Bollatura obbligatoria per libri e registri
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
- libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies C.C.
- libro delle decisioni dei soci
- libro delle decisioni degli amministratori
- libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede l’obbligo di bollatura del registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per il trasporto dei rifiuti. L’articolo 190, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 prevede che la competenza per la bollatura dei registri di carico e scarico sia della Camera di Commercio territorialmente competente.
I formulari per il trasporto dei rifiuti possono essere bollati (ai sensi dell’art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006) dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
Per ulteriori infiormazioni è possibile consultare l'approfondimento.
Bollatura facoltativa di libri e registri
- Libro giornale e libro degli inventari (l'art. 2214 del Codice Civile prevede, tra l'altro, la tenuta del libro giornale, dove vengono indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, e del libro inventari, dove vengono indicate la valutazione delle attività e passività relative all’impresa);
- Registri I.V.A. (riferimento normativo: art. 39, c. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) quali registro delle fatture, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti e altre scritture;
- Libri e registri relativi alle scritture contabili ai fini delle imposte dirette (rif. art. 22, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)
- Libri tenuti dall’imprenditore ai sensi dell’art. 2218 del Codice Civile.
Qualora l’impresa volesse ottenere la bollatura di libri previsti dalla normativa vigente ma non soggetti ad obbligo di bollatura, il legale rappresentante/titolare dovrà presentare all’Ufficio una dichiarazione con la quale egli richiede espressamente la bollatura facoltativa dei libri, consapevole che ai sensi della L. 383/2001 l’obbligo non esiste più e dovrà indicare il riferimento normativo che prevede la tenuta dei libri di cui trattasi.
La presentazione di tale dichiarazione (disponibile nell'area download in calce a questa pagina) è sempre necessaria, anche nel caso in cui vengano presentati libri sociali da parte di società per le quali non è previsto l’obbligo della bollatura di libri sociali (es.: S.n.c., S.a.s.) o nel caso in cui vengano presentati libri da parte di titolari di imprese individuali (ad eccezione dei libri previsti da norme speciali).
Preparazione dei libri da bollare
I libri da bollare devono riportare:
- la denominazione dell’impresa o la ragione sociale
- la partita I.V.A.
- il tipo di libro
- la numerazione progressiva delle pagine.
Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli la denominazione, la partita I.V.A. dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine; nei libri rilegati, i dati ora citati vanno riportati almeno sulla copertina o sulla prima pagina numerata o sull’ultima pagina numerata.
Se la stampa dei libri composti da fogli mobili non è fronte/retro occorre annullare con una barra trasversale (o con l’apposizione della dicitura “pagina non utilizzabile” o “pagina lasciata volutamente bianca” o similare) il retro non numerato della pagina in quanto non utilizzabile.
Le marche da bollo (se l’imposta di bollo è dovuta) devono essere applicate sulla prima pagina utilizzabile (paragrafo 2.1 della circolare 92E del 22/10/2001 dell’Agenzia delle Entrate).
Il libro giornale e il libro inventario hanno una numerazione distinta e progressiva (con l’indicazione dell’anno e della tipologia di “sezionale”, se prevista, su tutte le pagine)
Non possono essere presentati per la bollatura libri con numerazione cancellata o modificata.
I libri devono essere presentati per la bollatura prima di essere messi in uso (art. 2215 del codice civile); non possono pertanto essere accettati per la bollatura libri parzialmente utilizzati o con pagine mancanti.
Inoltre, nel rispetto delle competenze territoriali delle Camere di commercio sul servizio di vidimazione, non è possibile richiedere la bollatura dei libri di imprese che non abbiano ancora inviato la pratica telematica di iscrizione o apertura di sede secondaria o unità locale prevista per ciascuna tipologia di libro o registro.
Modulistica
La lettera di incarico deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di società o dal titolare di impresa individuale e deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Diritti di segreteria ed imposta di bollo
L'Ufficio del Registro delle Imprese ha predisposto una tabella riassuntiva (disponibile nell'area download in calce a questa pagina) contenente gli importi relativi a diritti di segreteria ed imposta di bollo per la bollatura e vidimazione di libri e registri.
Per la bollatura di libri o registri è previsto il pagamento di diritti di segreteria pari ad € 25,00 per ogni libro o registro a prescindere dal numero delle pagine.
Eccezione: per la bollatura del registro detenuto dal commissario liquidatore di società cooperative, enti e consorzi cooperativi i diritti di segreteria ammontano ad € 10,00.
I diritti di segreteria possono essere corrisposti allo sportello bollatura al momento della presentazione dei libri, in contanti o con bancomat.
I formulari dei rifiuti trasportati sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria (ai sensi dell’art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006).
L'imposta di bollo è prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’applicazione (o l’esenzione) e l’importo dell’imposta di bollo dipendono da presupposti oggettivi (libri e registri da bollare) e soggettivi (soggetto che chiede la bollatura dei libri).
- Libri sociali e libri previsti da leggi speciali
- € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 (art. 16 della tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. 642/1972.
- Libro giornale e libro inventari
- € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
- € 32,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 641.
La maggiorazione dell’imposta è prevista dall’articolo 16 (nota 2 bis) della tariffa, parte I, del D.P.R. 642/1972 (nota aggiunta dall’art. 8, comma 4, della L. 18 ottobre 2001, n. 383 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria n. 248 del 24/10/2001).
- Altri libri
- € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100
L'assolvimento dell’imposta di bollo avviene, di norma, mediante l’apposizione di marche sulla prima pagina numerata (paragrafo 2.1 della circolare 92E del 22/10/2001 dell’Agenzia delle Entrate).
In alternativa, il pagamento dell'’imposta di bollo può essere effettuato mediante l’utilizzo del modello F23 (codice tributo 458T denominato “imposta di bollo su libri e registri”). In tal caso, è necessario allegare al modello L2 la copia del modello F23 pagato in banca o all'Ufficio postale e riportare gli estremi del pagamento sulla prima pagina numerata del libro o registro.
- Formulari dei rifiuti trasportati (art. 193, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006);
- Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006);
- Registri obbligatori ai fini I.V.A. (art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
- Registri obbligatori ai fini delle imposte dirette (art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973).
- Cooperative sociali (previste dalla L. 8 novembre 1991, n. 381) iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali (O.N.L.U.S. di diritto): sono esenti ai sensi dell’art. 27-bis della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 così come modificato dall’art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'articolo 82 del D.Lgs. 3 luglio 207, n. 117. Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in quanto cooperativa sociale / O.N.L.U.S. iscritta all’albo delle cooperative sociali al n. _______”;
- Altre O.N.L.U.S. - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – iscritte all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (previste dall’art. 11 del D.Lgs 460/1997): sono esenti ai sensi dell’art. 27-bis della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 così come modificato dall’art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'articolo 82 del D.Lgs. 3 luglio 207, n. 117. Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in quanto cooperativa sociale / O.N.L.U.S.”;
- Organizzazioni di volontariato (associazioni e fondazioni) di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato (ai sensi dell’art. 6 della L. 266/1991). Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di legale rappresentante dichiara che l’organizzazione non ha scopo di lucro ed è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato”;
- Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esenti ai sensi dell’art. 27-bis della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 così come modificato dall’art. 90, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 e dalla tassa di concessione governativa ai sensi dell’art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972 in quanto federazione sportiva / ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.”
- Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, regolarmente iscritte nell’Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 66, comma 6 bis e 6 ter, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427). Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, comma 6 bis e 6 ter, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427; tassa di concessione governativa ridotta ad ¼ ai sensi dell’art. 147, lett. f) del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e dell’art. 14 del D.P.R. 641/1972. Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di legale rappresentante dichiara che la cooperativa edilizia è iscritta all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi presso il Ministero dello Sviluppo Economico”.
Tassa di concessione governativa
Nell'area download in calce a questa pagina è disponibile per la consultazione una tabella riassuntiva contenente gli importi relativi alla tassa di concessione governativa da assolvere per la bollatura e la vidimazione di libri e registri.
Ai sensi dell’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, l’ammontare della tassa di concessione governativa relativa alla bollatura e alla numerazione dei registri, tenuti secondo le norme dell’art. 2215 del Codice Civile, varia a seconda delle caratteristiche dell’obbligato: è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa in modo ordinario o forfetario.
Tutti i soggetti che richiedono la bollatura di libri o registri (ad eccezione delle società di capitali) sono obbligati al pagamento della tassa di concessione governativa (sia nel caso di bollatura obbligatoria che nel caso di bollatura facoltativa)
Ulteriore eccezione: le società cooperative edilizie iscritte all’Albo delle società cooperative presso il M.S.E. pagano € 16,75 ogni 500 pagine.
Il pagamento va effettuato prima o contestualmente alla presentazione dei libri e registri tramite versamento sul CCP n. 6007 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto n. 31 – 65100 Pescara" – Causale: Bollatura e numerazione libri sociali” oppure mediante l’applicazione di marche per tassa di concessione governativa.
In caso di versamento dell’importo sul conto corrente postale l’attestazione di pagamento va allegata al modello L2 e i riferimenti del versamento vanno indicati nella prima pagina numerata del libro da bollare.
- € 309,87 se il capitale sociale al 1 gennaio è pari o inferiore ad € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale al 1 gennaio è superiore ad € 516.456,90.
Eventuali aumenti o riduzioni del capitale sociale o del fondo di dotazione deliberati successivamente al 1 gennaio non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, ma solo sull’importo della tassa dovuta per l’anno solare successivo.
- Società di nuova costituzione: Versamento sul Conto Corrente Postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto n. 31 – 65100 Pescara” – Causale: "Tassa annuale vidimazione libri sociali".
Termine: prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (nella quale devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento).
Precisazione: la tassa di concessione governativa deve essere versata per l’anno di iscrizione anche se l’impresa è stata iscritta al Registro Imprese per un solo giorno (es: iscrizione effettuata il 31/12 o in data precedente).
-
Società esistenti (costituite prima dell’anno di riferimento): Versamento con modello F24 telematico – codice tributo 7085 con l’indicazione dell’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Termine: entro il 16 marzo di ogni anno (ai sensi della nota 3 all’articolo 23 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con D.M. del 28/12/1995 il versamento va effettuato entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente).
Precisazione: Per le richieste di bollatura presentate dal 1 gennaio al termine previsto per tale versamento (16 marzo) deve essere esibita la copia della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa dell’anno precedente (F24 o ricevuta del versamento sul CCP n. 6007 per le società costituite nell’anno precedente).
Copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento va allegata al modello L2 e i dati vanno riportati sulla prima pagina del libro da bollare.
- I formulari dei rifiuti trasportati (art. 193, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006)
- Il registro di carico e scarico rifiuti (art. 190, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006)
- I registri obbligatori ai fini tributari (es: iva e imposte dirette)
- Cooperative sociali (previste dalla L. 8 novembre 1991, n. 381) iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali (O.N.L.U.S. di diritto): sono esenti ai sensi dell’art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972 così come modificato dall’art. 18 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in quanto cooperativa sociale / O.N.L.U.S. iscritta all’albo delle cooperative sociali al n. _______”;
- Altre O.N.L.U.S. - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – iscritte all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (previste dall’art. 11 del D.Lgs 460/1997): sono esenti ai sensi dell’art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972 così come modificato dall’art. 18 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in quanto cooperativa sociale / O.N.L.U.S.”;
- Organizzazioni di volontariato (associazioni e fondazioni) di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato (ai sensi dell’art. 6 della L. 266/1991). Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di legale rappresentante dichiara che l’organizzazione non ha scopo di lucro ed è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. ________”.
- Le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti ai sensi dell’art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972 così come modificato dall’art. 90, comma 7 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il legale rappresentante deve annotare la seguente dichiarazione di esenzione nella prima pagina numerata del libro e nel modello L2: “Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 642/1972 e dalla tassa di concessione governativa ai sensi dell’art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972 in quanto federazione sportiva / ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.”
Libri e registri particolari
Il registro è previsto dall’articolo 38, comma 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e la vidimazione dello stesso è prevista dall’art. 1 della Legge 17 luglio 1975, n. 400 e s.m.i.
Il registro detenuto dal commissario liquidatore di società cooperative, enti e consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative all’amministrazione del commissario liquidatore) deve essere bollato dalla Camera di Commercio competente per territorio.La bollatura di questo registro prevede:
- il pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 10,00
- il pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100
- il pagamento della tassa di concessione governativa.
La tenuta del registro per le agenzie di pratiche auto è obbligatoria per legge ed è prevista dall’articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264.
La bollatura di questo registro prevede:- il pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 25,00
- il pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100
- il pagamento della tassa di concessione governativa.
La tenuta del registro di contabilità è prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), parte II, titolo IX, capo I, artt. 181 e seguenti.
Per la predisposizione del registro di contabilità è necessario attenersi a quanto indicato nell'articolo 188 del D.P.R. 207/2010, in particolare le pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in vigore dal 19/04/2016) ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 211 del D.P.R. 207/2010 che prevedeva l'obbligo della bollatura del registro di contabilità, pertanto si ritiene che la bollatura di tale libro non sia più obbligatoria.
La Camera di Commercio competente per la bollatura del libro è quella della provincia presso la quale ha sede (principale o secondaria) l'amministrazione pubblica che ha appaltato il lavoro da eseguire.
Il libro può essere presentato presso la Camera di Commercio competente per la bollatura anche dalla ditta esecutrice dei lavori (si precisa che l’impresa esecutrice dei lavori può avere sede anche al di fuori del territorio provinciale).
La bollatura di questo registro prevede:
- il pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 25,00
- il pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100
- il pagamento della tassa di concessione governativa.
DOWNLOAD
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Tabella riassuntiva per diritti, bolli e tasse di concessione governativa per la bollatura_Rev. 1 (PDF) - 144KB
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Modulo L1 (PDF) - 106KB
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Modulo L2 (PDF) - 241KB
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Lettera di incarico per presentazione/ritiro di libri e registri (PDF) - 13KB
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Dichiarazione di non obbligatorietà per la bollatura facoltativa di libri e registri (PDF) - 8KB
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Sportello bollatura e vidimazione libri
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- Forlì - corso della Repubblica 5
- Cesena - via Gaspare Finali 32
- Rimini - Via Sigismondo 28
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Ultimo aggiornamento:
26/09/2024