Vigilanza su preconfezionati



Definizione preimballaggio: adempimenti e obblighi


Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio s’intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato, quando è:

  1. contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente;
  2. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato;
  3. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio medesimo.

Gli imballaggi preconfezionati possono distinguersi fra quelli conformi alle direttive della Comunità Europea, i cosiddetti preimballaggi CEE, e quelli conformi a disposizioni normative nazionali.

La normativa sui preimballaggi si applica agli imballaggi il cui contenuto nominale è maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml) e minore o uguale a 10 kg (o 10 L). Per gli imballaggi nazionali le norme si applicano a preconfezionati di contenuto nominale maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml), esclusi i prodotti per uso professionale.

L’etichetta di un preimballaggio deve contenere le seguenti informazioni scritte, stampate, applicate, fissate o impresse, in modo indelebile e facilmente leggibile:

  1. il marchio o nome del produttore;
  2. la quantità nominale (per gli alimenti in liquidi di governo deve essere espresso anche il peso sgocciolato);
  3. l’unità di misura;
  4. il marchio CE (se trattasi di imballaggi CE);
  5. sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (per i prodotti alimentari).

I produttori o importatori devono:

  • garantire che il contenuto effettivo medio dei preimballaggi corrisponda a quello dichiarato sulla confezione;
  • sottoporre a costante monitoraggio il sistema di produzione o di controllo;
  • utilizzare strumentazione adeguata, di tipo legale se impiegata per misure e controlli statistici;
  • tenere adeguatamente sotto controllo la strumentazione utilizzata, sottoponendola alle verifiche previste per legge.




Marchio di conformità europea


Marchio di conformità europea




Esempio di corretta etichettatura


Esempio di corretta etichettatura




Vigilanza Camera di Commercio


La Camera di commercio vigila sul rispetto dei suddetti obblighi, in particolare:

  • verifica che il sistema di controllo adottato sia adeguato e correttamente applicato;
  • controlla l’etichettatura dei preimballaggi;
  • controlla l’adeguatezza e l’efficienza di tutti gli strumenti di misura utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico di controllo, ecc.);
  • esegue le prove per la verifica del contenuto effettivo.
BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA

Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione previsti per i prodotti preconfezionati sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura riempite alle condizioni normativamente previste.

I recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o stabilità che diano le stesse garanzie del vetro, sono definiti per legge “bottiglie recipienti-misura”, quando possiedono le seguenti proprietà:

  • sono predisposti per una chiusura ermetica;
  • sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
  • hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 L e inferiore o uguale a 5 L;
  • hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti fino ad un certo livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le bottiglie recipienti-misura devono riportare le seguenti iscrizioni obbligatorie:

  • marchio del fabbricante approvato dall’autorità competente;
  • contrassegno CEE;
  • indicazione della capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millimetri, per mezzo di cifre seguite dal simbolo dell’unità di misura;
  • la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl, oppure, la distanza in millimetri dal rasobordo seguita dal simbolo mm corrispondente alla capacità nominale.


Per capacità nominale s’intende il volume di liquido che si presume la bottiglia recipiente-misura contenga, quando è riempita nelle condizioni d’uso per le quali è prevista.

Per capacità rasobordo s’intende il volume di liquido che la bottiglia recipiente-misura contiene quando è riempita fino al piano del bordo.

Tali recipienti sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero competente, ed essendo muniti delle indicazioni e contrassegni sopra indicati, sono facilmente riconoscibili.

I funzionari della Camera di Commercio svolgono attività di sorveglianza sull’applicazione delle regole in materia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche mediante accesso presso i luoghi di produzione di tali recipienti.




Contrassegno CEE


Contrassegno CEE




Un esempio di bottiglia recipiente misura


Un esempio di bottiglia recipiente misura




Normativa


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