A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 1 co. 860 della L. n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha esteso l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
Le indicazioni che seguono devono ritenersi non definitive in quanto sono stati richiesti chiarimenti al ministero competente.
Quali sono i soggetti interessati dalla norma?
L‘obbligo riguarda gli amministratori (cui vanno equiparati i liquidatori) delle seguenti società, iscritte nel registro imprese anche prima dell’entrata in vigore della norma citata:
- società di capitali
- società cooperative
- società di persone
In assenza di ulteriori indicazioni normative, l’Ufficio del registro delle imprese della Camera della Romagna ritiene, pertanto, che l’obbligo sia previsto per gli amministratori e i liquidatori di tutte le “imprese costituite in forma societaria”.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota del 12 marzo 2025, ha precisato, tuttavia, che sono esentati dall’obbligo gli amministratori e i liquidatori delle società di mutuo soccorso, delle società consortili e delle società semplici che non svolgano attività agricola.
L’Ufficio ritiene che non siano tenuti all'adempimento gli amministratori e i liquidatori di:
- consorzi
- contratti di rete (nella nota sopra richiamata il MIMiT comprende, invece, tra i soggetti obbligati gli amministratori e liquidatori dei contratti di rete)
- GEIE
- associazioni
- fondazioni
- enti pubblici economici
- aziende speciali ex TUEL
- persone giuridiche private (PGP)
I preposti di sede secondaria di società estera non sono obbligati all’adempimento.
Quali sono le caratteristiche dell’indirizzo PEC dell’amministratore?
Il domicilio digitale degli amministratori, nelle more dei chiarimenti interpretativi e coerentemente con la ratio della norma, deve essere un indirizzo "personale" ed univoco per ogni soggetto obbligato.
Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.
Non può essere comunicato un indirizzo PEC di altra società o comunque iscritto e riferito ad altro amministratore.
Nel caso di amministratore-persona giuridica, va comunicato il domicilio digitale della persona giuridica-amministratore.
Quali sono i costi della pratica per il Registro Imprese?
La comunicazione obbligatoria della PEC dell’amministratore è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
L’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria è valida anche in caso di richiesta da parte del sistema di aggiornamento del codice di avviamento postale (CAP) all’interno del riquadro del domicilio (nell'area download in calce alla pagina è disponibile la guida per la predisopsizione dell'adempimento in esenzione da diritti e bolli).
E' previsto un termine per la presentazione dell'adempimento?
Chi è obbligato/legittimato alla sottoscrizione della domanda?
Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore / liquidatore. Tuttavia, nel caso di società amministrate da più amministratori (o più liquidatori) o da un consiglio di amministrazione, è ammessa la comunicazione del domicilio digitale di tutti gli amministratori / liquidatori da parte di un solo amministratore / liquidatore, che firma digitalmente la pratica da inviare al registro delle imprese.
La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente anche dal professionista incaricato, che può inserire nel mod. NOTE una dichiarazione di incarico da parte di tutti gli amministratori/liquidatori che richiedono l’iscrizione del proprio domicilio digitale.
La pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio che, in quanto pubblico ufficiale, si presume abbia ricevuto incarico dal singolo amministratore/liquidatore.
Nel caso di amministratore-persona giuridica, la pratica deve essere firmata digitalmente dall’amministratore o liquidatore della persona giuridica-amministratore (o dal professionista incaricato).
Come si comunica l'indirizzo PEC degli amministratori?
L’indirizzo PEC degli amministratori deve essere indicato nel mod. INT P di nomina allegato alla domanda di iscrizione della società o di modifica dell’organo amministrativo, compilando il riq. 2/DOMICILIO DELLA PERSONA e valorizzando il campo ‘data della variazione’.
Utilizzando l’applicativo DIRE occorre predisporre la pratica come segue:
- selezionare ‘Variazione’ - ‘Ad adempimenti Registro Imprese/REA’,
- selezionare ‘Organi sociali e persone con cariche/qualifiche
- selezionare ‘Variazione domicilio /residenza e anagrafica persone’
- dal menu ‘Azioni’ accanto al nominativo dell’amministratore selezionare ‘Domicilio’, valorizzando obbligatoriamente il campo ‘Data variazione’
NOTA BENE:
Nel caso in cui il sistema richieda la modifica del CAP all’interno del riquadro del domicilio, è necessario utilizzare la modalità di compilazione ‘A MODELLI’ ed allegare il mod. NOTE nel quale indicare le motivazioni dell’esenzione dal pagamento dei diritti e dei bolli, per poter impostare correttamente gli importi.
In sede di istruttoria, qualora la pratica di iscrizione della nomina di un amministratore risulti carente di uno o più indirizzi PEC degli amministratori nominati, verrà disposta la sospensione per due giorni lavorativi, per consentire l’integrazione del dato mancante (mediante reinvio completo della pratica).
Aggiornamento informazioni al 13/05/2025
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Ultimo aggiornamento:
03/06/2025