Come ottenere e mantenere il riconoscimento dell'abilitazione
Adempimenti per l’avvio della attività:
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore
il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alla normativa nazionale ed europea: di particolare rilievo è la regola in esso contenuta, che
riserva la verifica periodica principalmente
ad imprese che abbiamo ottenuto un determinato riconoscimento da
ACCREDIA, il cosidetto "
accreditamento".
Dal 18 settembre 2017, l’impresa che intenda avviare ex novo l’attività di verificazione periodica di strumenti di misura, dovrà prima di tutto ottenere da ACCREDIA il certificato di accreditamento quale ORGANISMO che operi in base ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.
Ottenuto il certificato ACCREDIA, detti organismi dovranno presentare segnalazione certificata di inizio attività (in sigla SCIA) ad Unioncamere indicando, tra l’altro, le tipologie di strumenti sulle quali intendono effettuare la verifica periodica, specificandone le caratteristiche metrologiche, e allegando copia del corrispondente certificato di accreditamento.
Unioncamere, ricevuta la SCIA, effettua la verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni a corredo, e assegna il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo che l’organismo adopererà per “chiudere” lo strumento al termine di una verifica periodica positiva; inoltre forma l’elenco pubblico degli organismi che hanno presentato la SCIA. Alla SCIA si applicano le disposizioni della L. 241/90 (artt. 19 e 21 e Capo IV-bis).
Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare la sezione “metrologia legale” all’interno del sito Unioncamere, a tutt’oggi raggiungibile mediante il seguente link:
Obblighi operativi:
Gli organismi sono tenuti:
- ad eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta dei titolari degli strumenti;
- ad attenersi strettamente alle procedure di verifica contenute, indicate o richiamate dal DM 93/2017 per le diverse categorie di strumenti;
- al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal D.M. 93/2017 ed in particolare a comunicare a Unioncamere e alle Camere di Commercio interessate i dati delle verificazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla verifica; le comunicazioni dovranno avvenire attraverso il servizio informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologica legale, raggiungibile al sito: http://praticaeureka.infocamere.it/ptsm/Home.action?x=1
Sorveglianza:
Come già evidenziato in altra parte del sito (scheda "strumenti di misura"), la Camera di commercio competente sul luogo dove lo strumento è in servizio, esercita l’attività di vigilanza su un campione degli strumenti che l’organismo ha sottoposto a verificazione periodica.
Inoltre l’organismo è soggetto all'attività di sorveglianza di ACCREDIA, che tra l’altro è destinataria della segnalazione delle anomalie eventualmente riscontrate dalla Camera in sede di vigilanza.
L’Ente di accreditamento procede periodicamente a verificare il mantenimento dei requisiti che l’organismo deve possedere per conservare il certificato, tenendo conto delle segnalazioni pervenute e anche mediante visite presso le unità operative ed i luoghi in cui si svolge l’attività.
ACCREDIA comunica tempestivamente ad Unioncamere la sospensione o la revoca del certificato di accreditamento a seguito dell’attività di sorveglianza Unioncamere; sulla base di questa comunicazione, adotta il divieto di prosecuzione attività dopo aver sentito l’organismo coinvolto.