L'attestato di libera vendita viene rilasciato al fine di dimostrare, ad una Autorità straniera richiedente, che la merce esportata dall'impresa italiana è liberamente commercializzata in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea.
L’attestato di libera vendita deve essere richiesto, tramite la piattaforma telematica, nella sezione "Attestazioni diverse" nella parte dedicata alle Attestazioni di libera vendita. allegando:
- richiesta su carta intestata dell’impresa, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante, specificando il Paese estero per cui viene richiesto;
- copia delle fatture di vendita firmate digitalmente in Italia o nell'Unione Europea dei prodotti oggetto della domanda emesse negli ultimi tre mesi;
I prodotti oggetto di domanda possono essere riportati anche in lingua inglese, fermo restando che per l'Autorità emettente ha validità l'attestato in lingua italiana.
Non è possibile richiedere un attestato di libera vendita per prodotti per i quali non è ancora stata emessa fattura o che non rientrino nell’attività commerciale dell’impresa.
Attenzione
L’ attestato viene rilasciato solo per i prodotti non soggetti a certificazioni di libera vendita da parte del Ministero della Salute e non assolve di per sé ai relativi obblighi di controllo previsti dalla legge, in quanto attesta la mera commercializzazione dei prodotti.
Con circolare n. 62321 del 18/03/2019, il Ministero dello Sviluppo Economico per alcune categorie merceologiche ha limitato tale possibilità, non consentendo il rilascio di attestazioni di libera vendita per prodotti soggetti a certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute, tra le quali (elenco non esaustivo):- dispositivi medici e medico diagnostici in vitro
- prodotti cosmetici
- prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi)
- presidi medico chirurgici
- integratori, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali
- mangimi
- altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria
La Camera di commercio può richiedere in fase di controllo a campione, la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.
Istruzioni per l'invio della richiesta telematica
Provedura
- inviare il modello base firmato digitalmente;
- redigere la richiesta (vedi file nel box DOWNLOAD) su carta intestata e inviarla in pdf.p7m (firma digitalmente);
- compilare l'attestato di libera vendita unitamente all'appendice all'attestato di libera vendita (vedi file nel box DOWNLOAD) in formato docx.p7m (firma digitale);
- allegare alla richiesta copie delle fatture di vendita in Italia o nell'Unione Europea dei prodotti oggetto della richiesta emesse nell'ultimo trimestre, firmate digitalmente.
Attestato di libera vendita per l'Algeria
Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore in Algeria una nuova normativa che fa riferimento alle misure sulla sicurezza dei prodotti ed impatta sull'importazione di merci estere in Algeria assoggettate alla domiciliazione bancaria.
Il Ministro del Commercio algerino ha stabilito, infatti, che la richiesta di domiciliazione bancaria dovrà, tra l’altro, essere accompagnata da un certificato di libera circolazione del prodotto nel Paese di origine o di provenienza.
Le Camere di commercio non sono competenti per la certificazione di conformità alle norme sulla sicurezza e, pertanto, non possono vistare il formulario richiesto dalle banche algerine, poichè secondo la normativa europea, l'attestazione di conformità è assolta attraverso l'apposizione della marcatura CE sui prodotti o, in alternativa, certificata da Organismi notificati. A questo proposito Eurochambres, unitamente al sistema camerale, ha elaborato un unico documento da emettere verso l'Algeria, informando le autorià algerine, attraverso i canali istituzionali di rito.
La normativa di riferimento per l’attestazione è l’art. 12 del Decreto n. 12-203 DU del 6/5/2012, la nota dell'Associazione bancaria algerina del 26.12.2017 che riepiloga le disposizioni relative alla domiciliazione bancaria e la successiva nota del 7.02.2018 in merito all'ambito di applicazione di tale normativa, prevedendo l'esclusione dall'attestazione per i prodotti soggetti ad autorizzazioni tecniche per l'importazione da parte delle Autorità pubbliche, nonchè per i prodotti non diretti alla rivendita in Algeria (semilavorati o elementi necessari alla produzione).
Le imprese che devono assolvere a tale adempimento sono invitate ad accedere alla piattaforma Cert'O, nella sezione "visti e autorizzazioni/Attestazioni diverse".
Sportello Commercio Estero