diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio della Romagna tramite tramite IC Conto/carta di credito, pagoPA.
- € 16,00 per l'imposta di bollo per la richiesta d’iscrizione da versare alla Camera di Commercio della Romagna alternativamente tramite: IC Conto, pagoPA indicanto nella causale "imposta di bollo per iscrizione al RAEE".
- € 168,00 per tassa di concessione governativa da versare sul ccp n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - causale: iscrizione al Registro AEE.




Modifiche

I produttori e i sistemi collettivi di finanziamento comunicano, con le medesime modalità previste per l’iscrizione al Registro, qualsiasi variazione dei dati comunicati al momento dell’iscrizione nonché la cessazione dell’attività entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la modifica o la cessazione dell’attività.
I costi da sostenere sono i seguenti:

- Imposta di bollo: € 16,00 da versare alla Camera di Commercio della Romagna tramite tramite Telemaco Pay o pagoPA.
- Diritti di segreteria: € 30,00 da versare alla Camera di Commercio della Romagna tramite Telemaco Pay o pagoPA.




Sanzioni

Ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.Lgs. 151/2005 il produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio, immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche è  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a € 100.000.

Ai sensi dell'art. 16, comma 8del D.Lgs. 151/2005 il produttore che non effettua la comunicazione annuale o la effettua inmodo incompleto o inesatto è  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 20.000.

09 marzo 2019 - Istruzioni per la compilazione della modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata

A decorrere dal 9 marzo 2019 è entrata in vigore la delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 6 febbraio 2019, recante: «Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'albo con procedura semplificata di cui all'art. 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120».

Con tale delibera è stato sostituito l'elenco delle tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) trasportabili in procedura semplificata.

La modifica alla modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata (allegata alla deliberazione 3 del 22 febbraio 2017), disposta con la citata delibera (il cui avviso di emanazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2019), è tesa ad armonizzare le istruzioni in questione con l'allargamento del campo di applicazione delle regole in materia di gestione dei RAEE, scattato il 15 agosto 2018, data a partire dalla quale le tipologie di apparecchiature coinvolte nella disciplina sono passate da un numero "chiuso" a un catalogo "aperto".

Con riferimento alle imprese già iscritte o che hanno presentato comunicazione d'iscrizione nella categoria 3-bis dell'Albo alla data del 9 marzo 2019, la stessa delibera fornisce una tabella di "transcodifica" da utilizzarsi ai fini della corretta assegnazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) alle nuove tipologie contenute nell'allegato IV del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014.

In sede di rinnovo, l'iscrizione dovrà comunque essere aggiornata alle nuove disposizioni.


Registro AEE
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Ultimo aggiornamento:

11/09/2024