Il nuovo Regolamento (UE) n. 425/2016 si applica, nel suo intero, dal 21 aprile 2018 e abroga la Direttiva 89/686/CEE. Disciplina:
- i dispositivi di protezione individuale progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza;
- i componenti intercambiabili dei dispositivi, essenziali per il loro funzionamento;
- i sistemi di collegamento per i dispositivi che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.
Il D.Lgs. n. 475/1992 attuativo della Direttiva 89/686/CEE è modificato con D.Lgs. n. 17 del 19 febbraio 2019 per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425.
I DPI sono classificati in base alle categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/425, in tre categorie:
- i dispositivi di I categoria, progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza, da rischi minimi (es. guanti da giardinaggio, occhiali da sole, maschera da sci ecc.. ovvero rischi minimi per
- lesioni meccaniche superficiali,
- contatto per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua,
- contatto con superfici calde che non superino i 50°,
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole,
- condizioni atmosferiche di natura non estrema);
- di III categoria, che proteggono da rischi molto gravi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili;
- di II categoria, a protezione di rischi non compresi nella I e III categoria.
Il D.Lgs n. 17 del 19 febbraio 2019 allinea la norma nazionale al Regolamento UE 425/2016, ed individua le violazioni in capo ai vari operatori economici soggette a sanzioni pecuniarie amministrative e penali.
Un DPI conforme alle norme armonizzate o ad alcune parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza (in sigla RES) di cui all'allegato II del Reg. UE 425/2016 e può essere messo a disposizione del mercato; il fabbricante stabilito nell'Unione Europea o l'importatore (nel caso in cui il prodotto sia fabbricato fuori dalla spazio europeo) hanno l'obbligo di progettare e immettere sul mercato solo prodotti sicuri in quanto conformi ai RES. Debbono poter documentare di aver eseguito o di aver fatto eseguire le procedure di accertamento di conformità previste dalle normative citate, il che gli consentirà di apporre la marcatura CE obbligatoria e le altre indicazioni obbligatorie previste per ciascuna tipologia di prodotto. Il distributore potrà mettere a disposizione sul mercato esclusivamente prodotti provvisti della marcatura CE e delle altre indicazioni obbligatorie, unendo al dispositivo la documentazione di accompagnamento eventualmente prescritta.
i prodotti conformi alla Direttiva 89/686/CEE potevano essere messi a disposizione sul mercato anteriormente al 21.04.2019.
Se a seguito dell'esame del fascicolo tecnico o di analisi di laboratorio, viene determinata la non conformità del prodotto, possono seguire le azioni volontarie dell'operatore economico e/o obbligatorie con provvedimenti MSE (Decisione 768/2008/CE); fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.lgs 17/2019.
L'Ufficio Vigilanza della Camera di Commercio, svolge controlli a sorpresa su fabbricanti, importatori e distributori dei Dispositivi di protezione individuale, ma esclusivamente per i dispositivi di prima categoria.
Informazioni sul quadro normativo del settore, approfondimenti con le linee guida, faq sono reperibili sul sito European Commission.
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