"Domicilio digitale dell'amministratore di società: termine differito al 31 dicembre 2025"
Con nota prot. n. 127654 del 25/06/2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha, peraltro, differito al 31 dicembre 2025 il termine per l'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 1 co. 860 della L. n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha esteso l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
Le indicazioni che seguono devono ritenersi non definitive in quanto sono stati richiesti chiarimenti al ministero competente.
Quali sono i soggetti interessati dalla norma?
L‘obbligo riguarda gli amministratori (cui vanno equiparati i liquidatori) delle seguenti società, iscritte nel registro imprese anche prima dell’entrata in vigore della norma citata:
- società di capitali (comprese le società consortili)
- società cooperative
- società di persone (comprese tutte le società semplici)
In assenza di ulteriori indicazioni normative, l’Ufficio del registro delle imprese della Camera della Romagna ritiene, pertanto, che l’obbligo sia previsto per gli amministratori e i liquidatori di tutte le “imprese costituite in forma societaria”.
L’Ufficio ritiene che non siano tenuti all'adempimento gli amministratori e i liquidatori di:
- consorzi
- contratti di rete
- GEIE
- associazioni
- fondazioni
- enti pubblici economici
- aziende speciali ex TUEL
- persone giuridiche private (PGP)
I preposti di sede secondaria di società estera non sono obbligati all’adempimento.
Quali sono le caratteristiche dell’indirizzo PEC dell’amministratore?
Il domicilio digitale degli amministratori, nelle more dei chiarimenti interpretativi e coerentemente con la ratio della norma, deve essere un indirizzo "personale" ed univoco per ogni soggetto obbligato.
Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.
Non può essere comunicato un indirizzo PEC di altra società o comunque iscritto e riferito ad altro amministratore.
Nel caso di amministratore-persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale della persona giuridica-amministratore.
Quali sono i costi della pratica per il Registro Imprese?
La comunicazione obbligatoria della PEC dell’amministratore è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Nell'area download in calce a questa pagina è possibile scaricare le istruzioni per la predisposizione della pratica con l'applicativo DIRE.
Per tutte le imprese costituite in forma collettiva non societaria di cui sopra (ad esempio, le associazioni e le fondazioni iscritte nel Registro Imprese, i consorzi, ecc.), non essendo previsto dalla norma in modo esplicito l’obbligo, la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori è da considerare facoltativa e, quindi, soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo.
Allo stesso modo, sono tenute al pagamento di diritti di segreteria ed imposta di bollo le pratiche di comunicazione dell’indirizzo PEC di soggetti non obbligati (ad esempio, i soci accomandanti di S.a.s.).
Diritti di segreteria
- € 30 oppure
- € 18 nei casi previsti (ad esempio, le associazioni iscritte al REA)
Imposta di bollo
- € 59 oppure
- € 65 come da normativa vigente, ad eccezione dei soggetti esenti (ad esempio, le associazioni iscritte al REA)
E' previsto un termine per la presentazione dell'adempimento?
Chi è obbligato/legittimato alla sottoscrizione della domanda?
Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore/liquidatore, come espresso dal MIMIT nella nota esplicativa del 12 marzo 2025.
Pertanto, nel caso di società amministrate da più amministratori (o più liquidatori) o da un consiglio di amministrazione, ciascun amministratore/liquidatore è il soggetto obbligato alla presentazione ed alla sottoscrizione della pratica telematica di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Per agevolare le imprese nell'adempiere all'obbligo di legge, dal 1° settembre, nel caso di società amministrate da più amministratori (o più liquidatori) o da un consiglio di amministrazione, sarà ammessa la comunicazione del domicilio digitale di più amministratori/liquidatori in un'unica pratica trasmessa da un solo amministratore/liquidatore a condizione che, a corredo della pratica, venga allegato il modulo di dichiarazione per la comunicazione della PEC dell’amministratore (reperibile nell'area download in calce a questa pagina) compilato e firmato digitalmente da ciascun amministratore, con cui l’interessato conferma la correttezza delle informazioni fornite per l’iscrizione nel registro delle imprese ed elegge domicilio speciale, ai fini dello specifico procedimento amministrativo, presso l’indirizzo elettronico utilizzato dal soggetto (legale rappresentante) che spedisce materialmente la pratica telematica.
La pratica telematica di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori può essere presentata e firmata digitalmente anche dal professionista incaricato, che può inserire nel mod. NOTE una dichiarazione di incarico da parte di tutti gli amministratori/liquidatori che richiedono l’iscrizione del proprio domicilio digitale.
Inoltre, la pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio che, in quanto pubblico ufficiale, si presume abbia ricevuto incarico dal singolo amministratore/liquidatore.
Nel caso di amministratore-persona giuridica, la pratica deve essere firmata digitalmente dall’amministratore o liquidatore della persona giuridica-amministratore (o dal professionista incaricato o dal notaio opportunamente incaricati).
Come si comunica l'indirizzo PEC degli amministratori?
L’indirizzo PEC degli amministratori deve essere indicato nel mod. INT P di nomina allegato alla domanda di iscrizione della società o di modifica dell’organo amministrativo, compilando il riq. 2/DOMICILIO DELLA PERSONA nel campo 'Indirizzo e-mail certificata'.
Utilizzando l’applicativo DIRE occorre predisporre la pratica di comunicazione del solo indirizzo PEC come segue:
- selezionare ‘Variazione’ - ‘Ad adempimenti Registro Imprese/REA’,
- selezionare ‘Organi sociali e persone con cariche/qualifiche
- selezionare ‘Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresae’
- dal menu ‘Azioni’ accanto al nominativo dell’amministratore selezionare ‘Comunicazione PEC’, valorizzando obbligatoriamente il campo ‘Data variazione’
Nell'area download in calce a questa pagina è possibile scaricare le istruzioni per la compilazione della pratica con DIRE in esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.
In sede di istruttoria, qualora la pratica di iscrizione della nomina di un amministratore risulti carente di uno o più indirizzi PEC degli amministratori nominati, verrà disposta la sospensione per due giorni lavorativi, per consentire l’integrazione del dato mancante (mediante reinvio completo della pratica).
Aggiornamento informazioni al 05/09/2025
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DIRE_Predisposizione pratica di comunicazione PEC amministratori in esenzione dal pagamento di diritti e bolli (PDF) - 205KB
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Moduli di dichiarazione per la comunicazione della PEC degli amministratori_ver. 5 settembre 2025 (PDF) - 97KB
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Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori_nota Unioncamere (PDF) - 170KB
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Prime indicazioni operative_nota MIMIT_12 marzo 2025 (PDF) - 708KB
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
05/09/2025