Imprese Culturali e Creative


A partire dal 30 settembre 2025 è possibile presentare le richieste di iscrizione alla nuova sezione speciale delle imprese culturali e creative (ICC) prevista dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Sul sito di Unioncamere è disponibile il manuale operativo per la predisposizione dell'adempimento.



Quali sono i soggetti che possono acquisire la qualifica di Impresa Culturale e Creativa?

Tutte le imprese o gli enti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi individuati dal Decreto Interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024 (Decreto ICC) possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, mediante richiesta di iscrizione nella nuova sezione speciale del registro delle imprese.

Requisiti soggettivi (art. 3 - Decreto ICC)
Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:

  • gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);

  • i lavoratori autonomi;

  • gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile (associazioni e fondazioni);

  • le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I soggetti di cui sopra, qualora svolgano attività imprenditoriale, per richiedere l’iscrizione nella nuova sezione speciale ICC, devono essere già iscritti nel registro delle imprese o nel REA e devono avere già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività economica.

Requisiti oggettivi (art. 4 - Decreto ICC)
Per acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, ed iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, i soggetti individuati dall’art. 3 del Decreto ICC devono:
  • svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
  • svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.
Inoltre, possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, tutti i soggetti costituiti nelle forme indicate ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo ‘Requisiti soggettivi’ (art. 3, lettere a) e b) del decreto ICC) che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Per attività prevalente si intende l’attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e secondo quanto disposto dalla circolare ministeriale sulla compilazione della modulistica per il registro imprese (disponibile per approfondimenti in calce alla pagina dedicata). 
 


Cosa si intende per beni, attività e prodotti culturali?

Si definiscono beni culturali, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, ovvero beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, ed altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivi e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacoli dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
 


Come si presenta la pratica di iscrizione nella sezione speciale ICC?

La pratica di iscrizione relativa alla sezione speciale ICC deve essere inviata tramite ComUnica: utilizzando l’applicativo DIRE e scegliendo l’utilizzo dei dati Registro imprese viene agevolata la corretta compilazione della pratica e la conseguente fase di istruttoria ed evasione della stessa.

Il registro delle imprese competente alla ricezione della domanda è quello in cui l’impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, nel caso di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La pratica da predisporre tramite l’applicativo DIRE (o con altre soluzioni di mercato equivalenti) deve essere composta da:
  • mod. I2 - riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali)
  • mod. S5 (variazione attività) - riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le altre tipologie di impresa o enti)
All’interno del riquadro deve essere compilato il campo ‘Tipologia richiesta’ con il codice N-ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE.

Per attestare il possesso dei requisiti di impresa culturale e creativa previsti dalla norma è obbligatorio valorizzare l’apposito flag in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 già presente all’interno dell’applicativo.

L’iscrizione nella sezione speciale consente alle imprese culturali e creative di introdurre la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” nella propria denominazione sociale ed utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali (art. 25, comma 9, legge n. 206/2023 e art. 1, comma 2, Decreto ICC).
Per aggiungere la dicitura “impresa culturale e creativa” oppure “ICC” alla denominazione sociale contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, è possibile compilare in aggiunta anche il campo ‘Dicitura nella denominazione sociale’ del riquadro IMPRESA CULTURALE E CREATIVA, inserendo il codice:
  • A-IMPRESA CULTURALE E CREATIVA per aggiungere “impresa culturale e creativa” oppure
  • B-ICC per aggiungere ‘ICC’ alla propria denominazione.


Come si presenta la pratica di cancellazione dalla sezione speciale ICC?

La pratica di cancellazione dalla sezione speciale ICC deve essere inviata tramite ComUnica: utilizzando l’applicativo DIRE e scegliendo l’utilizzo dei dati Registro imprese viene agevolata la corretta compilazione della pratica e la conseguente fase di istruttoria ed evasione della stessa.

La pratica da predisporre tramite l’applicativo DIRE (o con altre soluzioni di mercato equivalenti) deve essere composta da:
  • mod. I2 - riquadro 35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per le imprese individuali);
  • mod. S5 (variazione attività) - riquadro BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA (per tutte le altre tipologie di impresa o enti).
All’interno del riquadro deve essere compilato il campo ‘Tipologia richiesta’ con il codice C-CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE.

L’adempimento è ammesso solo per le imprese effettivamente iscritte nella sezione speciale e comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.


Chi può firmare digitalmente la pratica telematica?

La pratica deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o da un legale rappresentante dell’impresa/ente in quanto contiene la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Non è ammessa la sottoscrizione da parte di soggetti diversi da quelli indicati o da parte del professionista (ad esempio, commercialista o notaio).
 


Quali sono i costi della pratica per il Registro Imprese?

All’iscrizione ed alla cancellazione dalla sezione speciale si applicano i seguenti importi:

Diritti di segreteria
  • Imprese collettive/enti iscritti al Registro Imprese: 90 Euro (cooperative sociali: 45 Euro)
  • Enti iscritti al REA: 30 Euro
  • Imprese individuali: 18 Euro
Imposta di bollo
  • Imprese collettive/enti diversi da società di persone: 65 Euro (cooperative sociali: esenti)
  • Società di persone: 59 Euro
  • Imprese individuali: 17,50 Euro


Normativa di riferimento



Ultimo aggiornamento:

24/10/2025