Informazioni generali
Il Registro Informatico dei protesti è un registro pubblico nel quale sono pubblicati gli Elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali abilitati. A tal fine la Camera di Commercio riceve telematicamente gli Elenchi dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali nella circoscrizione territoriale di competenza.
Il Registro Informatico prevede l'inserimento dei dati anagrafici completi dei debitori al fine di rendere univocamente identificabile il soggetto protestato ed è consultabile, su scala nazionale.
Nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti per mancato pagamento di cambiali tratte accettate, di vaglia cambiari, di assegni bancari e postali. Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione, oppure fino alla cancellazione su istanza di parte.
I compiti della Camera di commercio
Con la Legge 18 agosto 2000, n. 235, recante nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, le Camere di Commercio hanno acquistato un ruolo determinante nella gestione dei protesti cambiari. Tramite gli uffici camerali che provvedono alla pubblicazione degli elenchi, è possibile effettuare le cancellazioni dei protesti dal Registro Informatico.
Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.M. 9 agosto 2000, n. 316, ogni Camera di Commercio cura la pubblicazione degli elenchi dei protesti trasmessi dagli ufficiali levatori nei 10 giorni successivi alla ricezione.
La Camera di commercio provvede quindi:
- alla protocollazione degli elenchi dei protesti trasmessi dai Pubblici Ufficiali abilitati alla levata dei medesimi, alla loro istruttoria e alla loro pubblicazione, mediante inserimento nel Registro Informatico dei Protesti
- alla ricezione delle istanze di cancellazione dei protesti, alla loro istruttoria e all’esecuzione del conseguente provvedimento.
- al rilascio di visure contenenti l'esito delle ricerche effettuate nel Registro Informatico dei Protesti, a livello nazionale e negli ultimi 5 anni.
La cancellazione può essere chiesta:
- per avvenuto pagamento della cambiale o vaglia cambiario entro 12 mesi dalla data di levata del protesto;
- per avvenuta riabilitazione con decreto del Tribunale: il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione (art. 17 L. 108/1996).
- per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari.
Novità in materia di invio elenchi dei protesti da parte degli ufficiali levatori
Testo del decreto al link Decreto Ministeriale del 14 novembre 2018
Visure protesti e presentazione istanze di cancellazione
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Ultimo aggiornamento:
19/04/2024