Imposta di bollo
Le pratiche inviate telematicamente al Registro delle Imprese, contenenti denunce o domande di iscrizione o deposito, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo in funzione del tipo di adempimento.
A questo proposito, è possibile consultare la tabella con l'indicazione degli adempimenti telematici più ricorrenti, predisposta dal Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna.
NOTA BENE:
La comunicazione e la variazione dell’indirizzo Pec del commissario liquidatore/giudiziale è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e all’imposta di bollo previsti per l’impresa di riferimento.
La comunicazione della relazione semestrale del commissario liquidatore/giudiziale è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 30 e all’imposta di bollo pari ad Euro 65.
Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la tabella riepilogativa.
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Con il Decreto 22 febbraio 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito gli importi della tariffa dell’imposta di bollo sugli atti soggetti, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 2/2006 (convertito con legge 81/2006), a registrazione secondo le procedure telematiche di cui al D. Lgs. 463/1997 (art. 3bis).
Tali procedure telematiche di registrazione, che prevedono l’utilizzo di un Modulo Unico Informatico (MUI) sono divenute obbligatorie a partire dal 1 giugno 2007. Da quella data, pertanto, i notai (e gli altri pubblici ufficiali) sono tenuti ad assolvere l’imposta di registro e di bollo sugli atti da essi rogati, autenticati o ricevuti mediante il MUI.
A questo proposito, è stata predisposta una tabella riassuntiva che riporta la misura dell’imposta di bollo da corrispondere per le principali categorie di atti da iscrivere o depositare al Registro Imprese.
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N.B. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, ha precisato che in nessun caso, neppure su esplicita autorizzazione degli interessati, è consentito al personale camerale di intervenire in correzione degli importi indicati dall'utente al momento della spedizione della pratica, pertanto in tutti i casi in cui l’imposta di bollo dovuta per la domanda presentata al Registro Imprese non sia stata assolta o lo sia stata in maniera insufficiente, la pratica sarà evasa e segnalata alla competente Agenzia delle Entrate per l’eventuale regolarizzazione.