Imprese Culturali e Creative
Sul sito di Unioncamere è disponibile il manuale operativo per la predisposizione dell'adempimento.
Quali sono i soggetti che possono acquisire la qualifica di Impresa Culturale e Creativa?
Tutte le imprese o gli enti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi individuati dal Decreto Interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024 (Decreto ICC) possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, mediante richiesta di iscrizione nella nuova sezione speciale del registro delle imprese.
Requisiti soggettivi (art. 3 - Decreto ICC)
Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:
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gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);
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i lavoratori autonomi;
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gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile (associazioni e fondazioni);
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le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
I soggetti di cui sopra, qualora svolgano attività imprenditoriale, per richiedere l’iscrizione nella nuova sezione speciale ICC, devono essere già iscritti nel registro delle imprese o nel REA e devono avere già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica.
- svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.
Per attività prevalente si intende l’attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e secondo quanto disposto dalla circolare ministeriale sulla compilazione della modulistica per il registro imprese (disponibile per approfondimenti in calce alla pagina dedicata).
Cosa si intende per beni, attività e prodotti culturali?
Come si presenta la pratica di iscrizione nella sezione speciale ICC?
- mod. I2 - riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali)
- mod. S5 (variazione attività) - riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le altre tipologie di impresa o enti)
- A-IMPRESA CULTURALE E CREATIVA per aggiungere “impresa culturale e creativa” oppure
- B-ICC per aggiungere ‘ICC’ alla propria denominazione.
NOTA BENE
LE IMPRESE:
- devono essere iscritte nel RI;
- devono svolgere un’attività economica avente codice ATECO incluso nell’elenco allegato al D.M. 10 luglio 2025;
- detta attività deve essere l’attività prevalente dell’impresa.
- devono essere iscritti nel REA;
- devono svolgere un’attività economica avente codice ATECO incluso nell’elenco allegato al D.M. 10 luglio 2025;
- devono aver iscritto il proprio domicilio digitale (che deve risultare valido e attivo).
ATTENZIONE!
- impresa ‘inattiva’, o con attività ‘sospesa’, o cancellata dal RI/REA;
- impresa priva di uno dei codici ATECO previsti dal Decreto ICC;
- impresa non annotata come artigiana, ma avente un codice ATECO previsto dal Decreto ICC per attività artigianali;
- impresa priva di attività prevalente o del relativo codice ATECO in visura.
Come si presenta la pratica di cancellazione dalla sezione speciale ICC?
- mod. I2 - riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali);
- mod. S5 (variazione attività) - riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le altre tipologie di impresa o enti).
L’adempimento è ammesso solo per le imprese effettivamente iscritte nella sezione speciale e comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.
Chi può firmare digitalmente la pratica telematica?
Quali sono i costi della pratica per il Registro Imprese?
Diritti di segreteria
- Imprese collettive/enti iscritti al Registro Imprese: 90 Euro (cooperative sociali: 45 Euro)
- Enti iscritti al REA: 30 Euro
- Imprese individuali: 18 Euro
- Imprese collettive/enti diversi da società di persone: 65 Euro (cooperative sociali: esenti)
- Società di persone: 59 Euro
- Imprese individuali: 17,50 Euro
Normativa di riferimento
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Legge 27 dicembre 2023 , n. 206 - “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023 ed entrata in vigore l'11 gennaio 2024
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Decreto Interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024 - Decreto del Ministero della Cultura di concerto con Il Ministero delle Imprese e del Made In Italy recante “Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206” (decreto ICC)
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Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 10 luglio 2025 – “Registro delle imprese". Sezione speciale per le imprese culturali e creative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2025
- Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 7 agosto 2025 - Approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 26 maggio 2025 (Specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della modulistica da presentare al registro imprese/rea per via telematica).
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A chi rivolgersi
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Ultimo aggiornamento:
24/10/2025
