Importanti novità per carte tachigrafiche e cronotachigrafi


Carte tachigrafiche

Dal 31 dicembre 2024, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale, di ogni generazione) hanno l'obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nei controlli su strada - Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020.

Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione, di generazione 2, sono tutte in grado di registrare le attività per più di 56 giorni. Non è quindi necessario procedere alla loro sostituzione, se non in caso di imminente scadenza.


Tachigrafi digitali

Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione, deve sostituire l’impianto con quello di nuova generazione.
 
Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:
  • 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;
  • 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
  • 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.