Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

La procedura di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese, Alternative Dispute Resolution - ADR) ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. 
Con i servizi di Arbitrato e di Mediazione, offerti dalla Camera di commercio della Romagna, è possibile tentare una soluzione alternativa al Tribunale, risparmiando sui tempi e costi. 
I servizidi Arbitrato e di Mediazione, infatti, hanno lo scopo di risolvere rapidamente le controversie tra imprese, tra privati e tra imprese e consumatori.


Mediazione ed arbitrato: caratteristiche e differenze

La mediazione rappresenta un modo semplice, rapido ed economico per cittadini ed imprese di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie: chiunque può infatti accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti dsponibili. L'interessato può infatti rivolgersi ad una qualsiasi organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
 
Nella mediazione, tuttavia, a differenza di quanto avvine nell'arbitrato, il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a raggiungere un accordo amichevole che ponga fine alla stessa. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione e il mediatore può anche formulare una proposta di conciliazione. 
 
L’arbitrato è anch'esso uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie ma è paragonabile al primo grado della giustizia ordinaria: è infatti regolato dal Codice di Procedura Civile (artt. da 806 a 840) e consiste nel demandare ad una decisione (il lodo arbitrale) di un soggetto privato e neutrale (l'arbitro o il Collegio arbitrale), la definizione di una controversia. Di norma il numero di arbitri (arbitro unico o collegio arbitrale), le modalità di nomina degli stessi e l'indicazione della natura dell'arbitrato (ad hoc o amministrato, rituale o irrituale) sono contenute nella clausola compromissoria o nel compromesso.
 
Il compromesso è il contratto con il quale le parti convengono di deferire la controversia già insorta ad uno o più arbitri e deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La clausola compromissoria è invece rappresentata dalla pattuizione inserita in un contratto con cui le parti preventivamente si impegnano a risolvere per mezzo di arbitrato tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto stesso.
 
L'arbitrato, a seconda di quello che le parti hanno previsto nella convenzione arbitrale, può essere rituale ed irrituale: nell'arbitrato rituale il lodo pronunciato dall'arbitro/collegio arbitrale ha gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, mentre nell'arbitrato irrituale il lodo ha efficacia negoziale tra le parti.


MEDIAZIONE
Per mediazione si intende l'attività svolta da un terzo imparziale, il mediatore, e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
ARBITRATO
Nell'arbitrato ad hoc le parti, per mezzo della clausola arbitrale o del compromesso, stabiliscono liberamente le modalità di nomina e il numero di arbitri, il luogo dell'arbitrato e la procedura che gli arbitri dovranno seguire.
A chi rivolgersi

Area Legale-Giustizia Alternativa

mediazione@romagna.camcom.it

Responsabile Avv. Adriano Rizzello - 0543.713492
Michela Versari - 0543.713457
Simonetta Tomasetti - 0541.363724