Vigilanza prodotti



Il ruolo della Camera di Commercio

Informare le imprese sugli obblighi previsti dalla normativa per produrre e commercializzare prodotti sicuri ed etichettati correttamente, tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, vigilare sulla trasparenza del mercato, sanzionare i comportamenti lesivi della concorrenza: queste le funzioni delle Camere di commercio relative alla vigilanza del mercato. La legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, affida infatti alle Camere di commercio numerosi compiti e funzioni, tra cui quelli di vigilanza del mercato (art. 2, lett. l), che gli enti camerali svolgono con il coordinamento di Unioncamere, in stretto raccordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Scopo della vigilanza è, da un lato, garantire un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano correttamente e, dall’altro, innalzare il livello di salute e sicurezza tutela per i consumatori.

Con l’obiettivo di fornire uno strumento di ausilio alle imprese e ai consumatori, la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, ha predisposto schede informative destinate a sette aree di interesse: prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale  di primo grado (DPI), giocattoli, prodotti tessili, prodotti calzaturieri, prodotti connessi all’energia e prodotti generici.

Le competenze in materia di prodotti elettrici, DPI, giocattoli, tessili, calzaturieri e connessi all’energia si rifanno a normative comunitarie specifiche, che stabiliscono obblighi per la messa in commercio e l’etichettatura, e che attribuiscono le funzioni di vigilanza alla Camera di commercio.

Le competenze camerali sui “prodotti generici”, riguardano l’applicazione del Codice del Consumo (direttiva 2001/95/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) e si riferiscono a quei prodotti per i quali non esista una disposizione speciale avente come obiettivo la sicurezza. In sostanza, se per un tipo di prodotto non vi è una normativa comunitaria settoriale la quale si occupi di fissare i requisiti di sicurezza, non significa che quel prodotto non debba essere sicuro: l’osservanza delle disposizioni di sicurezza contenute nel Codice del Consumo diventa obbligatoria, proprio allo scopo di favorire la messa in commercio di prodotti sicuri. Le norme del Codice si applicano anche per i prodotti soggetti a normative specifiche, per quegli aspetti di sicurezza che non fossero trattati in esse. Come si vede, quindi, le norme del Codice del Consumo hanno applicazione residuale (le sue disposizioni si applicano solo quando non esistono norme specifiche).

Sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione i prodotti alimentari.




Prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con le Associazioni di categoria, divulga materiale informativo per orientare e guidare il consumatore nell’acquisto di prodotti nei diversi settori economici fornendo strumenti utili per distinguere gli articoli originali da quelli contraffatti.

Per saperne di più, consulta i Vademecum elaborati dal Ministero:



LINK UTILI
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206


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