Visto su documenti rilasciati da Organismi o Enti ufficiali
La Camera di commercio appone un visto di deposito su documenti rilasciati da soggetti diversi dall’impresa quali Organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.) come ad esempio certificati di analisi, certificati sanitari, certificati di conformità rilasciati da Enti certificatori.
Tali documenti devono essere inviati senza firma digitale e allegati al modello base firmato digitalmente.
Visto su fatture, packing list e documenti a valere per gli scambi con l'estero
Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente e riportare nome, cognome e qualifica del legale rappresentante, nonché la dicitura "Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."
Le dichiarazioni, se redatte in lingua diversa dall'italiano o dall’inglese, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.
Il visto non viene apposto:
- se il contenuto del documento è contrario all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, a norme di diritto comunitario, a disposizioni contenute in trattati internazionali;
- se vi sono menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi.
Ufficio Commercio Estero
Ultimo aggiornamento:
27/03/2024