Nella sede di ciascuna Camera di commercio, è istituito un Organismo di composizione della crisi d’impresa, OCRI.
Questa è una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 14 del 12 gennaio 2019, che riforma in modo organico e sistematico la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali, introducendo sistemi di allerta e gestione assistita della crisi d'impresa, in modo da salvaguardare sia l’azienda, sia gli interessi aziendali e i posti di lavoro.
- ricevere le segnalazioni di allerta, cioè segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione), (art. 14 e 15);
- gestire la composizione assistita della crisi delle imprese “non piccole”, tipicamente le società di capitali che con la precedente normativa erano considerate fallibili. Le imprese “piccole”, ossia quelle “non fallibili”, secondo quando disposto dalla precedente normativa, potranno invece rivolgersi all’OCC – Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia») (art. 16).
L’OCRI garantisce, inoltre, la verifica dei presupposti necessari per l’attivazione della procedura, il rispetto dei tempi, la gestione del collegio di esperti, l’invio delle informazioni ai soggetti segnalanti, l’assistenza al debitore e il rapporto con il Tribunale
Composizione negoziata della crisi d'impresa