Diritti di segreteria e imposta di bollo

Le pratiche inviate telematicamente al Registro Imprese, contenenti denunce o domande di iscrizione o deposito, sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo in funzione del tipo di adempimento.


La tariffa dei diritti di segreteria per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese è stata approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2012).

I diritti di segreteria relativi al deposito di pratiche telematiche possono essere versati esclusivamente tramite l'Area Utente Telemaco.

Il Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna ha predisposto la tabella dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina) con l'indicazione degli adempimenti telematici più ricorrenti.

NOTA BENE:
La comunicazione e la variazione dell’indirizzo PEC del commissario liquidatore/giudiziale è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e all’imposta di bollo previsti per l’impresa di riferimento.
La comunicazione della relazione semestrale del commissario liquidatore/giudiziale è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 30 e all’imposta di bollo pari ad Euro 65.

In caso di errato versamento dei diritti di segreteria occorre presentare una richiesta di rimborso, compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo (disponibile nell'area download della pagina Moduli per il Registro Imprese). Il modulo contiene anche tutte le indicazioni per la presentazione della domanda all'Ufficio competente.

In applicazione del D.P.R. n. 215/2010, la Camera di Commercio della Romagna è tenuta ad attivare la procedura di recupero per tutte le somme previste dalla tariffa dei diritti di segreteria di cui sopra non regolarmente versate in occasione della presentazione di pratiche o della fruizione di servizi.
Con il Decreto 22 febbraio 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito gli importi della tariffa dell’imposta di bollo sugli atti soggetti, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 2/2006 (convertito con legge 81/2006), a registrazione secondo le procedure telematiche di cui al D. Lgs. 463/1997 (art. 3bis).
Tali procedure telematiche di registrazione, che prevedono l’utilizzo di un Modulo Unico Informatico (MUI) sono divenute obbligatorie a partire dal 1 giugno 2007. Da quella data, pertanto, i notai (e gli altri pubblici ufficiali) sono tenuti ad assolvere l’imposta di registro e di bollo sugli atti da essi rogati, autenticati o ricevuti mediante il MUI.

A tal proposito, L'Ufficio del Registro delle Imprese ha predisposto una tabella riassuntiva dell'imposta di bollo assolta tramite MUI (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina), che riporta nel dettaglio gli importi da corrispondere per le principali categorie di atti da iscrivere o depositare al Registro Imprese.

L'imposta di bollo per le pratiche telematiche da inviare al Registro delle Imprese può essere versata esclusivamente tramite l'Area Utente Telemaco.

Per la presentazione delle domande e denunce al Registro delle Imprese, è possibile, inoltre, consultare la tabella dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (disponibile per la consultazione nell'area download in calce a questa pagina) con l'indicazione degli adempimenti telematici più ricorrenti.

NOTA BENE:
La comunicazione e la variazione dell’indirizzo PEC del commissario liquidatore/giudiziale è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e all’imposta di bollo previsti per l’impresa di riferimento.
La comunicazione della relazione semestrale del commissario liquidatore/giudiziale è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 30 e all’imposta di bollo pari ad Euro 65.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, ha precisato che in nessun caso, neppure su esplicita autorizzazione degli interessati, è consentito al personale camerale di intervenire in correzione degli importi indicati dall'utente al momento della spedizione della pratica.
Pertanto, in tutti i casi in cui l’imposta di bollo dovuta per la domanda presentata al Registro Imprese non sia stata assolta o lo sia stata in maniera insufficiente, la pratica sarà evasa e segnalata alla competente Agenzia delle Entrate per l’eventuale regolarizzazione.


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Ultimo aggiornamento:

12/04/2024