Comunicazione PEC amministratori
Dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria. (art. 1 co. 860 della L. n. 207/2024 cd legge di Bilancio 2025)
Dal 31 ottobre 2025, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025, sono intervenute alcune modifiche e integrazioni che hanno meglio definito l’ambito soggettivo del suddetto oobbligo e disciplinato più dettagliatamente gli aspetti relativi all’adempimento pubblicitario.
In data 7 novembre 2025, UnionCamere ha diramato un comunicato condiviso per un'informazione uniforme alle imprese sulle novità normative e sulla gestione operativa dell’adempimento.
In attesa di ulteriori chiarimenti e/o indicazioni ministeriali o di Unioncamere, e comunque nelle more della emanazione della legge di conversione del summenzionato decreto legge, di seguito sono fornite alcune indicazioni operative.
Quali sono i soggetti interessati dalla norma?
- dell’amministratore unico oppure
- degli amministratori delegati oppure, in loro assenza,
- del presidente del consiglio di amministrazione
La norma trova applicazione anche per le imprese iscritte prima del 1° gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge n. 207/2024).
- gli amministratori di società di capitali e cooperative diversi dall’amministratore unico e dagli amministratori delegati. Il presidente del consiglio di amministrazione è obbligato solo in mancanza di amministratori delegati.
- gli amministratori di società di persone (comprese tutte le società semplici)
- i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico
- i preposti di sede secondaria di società estera
- consorzi (anche con attività esterna)
- società di mutuo soccorso
- società tra professionisti e tra avvocati
- reti di imprese con soggettività giuridica
- GEIE
- associazioni
- fondazioni
- enti pubblici economici
- aziende speciali ex TUEL
- persone giuridiche private (PGP)
Quali sono le caratteristiche dell’indirizzo PEC dell’amministratore?
Il domicilio digitale dei soggetti obbligati, coerentemente con quanto prevede l’art. 13 comma 3, lettera b, del D.L. n. 159/2025, deve essere un indirizzo "personale" ed univoco per ogni soggetto obbligato, e non può coincidere con quello della società.
Non può essere comunicato un indirizzo PEC di altra società o comunque iscritto e riferito ad altro amministratore.
E’ ammessa l’indicazione del domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese se l’amministratore obbligato è anche titolare di impresa individuale.
Nel caso di amministratore obbligato-persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale della persona giuridica-amministratore.
ATTENZIONE: i soggetti obbligati che abbiano già comunicato come proprio indirizzo PEC quello della società, sono tenuti a modificare il domicilio digitale personale iscritto nel registro delle imprese, comunicando un indirizzo PEC univoco, entro il 31 dicembre 2025.
Quali sono i costi della pratica per il Registro Imprese?
PER TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI
La comunicazione dell'indirizzo PEC del soggetto obbligato è ESENTE dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria (nell'area download in calce a questa pagina è possibile scaricare le istruzioni per la predisposizione della pratica con l'applicativo DIRE).PER TUTTI I SOGGETTI NON OBBLIGATI
La comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori non obbligati è da considerare FACOLTATIVA (ferma restando l’univocità dell'indirizzo PEC, che deve essere diverso da quello della società, come previsto per i soggetti obbligati) e, quindi, soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, nelle seguenti misure:Diritti di segreteria
-
- € 30 oppure
- € 18 nei casi previsti (ad esempio, le associazioni iscritte al REA)
Imposta di bollo
-
- € 59 oppure
- € 65 come da normativa vigente, ad eccezione dei soggetti esenti (ad esempio, le associazioni iscritte al REA)
- al pagamento aggiuntivo dei diritti di segreteria nella misura di un diritto per ciascuna PEC comunicata (ad esempio, per tre amministratori non obbligati sono dovuti tre diritti di segreteria aggiuntivi);
- al pagamento dell’imposta di bollo, dovuta nella misura di un versamento per ogni pratica, pertanto:
- nel caso di denuncia di indirizzo PEC unitamente all'iscrizione di atto soggetto al pagamento tramite MUI, deve essere corrisposto in aggiunta anche il bollo in entrata;
- nel caso di pratica già soggetta al pagamento del bollo in entrata, un unico versamento assolve tutti gli adempimenti contenuti nella ComUnica.
E' previsto un termine per la presentazione dell'adempimento?
ATTENZIONE: i soggetti obbligati che abbiano già comunicato come proprio indirizzo PEC quello della società, sono tenuti a modificare il domicilio digitale personale iscritto nel registro delle imprese, comunicando un indirizzo PEC univoco, entro il 31 dicembre 2025.
Chi è obbligato/legittimato alla sottoscrizione della domanda?
Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore stesso.
In alternativa, la pratica telematica di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori obbligati può essere presentata e firmata digitalmente anche dal professionista incaricato, che può inserire nel mod. NOTE una dichiarazione di incarico da parte di tutti gli amministratori obbligati che richiedono l’iscrizione del proprio domicilio digitale.
Inoltre, la pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio che, in quanto pubblico ufficiale, si presume abbia ricevuto incarico dal singolo amministratore obbligato.
Nel caso di amministratore obbligato-persona giuridica, la pratica deve essere firmata digitalmente dall’amministratore della persona giuridica-amministratore (o dal professionista o dal notaio opportunamente incaricati).
Come si comunica l'indirizzo PEC degli amministratori?
L’indirizzo PEC degli amministratori deve essere indicato nel mod. INT P di nomina allegato alla domanda di iscrizione della società o di modifica dell’organo amministrativo, compilando il riq. 2/DOMICILIO DELLA PERSONA nel campo 'Indirizzo e-mail certificata'.
Utilizzando l’applicativo DIRE occorre predisporre la pratica di comunicazione del solo indirizzo PEC come segue:
- selezionare ‘Variazione’ - ‘Ad adempimenti Registro Imprese/REA’,
- selezionare ‘Organi sociali e persone con cariche/qualifiche
- selezionare ‘Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresae’
- dal menu ‘Azioni’ accanto al nominativo dell’amministratore selezionare ‘Comunicazione PEC’, valorizzando obbligatoriamente il campo ‘Data variazione’
Nell'area download in calce a questa pagina è possibile scaricare le istruzioni per la compilazione della pratica con DIRE in esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (SOLO PER GLI AMMINISTRATORI OBBLIGATI).
NOTA BENE:
Tutte le pratiche contenenti la nomina di un amministratore obbligato alla comunicazione del proprio indirizzo PEC devono contenere il domicilio digitale del soggetto nominato: in mancanza del dato, la pratica verrà sospesa per consentire l’integrazione mediante reinvio completo.
In difetto di regolarizzazione della pratica entro 10 giorni, trova applicazione l’art. 16, comma 6-bis del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 (applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 c.c. in misura raddoppiata).
Per le società di capitali che chiedono l’iscrizione nel Registro delle imprese:
qualora l’istanza di iscrizione non contenga anche la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori che vi sono tenuti, l’Ufficio del Registro delle Imprese, in luogo della irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la pratica in attesa che essa sia integrata con il predetto domicilio digitale, in modo del tutto analogo al caso in cui risulti omessa l’indicazione del domicilio digitale della società.
In difetto di regolarizzazione, la pratica è rifiutata.
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DIRE_Predisposizione pratica di comunicazione PEC amministratori OBBLIGATI in esenzione dal pagamento di diritti e bolli (PDF) - 205KB
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Comunicato UnionCamere_7 novembre 2025 (PDF) - 151KB
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Prime indicazioni operative_nota MIMIT_12 marzo 2025 (PDF) - 708KB
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Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori_nota Unioncamere_10 gennaio 2025 (PDF) - 170KB
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A chi rivolgersi
Ufficio Registro Imprese
Per assistenza in merito alla compilazione delle pratiche telematiche è possibile contattare l'assistenza centralizzata sul portale RegistroImprese.
Per informazioni su pratiche telematiche già presentate al Registro Imprese e sospese, va utilizzato esclusivamente il "DIARIO MESSAGGI" all'interno della piattaforma MYPage Telemaco.
Ultimo aggiornamento:
21/11/2025
