Officine per le operazioni sui tachigrafi



Aggiornamenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare n. 0067867 del 8 marzo 2024 (disponibile nell’area download in fondo alla pagina), ha ricordato le scadenze per il retrofit, ovvero la sostituzione degli apparecchi analogici e digitali non intelligenti: entro il 31 dicembre 2024, obbligo retrofit per tutti i veicoli che operano su linee internazionali con massa superiore 3,5 t che hanno a bordo un tachigrafo analogico o tachigrafo digitale di prima generazione; entro il 18 agosto 2025 retrofit per i veicoli che operano su linee internazionale, sopra 3,5 t dotati di tachigrafo intelligente versione 1.

Il MIMIT ha invitato gli operatori a procedere con la sostituzione dei tachigrafi non conformi già in occasione delle ispezioni periodiche (almeno biennali ex art. 23 reg. 165/2014) dei tachigrafi: questo consentirebbe di evitare una eccessiva concentrazione delle operazioni di retrofit nell'imminenza delle scadenze che potrebbe generare l'impossibilità di garantire la sostituzione entro i termini previsti.


Dal 6 maggio 2023 nuove regole per i Centri Tecnici

In data 21 aprile 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro delle Imprese e  del Made in Italy 23.02.2023 , recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.

Il provvedimento contiene numerose e importanti novità rispetto al Decreto 10 agosto 2007, norma che fino al 6 maggio 2023 ha disciplinato la materia, e per questo riteniamo indispensabile pubblicare le prime indicazioni pervenute alla scrivente Camera dal competente Ufficio ministeriale, con un documento sintetico che può essere scaricato a fondo pagina nella sezione "Normativa e modulistica". Trattasi di primi chiarimenti in attesa di ulteriori istruzioni operative che sono sempre necessarie quando vengono emanati atti normativi di grande portata come questo.




Come avviare l'attività di un Centro Tecnico; autorizzazione ministeriale, estensione e sorveglianza

INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, CALIBRATURA, CONTROLLO PERIODICO E RIPARAZIONE DI TACHIGRAFI DIGITALI

I Centri Tecnici sono soggetti autorizzati a svolgere le operazioni di montaggio, attivazione e gli altri interventi sui tachigrafi digitali (cosiddetti "interventi tecnici").

L’autorità per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si avvale dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio per svolgere l'esame istruttorio preventivo.

Le istanze di autorizzazione sono presentate alla Camera di Commercio – Ufficio Metrico.

L'autorizzazione ha durata di due anni ed è rinnovabile.

MODULISTICA PER AUTORIZZAZIONE, ESTENSIONE E VARIAZIONI

La modulistica necessaria, è disponibile a fondo pagina nella sezione "Normativa e Modulistica".

Può anche essere scaricata dalla pagina del sito curato da Unioncamere, dove è possibile ottenere ulteriori informazioni.




Periodo di validità delle autorizzazioni: rinnovo biennale - decadenza.

Il nuovo Decreto ha portato da uno a due anni il periodo di validità delle autorizzazioni, entro il quale termine deve essere avviata la procedura di rinnovo periodico. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in base al DM del 2007 (autorizzazioni rilasciate prima del 6 maggio 2023), allora il primo rinnovo andrà fatto alla scadenza annuale, individuata in base alle vecchie regole. I successivi rinnovi diventano biennali.

L'istanza di rinnovo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere trasmessa esclusivamente via PEC: il personale ispettivo sarà chiamato a ritirare l'originale presso la sede operativa dell'officina, in occasione della prima visita di sorveglianza. Per il rinnovo sono dovuti 185,00 € a titolo di diritti di segreteria in favore della Camera di commercio.

Per i Centri Tecnici che sono autorizzati ad opeare perchè in possesso dei requisiti previsti da DM 10 agosto 2007, è previsto un periodo di adeguamento alle indicazioni contenute nel DM 23 febbraio 2023. Il periodo dura due anni, e decorre dal primo rinnovo; in pratica presentando la prima istanza di rinnovo, il centro dichiara di impegnarsi ad adeguare l'organizzazione ai nuovi requisiti prima della scadenza prevista per il successivo rinnovo, che il nuovo DM stabilisce appunto in due anni.

La modulistica necessaria è disponibile a fondo pagina nella sezione "Normativa e modulistica", ed è diversa a seconda che si tratti di Centri Tecnici già conformi ai requisiti del nuovo DM (essenzialmente centri che vengano autorizzati dopo l'entrata in vigore Decreto) e Centri tecnici già autorizzati alla data del 6 maggio 2023, che presentino la prima istanza di rinnovo. La modulistica dovrà essere accompagnata dalla documentazione descritta all'interno dei moduli stessi. Le autocertificazioni e le dichiarazioni ivi richieste, possono essere preparate mediante il "modulo per autocertificazioni editabile", disponibile a fondo pagina nella sezione "Normativa e modulistica".

La Camera di Commercio notifica al CT il buon esito della procedura di rinnovo, e provvede ad inviare copia del provvedimento di rinnovo al Ministero e a Unioncamere; quest'ultima aggiorna l'elenco nazionale dei Centri Tecnici, riportando la nuova scadenza.

DUE ASPETTI DA CONSIDERARE:

1. L'istanza deve essere presentata entro la data di scadenza dell’autorizzazione, in prossimità del termine. Non potranno essere prese in considerazione le domande presentate con più di 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Il mancato rispetto del termine finale comporta DECADENZA della autorizzazione, e la necessità di richiamare tutti gli automezzi che fossero stati oggetto di intervento dopo questa data. In altre parole, non saranno prese in considerazione le domande presentate tardivamente, perché il personale ispettivo sarà comunque chiamato a ritirare le carte tachigrafiche, le pinze, i sigilli e le autorizzazioni ormai decadute.

2. Come abbiamo osservato, la domanda di rinnovo può essere presentata nei novanta giorni precedenti alla scadenza, fino  all'ultimo giorno di validità. Il Decreto però spinge a presentare la domanda con un certo anticipo: infatti prevede che in caso di presentazione dell'istanza nei sessanta giorni antecedenti la data della sua scadenza, l'eventuale mancata conclusione del procedimento da parte della Camera di commercio entro il predetto termine comporta l'obbligo per il Centro tecnico di sospendere l'attivita' fino alla notifica del provvedimento di rinnovo. Quindi presentando la domanda all'ultimo momento, si corre il rischio di dover sospendere l'attività nel caso in cui la Camera non riesca a concludere il procedimento di rinnovo entro la data di scadenza. Presentando la domanda nel periodo compreso tra il novantesimo giorno ed il sessantunesimo girono antecedente alla scadenza, questo rischio non si corre: il CT non dovrà sospendere l'attività, neppure se alla scadenza non è ancora stato notificato il provvedimento di rinnovo.




Primo rinnovo del Centro Tecnico in seguito all'entrata in vigore del Decreto 23 febbraio 2023 (6 maggio 2023)

In occasione del primo rinnovo, l'autorizzazione acquisisce validità biennale; il Centro Tecnico (d'ora in poi: CT) dovrà adeguare la propria organizzazione ai requisiti richiesti dalla nuova normativa entro la data prevista per la successiva scadenza.

Di seguito i moduli da presentare per ottenere il primo rinnovo (i moduli, adeguatamente compilati, vanno trasmessi rispettando la sequenza in cui vengono elencati); tutti i moduli sono disponibili a fondo pagina nella sezione "Normativa e modulistica":

  1. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo: non è più necessario presentare la pratica allo sportello, ma per accertare l'assolvimento dell'imposta del bollo dobbiamo chiedere al CT una apposita dichiarazione di assolvimento; il modulo contiene istruzioni per la compilazione; la marca da bollo da Euro 16,00  andrà applicata sul modulo descritto al successivo punto 3;
  2. dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo; vanno preparate due dichiarazioni, che devono essere firmate dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Tecnico;
  3. modulo base: contiene la domanda di rinnovo e descrive gli allegati necessari;
  4. modulo per autocertificazioni: può essere utilizzato per preparare le varie dichiarazioni di atto notorio o d iimpegno indicate nel modulo base.

Tutti i moduli sono"editabili", quindi è possibile compilarli sullo schermo, salvarli, firmarli digitalmente, per poi trasmetterli come files (senza bisogno di stamparli e scansionarli).

Alla domanda devono essere allegati i vari documenti indicati nell'ultima pagina del modulo base.

La modulistica e gli allegati vanno scansionati e inviati alla PEC della Camera di commercio:

cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it 

Occorre documentare l'avvenuto pagamento del diritto di segreteria di Euro 185 richiesto per il rinnovo; per effettuare il pagamento si può procedere in autonomia

oppure si può chiedere l'emissione di un avviso di pagamento PagoPA all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio: metrico@romagna.camcom.it




Officine che operano su tachigrafi analogici - necessario ottenere autorizzazione come "Centro Tecnico"

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, le officine già autorizzate per il solo Tachigrafo analogico possono (se dispongono dei requisiti ed intendono intraprendere tale percorso) ottenere autorizzazione a C.T., e viene loro attribuito il codice identificativo nella forma "I3 000 0000"; diversamente, decorso inutilmente il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per solo analogico decadono,

Si segnala che in ogni caso non è più possibile effettuare interventi di installazione e attivazione, ma solo di calibratura, controllo periodico e riparazione di tachigrafi analogici.

È anche possibile chiedere una nuova autorizzazione,  ma per le sole attività di calibratura, controllo periodico e riparazione dei crono CEE e purchè la domanda provenga da officina già autorizzata ad operare su crono digitali.




Come presentare la pratica (autorizzazione, rinnovo, estensione e variazione) - ATTENZIONE! CONTENUTI DA RIVEDERE ALLA LUCE DEL DM 23 FEBBRAIO 2023

È necessario utilizzare l'apposita modulistica presente a fondo pagina nella sezione "normativa e modulistica".

  • Domanda di autorizzazione per operare come centro tecnico (editabile);
  • Estensione autorizzazione Centro Tecnico: per operare su tachigrafi intelligenti (editabile);
  • Domanda di rinnovo annuale per centri tecnici (editabile);
  • Variazione dei dati indicati nella autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali;
  • Variazione dei dati indicati nella autorizzazione ad operare sui tachigrafi CEE;
  • Domanda di autorizzazione ad operare sui tachigrafi CEE;
  • Modulo per autocertificazioni editabile (utilizzabile per le diverse istanze).

I moduli contengono le istruzioni per la loro compilazione. Prima di presentare la pratica, è indispensabile aver provveduto al pagamento dei diritti di segreteria, utilizzando il serivzio "PagoPA": l'Ufficio Metrico emetterà l'avviso di pagamento PagoPA a semplice richiesta (servirsi dei contatti presenti nella sezione "A chi rivolgersi"), che è un documento che contiene le istruzioni necessarie per effettuare il pagamento. L'importo dei diritti è indicato sulla modulistica.

Le domande possono essere presentate esclusivamente nella seguente modalità:


L'invio tramite posta elettronica presuppone che sia stata fatta una scansione di buona qualità della modulistica, comprendente la marca da bollo. il modulo di domanda trasmesso elettronicamente deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'assolvimento dell'imposta di bollo (scaricabile a fondo pagina nella sezione "Normativa e modulistica").

La dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, sarà verficata a campione: per questo motivo, è obbligatorio conservare l'originale del documento.




Normativa e modulistica

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Ultimo aggiornamento:

29/11/2024