Sanzioni Rea
Le sanzioni REA vengono applicate in caso di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo:
- presentata oltre il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza dell'evento
- omessa
- non veritiera
Riferimenti normativi
- Regio Decreto n. 2011 del 20 settembre 1934
- Legge n. 630 del 4 novembre 1981
- Legge n. 689 del 24 novembre 1981
- Decreto Legge n. 357 del 28 agosto 1987 conv. in Legge n. 435 del 26 ottobre 1987
- Decreto Legge n. 55 del 28 febbraio 1983 conv. in Legge n. 131 del 26 aprile 1983
- Decreto Ministeriale 9 marzo 1982
Parere del Consiglio di Stato
Con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3627/C del 5 agosto 2009 è stato emanato il Parere del Consiglio di Stato n. 898/2008 emesso in data 23 luglio 2009 Sezione Terza in materia di sanzioni per il mancato rispetto dei termini di presentazione delle denunce REA.
Con il predetto Parere, il Consiglio di Stato ribadisce che gli obblighi pubblicitari a carico delle imprese in precedenza riferiti al Registro delle Ditte non risultano aboliti con la soppressione di quest'ultimo, bensì semplicemente trasferiti ad altro “soggetto”, il Repertorio Economico Amministrativo, che è attualmente preposto alla conservazione e pubblicazione dei dati economici e/o amministrativi con esclusione delle notizie già iscritte o annotate al Registro delle Imprese. Pertanto, sempre secondo il Consiglio di Stato, permane il presupposto per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia di Registro delle Ditte (già disciplinate dal R.D. n. 2011/1934) per tutte le violazioni degli obblighi pubblicitari da riferire ora al Repertorio Economico Amministrativo.
Importi
L'importo delle sanzioni REA è stabilito dall'art. 51 del R.D. n. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/1987.
I pagamenti liberatori (in misura ridotta) indicati nel verbale di accertamento risultano i seguenti:
- euro 51,33 in caso di denuncia tardiva (ridotto ad euro 10,00 se la presentazione dell'istanza avviene nei primi 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
- euro 51,33 in caso di denuncia omessa oppure non veritiera.
Ai predetti importi vanno aggiunte le spese di procedimento e di notifica per ogni obbligato principale pari ad euro 49,00.
Modalità di pagamento
Il versamento dovrà essere effettuato dagli obbligati principali oppure dall'obbligato in solido tramite l'avviso di pagamento PagoPA precompilato allegato al verbale di accertamento.
Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare copia della quietanza all'indirizzo di posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it
Rimborsi per doppi pagamenti
Nel caso in cui sia stato versato un importo superiore a quello dovuto è possibile chiederne il rimborso presentando l’apposito modulo di richiesta rimborso (disponibile nell'area download in calce a questa pagina).
La domanda, corredata della documentazione attestante il pagamento in esubero, deve essere inviata alternativamente tramite:- posta elettronica certificata: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it
- spedizione alla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, C.so della Repubblica, 5 – 47121 Forlì
Per accedere al servizio online gratuito è necessaria la registrazione.
Ufficio Registro Imprese
Per informazioni in tema di Società, Imprese Individuali e REA è possibile utilizzare il servizio Contatta il Registro Imprese.
Ultimo aggiornamento:
22/08/2024