Etichettatura energetica

La normativa in materia di etichettatura energetica ha lo scopo di:
migliorare l’efficienza dei prodotti connessi all’energia; 
aumentare il risparmio energetico nel settore dei prodotti; 
ridurre il consumo di energia e di altre risorse con conseguenti vantaggi per l’ambiente.


In questo ambito, la previsione dell’obbligo dell’etichetta energetica ha la duplice finalità:

  • di fornire informazioni comparabili per orientare la scelta degli utilizzatori finali;
  • di indurre i fabbricanti a prendere misure volte e ridurre il consumo di energia e di altre risorse.


Per prodotto connesso all'energia si intende
qualsiasi bene che abbia un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.
Per impatto diretto si intende l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso.
Per impatto indiretto si intende l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso.

Le altre risorse essenziali sono l’acqua, i prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento.
Gli obblighi di etichettatura ed informazione si applicano ai prodotti immessi in commercio ovvero messi in servizio.
L’immissione sul mercato consiste nel rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata.
La messa in servizio consiste nel primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione.


Il fornitore è il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti.

Il fornitore deve:

  • fornire (gratuitamente e nelle modalità preferite) l’etichetta ai distributori;
  • fornire la scheda conforme;
  • predisporre la documentazione tecnica in una delle lingue ufficiali delle Comunità Europea;
  • tenere tale documentazione tecnica a disposizione per cinque anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto interessato;
  • metterla a disposizione entro 10 gg dalla richiesta dell’autorità;
  • fornire una traduzione delle parti pertinenti in italiano o in inglese entro 30gg dalla richiesta dell’autorità.
  • I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite.

Il distributore è qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali.

I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali.

La scheda informativa è redatta in lingua italiana.

 

Le informazioni relative al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.

La scheda è una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto.

Le informazioni complementari sono le altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.

La pubblicità e il materiale promozionale devono rispettare le prescrizioni previste dal dlgs 28.06.2012 n. 104.

È vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti normativi che possano indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali.

Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria per i prodotti che non sono ancora oggetto di atti delegati.

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Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di finanza.

Sanzioni di competenza della Camera di Commercio:

  • da 4.000 a 40.000 euro per il fornitore che non ottempera ai provvedimenti di regolarizzazione adottati dal Ministero dello sviluppo economico ;
  • da 3.000 a 30.000 euro per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
  • da 2.000 a 20.000 euro per il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
  • da 1.000 a 10.000 euro per il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
  • da 500 a 5.000 euro per il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

La direttiva quadro 2010/30/UE ha previsto l’adozione di successivi provvedimenti di esecuzione, delegati alla Commissione Europea, per l’individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano effettiva applicazione, contestualmente all’individuazione delle specifiche relative all’etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto. Dall'1 agosto 2017 il Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica ha sostituito la direttiva 2010/30/UE. Restano applicabili il D.Lgs 104/2012 (che contiene la disciplina sanzionatoria) e i regolamenti delegati adottati dalla Commissione UE in attuazione della direttiva UE 2010/30 fino all'emanazione dei nuovi regolamenti.

I regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono direttamente applicabili nei paesi della Comunità e non richiedono atti normativi di recepimento da parte dei singoli Stati.

Si riportano di seguito i regolamenti relativi ai principali prodotti, nei quali è possibile trovare lo schema dell’etichetta e della scheda prodotto, con tutte le indicazioni relative al contenuto.

I prodotti regolamentati



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Ultimo aggiornamento:

25/07/2024