Accertamento violazioni amministrative



Termini per adempimenti al Registro Imprese

I termini entro cui presentare le istanze di iscrizione o di deposito di atti al Registro delle Imprese/Rea/Albo delle Imprese Artigiane sono stabiliti dalle norme di legge e decorrono generalmente dal giorno successivo alla data dell’atto o dell’evento oggetto di denuncia, senza interruzione per i giorni festivi.

Se il termine cade di sabato o in altro giorno festivo, la presentazione è tempestiva se effettuata il primo giorno feriale successivo (art. 3 comma 2 D.P.R. 558/99).


Soggetti da sanzionare

In forza dell’art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Concorso di persone - Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia stabilito diversamente dalla legge”.

Pertanto le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti per legge all’adempimento di iscrizione/deposito al Registro delle Imprese/Rea/Albo delle imprese Artigiane nonché all’eventuale obbligato in solido. Infatti ai sensi dell’art. 6 della Legge 689/81 (solidarietà), … “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzione o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

I soggetti effettivamente sanzionati sono quelli in carica all’epoca della violazione (e non quelli eventualmente succedutisi nel tempo o titolari al momento della presentazione della pratica), cioè quelli in carica al 31° giorno dalla data dell’evento.

A titolo esemplificativo, a seconda della tipologia di adempimento i soggetti da sanzionare sono:

  • ciascuno degli amministratori/accomandatari se trattasi di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice
  • ciascuno degli amministratori, sindaci effettivi, liquidatori se trattasi di società di capitali, cooperative …
  • ciascuna persona cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza se trattasi di deposito di situazione patrimoniale del consorzio
  • ciascun amministratore se trattasi di iscrizione o modifica del contratto di consorzio
  • l’imprenditore individuale iscritto nella sezione ordinaria/speciale
  • il notaio, nei casi previsti dalla legge
  • il commercialista, iscritto alla sezione “A” dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili nei casi previsti dalla legge
  • il curatore fallimentare e gli altri soggetti nominati nell’ambito delle procedure concorsuali per gli adempimenti previsti dalla legge


Legge da applicare

La materia delle sanzioni amministrative pecuniarie è sorretta dal principio di stretta legalità per cui gli illeciti amministrativi debbono essere sanzionati in base alla legge vigente al momento della loro commissione senza che possano avere rilievo leggi successive anche se più favorevoli o di abrogazione.

Indipendentemente, quindi, dalla data di presentazione della domanda/denuncia tardiva, l’Ufficio verifica la norma in vigore al momento della scadenza del termine previsto per l’adempimento (di norma 30 gg. successivi alla data dell’evento) ed applica le disposizioni all’epoca vigenti.


Contestazione dell'illecito

Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo accertatore contesta formalmente all’obbligato la violazione di un illecito amministrativo.

Viene notificato, a mezzo del servizio postale secondo le modalità previste dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890, presso la residenza o il domicilio di tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda/denuncia ed anche alla società, in quanto responsabile in solido.

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha esteso la notifica delle sanzioni amministrative tramite PEC a tutti i soggetti sanzionati che risultano dotati di posta elettronica certificata iscritta all’INI-PEC.

I soggetti ai quali è stato regolarmente notificato il verbale di accertamento possono decidere alternativamente tra:

  • il pagamento della sanzione in misura ridotta - il verbale di accertamento propone al destinatario il pagamento "in misura ridotta" di una sanzione pari ad un terzo dell'importo edittale oppure, nel caso di sanzione individuata tra un minimo ed un massimo, pari all'importo più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo.
    La "misura ridotta" indicata nel verbale risulta quindi dal calcolo previsto dalla legge e non da una determinazione discrezionale della Camera di commercio.
    Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica, rispettando quanto indicato dal verbale di accertamento, il procedimento sanzionatorio si estingue.

    Nota bene: per estinguere l’obbligazione devono essere pagati tutti i singoli verbali notificati agli obbligati principali oppure il solo verbale notificato alla società.

  • l'opposizione - per opporsi alla richiesta di pagamento in misura ridotta contenuta nel verbale di accertamento, l'interessato può, alternativamente o congiuntamente:
    • presentare memorie o scritti difensivi, in carta semplice, al Dirigente d’Area della Regolazione e Tutela del Mercato della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini presso la sede dell’Ente, allegando una fotocopia del verbale di accertamento e tutta la documentazione che ritiene necessaria;
    • chiedere di essere sentito, personalmente o delegando una persona di fiducia.



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