Procedure d'ufficio


Le procedure di cancellazione d'ufficio

La segnalazione all’Ufficio del Registro delle Imprese della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d'ufficio può provenire da un'altra Pubblica Amministrazione o da un altro ufficio camerale, oppure può essere rilevata dall’Ufficio stesso.

La cancellazione d'ufficio, pertanto, non si attiva su istanza di parte e non è applicabile quale alternativa alle procedure ordinarie previste dalla legge.

Eventuali richieste di cancellazione d’ufficio su istanza di parte non verranno accolte: tuttavia, l'Ufficio ne potrà tenere conto, qualora vi siano i presupposti, nel corso della periodica attività di cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative.

Come chiarito dalla Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive, infatti, il  procedimento di cancellazione d’ufficio ha carattere residuale e “… non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento … rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti. Qualora, pertanto, siano quest’ultimi (titolare, eredi, amministratori) a comunicare al registro delle imprese l’avveramento delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si attiverà il procedimento di cancellazione ordinario”.

Tutte le modalità di comunicazione dell'avvio e della conclusione del procedimento d’ufficio sono contenute nella Determinazione n. 296 del 28 luglio 2022 del Conservatore del Registro Imprese.


Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone non operative ai sensi del D.P.R. 247/2004

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 - “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”
  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, art. 40 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"


Nei casi previsti dalla legge, l’Ufficio del Registro delle Imprese avvia la procedura di cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone non più operative e tuttora iscritte al Registro delle Imprese.


Le cause per cui viene attivato un procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore
  • irreperibilità dell’imprenditore
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Le cause per cui viene attivato un procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di persone sono:

  • irreperibilità presso la sede legale
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • mancanza del codice fiscale
  • mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
  • decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Nell’ipotesi di cancellazione di società di persone, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 3 del DPR 247/2004, se nel patrimonio della società da cancellare sono presenti beni immobili. 

Le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono inviate direttamente alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa, iscritta nel Registro delle Imprese. Qualora l'impresa non abbia comunicato al Registro delle Imprese un domicilio digitale valido, tali comunicazioni vengono pubblicate nell’Albo camerale.

Le determinazioni del Conservatore del Registro delle Imprese e gli elenchi delle posizioni interessate, con le quali si dispone l’avvio e la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 247/2004, sono pubblicate periodicamente nell'Albo camerale e, comunque, entro otto giorni dalla loro assunzione.

Il provvedimento di cancellazione d'ufficio è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dal termine della data di pubblicazione, al Giudice del Registro delle imprese, inoltrando la notifica anche anche al Registro delle Imprese.
Decorso tale termine senza che venga effettuato il ricorso, le imprese interessate vengono cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.


Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione (art. 2490, 6° comma, c.c.)

Riferimenti normativi:

Il Registro Imprese della Camera di Commercio avvia periodicamente il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 2490, 6° comma, c.c., ovvero delle società di capitali in liquidazione, che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi.

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Le comunicazioni di avvio e di conclusione del procedimento sono inviate direttamente alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa, iscritta nel Registro delle Imprese. Qualora l'impresa non abbia comunicato al Registro delle Imprese un domicilio digitale valido, tali comunicazioni vengono pubblicate nell’Albo camerale.

Le determinazioni del Conservatore del Registro delle Imprese e gli elenchi delle posizioni interessate, con le quali si dispone l’avvio e la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2490 c.c., sono pubblicate periodicamente nell'Albo camerale e, comunque, entro otto giorni dalla loro assunzione.

Il provvedimento di cancellazione d'ufficio è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dal termine della data di pubblicazione, al Giudice del Registro delle imprese, inoltrando la notifica anche anche al Registro delle Imprese.
Decorso tale termine senza che venga effettuato il ricorso, le imprese interessate vengono cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.


Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020 - (Decreto Semplificazioni)

Riferimento normativo:

  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, art. 40 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n.120, dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
  2. l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e comunica l'avvio del procedimento agli amministratori delle società interessate.

Entro sessanta giorni, gli amministratori delle società interessate possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti e fatti non iscritti o non depositati, ai sensi delle disposizioni di legge.
Decorso tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società.

l provvedimento di cancellazione d'ufficio è impugnabile, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dal termine della data di pubblicazione, al Giudice del Registro delle imprese, inoltrando la notifica anche al Registro delle Imprese.

Decorso tale termine senza che venga effettuato il ricorso, le imprese interessate vengono cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.




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Ultimo aggiornamento:

28/03/2024