Commenti, normativa e giurisprudenza


Nonostante la sua introduzione dal 29 settembre 2024, l'accordo transattivo sui debiti tributari, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 23 del Codice della crisi, fatica a decollare nell'ambito della composizione negoziata. Dagli articoli di stampa e dalle rilevazioni compiute, si apprende che su 169 proposte presentate in quest'ultimo anno, risultano chiusi solo tre accordi, una percentuale modesta che evidenzia le criticità operative.

Le questioni controverse, pur se considerate superabili, ruotano attorno a tre aspetti centrali: la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la data di riferimento dei debiti.

La veridicità dei dati e il ruolo del revisore
La normativa stabilisce che la proposta debba essere corredata da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale (o da uno appositamente designato). Gli addetti ai lavori sottolineano come questo elaborato non sia assimilabile alla relazione annuale di bilancio, ma rappresenti l'attestazione di veridicità normalmente richiesta al professionista indipendente nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie o nel concordato preventivo. Affidare questo compito al revisore, specialmente se già incaricato, ha l'obiettivo di contenere gli oneri professionali per l'azienda.

La fattibilità: non obbligatoria, ma cruciale
A differenza di Adr e concordato, il comma 2-bis non impone l'attestazione della fattibilità del piano di risanamento. Ciononostante, le agenzie fiscali la ritengono necessaria per valutare la concretezza della proposta e la probabilità effettiva di successo del risanamento. Pertanto, sebbene non sia un obbligo normativo, è fortemente nell'interesse del debitore allegare non solo un vero e proprio piano, ma anche l'attestazione di fattibilità, oltre a quella di convenienza e alla relazione sulla veridicità.

La data di riferimento dei debiti
Manca una chiara indicazione su a quale data di maturazione debbano riferirsi i debiti tributari oggetto dell'accordo. Si ritiene tuttavia illogico escludere debiti già esistenti. Per colmare questa lacuna, il suggerimento di molti esperti è quello di applicare il criterio stabilito per l'Adr dall'articolo 63 del Codice della crisi: la transazione dovrebbe riguardare i debiti "sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione".

Avv. Adriano Rizzello
Affari Legali

Il Tribunale di Milano ribadisce la linea giurisprudenziale: il requisito è indefettibile ai fini dell'autorizzazione al trasferimento d'azienda, superando i timori legati al segreto industriale.

La giurisprudenza di merito si consolida sul principio della competitività nella selezione dell'acquirente di un'azienda o di un suo ramo nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Con un provvedimento del 6 aprile 2025, il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla cessione presentata da una società debitrice che si era dichiarata indisponibile a impiegare modalità competitive nella scelta del miglior offerente.

La decisione meneghina si allinea al recente orientamento già espresso dai Tribunali di Brescia (ordinanza 6 novembre 2024) e Parma (ordinanza 30 luglio 2024), confermando che il requisito, previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), del Codice della crisi d'impresa, è indefettibile ai fini del trasferimento autorizzato.

Il segreto industriale non basta a derogare
La ricorrente aveva tentato di ottenere una deroga al principio, sostenendo la sussistenza di circostanze eccezionali. Tra queste, la natura prevalentemente transattiva dell'operazione e, soprattutto, la necessità di tutelare dati sensibili soggetti a segreto industriale. Secondo la debitrice, l'apertura di una data room a fini pubblicitari avrebbe esposto i dati alla concorrenza, con il rischio di una loro acquisizione indiscriminata e una conseguente dispersione di valore a danno dei creditori.
Inoltre, la società riteneva che la relazione dell'esperto, attestando la congruità delle condizioni di cessione e la convenienza per i creditori, potesse fornire un conforto sufficiente a prescindere dall'espletamento di una gara.

L'orientamento del Tribunale
I giudici di Milano (, tuttavia, hanno ribadito che la competitività è un requisito autonomamente imposto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione con il piano di risanamento. Il suo rispetto non è surrogabile con una semplice fairness opinion o una stima di congruità del prezzo.

È stato precisato che il rispetto del principio non impone necessariamente una gara formale, ma richiede l'oggettiva e necessaria scelta del miglior offerente. Il debitore, sotto il controllo dell'esperto, ha l'onere di documentare la trasparenza del percorso seguito per l'individuazione e la selezione dell'offerente. L'obiettivo è sondare l'interesse del mercato per intercettare l'acquirente che garantisca il miglior uso del bene e la massima soddisfazione per i creditori.

Avv. Adriano Rizzello
Affari Legali

Il Tribunale di Trieste rigetta il ricorso di una società che mirava a estendere il blocco delle azioni esecutive oltre il limite massimo di 240 giorni previsto dal Codice della Crisi.
Con un’ordinanza datata 11 dicembre 2025, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Trieste ha fissato un importante paletto nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Il Giudice ha stabilito che le misure cautelari non possono essere utilizzate come uno strumento per aggirare i limiti temporali delle misure protettive già fruite dall’impresa.

Il caso
Una società, già ammessa alla procedura di composizione negoziata, aveva richiesto al Tribunale una misura cautelare (ex art. 19 CCII) per inibire a un gruppo selezionato di creditori l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari fino all’11 aprile 2026. La finalità dichiarata era quella di proteggere il patrimonio aziendale fino alla naturale scadenza della procedura.
Tuttavia, l'impresa aveva già beneficiato del termine massimo di 240 giorni previsto per le misure protettive tipiche.

La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato il ricorso basandosi su tre punti fondamentali.
Divieto di elusione dei termini: Le misure cautelari, pur essendo elastiche, non possono “svuotare di significato” il limite temporale di 240 giorni fissato dal legislatore per le misure protettive. Prolungare gli stessi effetti verso singoli creditori rappresenterebbe un “aggiramento della disciplina speciale”.
Assenza di fatti nuovi: La società non ha dimostrato l’esistenza di pericoli diversi o più intensi rispetto a quelli già valutati in precedenza, né ha presentato accordi vincolanti con i creditori che rendessero il risanamento più concreto rispetto al passato.
Precedenti negativi: Il Giudice ha rilevato che la società era reduce da un precedente accordo di ristrutturazione poi rivelatosi insostenibile. In questo contesto, un’ulteriore protezione indefinita rischierebbe di cristallizzare una situazione di insolvenza a danno dei creditori.

Le conclusioni
Il provvedimento sottolinea che il diritto di azione dei creditori non può essere compresso oltre misura senza un adeguato quid pluris in termini di prospettive di risanamento. Nonostante il rigetto, il Tribunale ha deciso di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, vista la novità della questione e i diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti sul tema.

Avv. Adriano Rizzello
Affari Legali

Con una decisione innovativa, il Giudice accerta la sussistenza dei presupposti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, garantendo la continuità aziendale durante le trattative di risanamento.
Il Tribunale di Ivrea, con una sentenza emessa la Vigilia di Natale del 2025, ha affrontato uno dei nodi più critici per le imprese che tentano il risanamento attraverso la composizione negoziata: l’ottenimento del DURC. La decisione segna un punto a favore delle aziende che, pur avendo debiti pregressi, dimostrano un serio piano di recupero.

Il caso
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni e dell’impiantistica tecnologica, con importanti commesse pubbliche e private, si era trovata nell’impossibilità di operare regolarmente a causa del mancato rilascio del DURC, dovuto a debiti contributivi maturati prima dell’accesso alla procedura. Senza il documento di regolarità, l’azienda rischiava il blocco dei pagamenti da parte dei committenti e l’esclusione dal mercato, compromettendo ogni possibilità di successo del piano di risanamento.

La strategia del piano di risanamento
Il piano proposto dalla società e valutato positivamente dall'esperto prevedeva:

  • Moratoria di 120 giorni per accumulare la liquidità necessaria dalla continuità aziendale.
  • Pagamento integrale (100%) dei debiti previdenziali verso INPS e INAIL, dilazionato in 120 rate mensili.
  • Stralcio del 50% dei debiti tributari verso l'Agenzia delle Entrate, anch'essi da rimborsare in 10 anni.
La svolta giuridica: l’accertamento dei presupposti
Nonostante il parere negativo dell’INPS, il Tribunale ha accolto la richiesta della società. Il Giudice ha chiarito che, sebbene non possa “ordinare” direttamente all’ente previdenziale un’azione (un facere), il Tribunale ha il potere di accertare e riconoscere in via cautelare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC.

I punti chiave della decisione:
  • Interpretazione costituzionale: il Giudice ha sottolineato che le rigide prassi interne degli enti previdenziali non possono vanificare l’istituto della composizione negoziata, portando a una sua “abrogazione tacita”.
  • Tutela della continuità: il DURC è stato ritenuto indispensabile per mantenere i flussi di cassa necessari ad adempiere agli impegni del piano di risanamento.
  • Fiducia nel piano: il fatto che la società preveda il soddisfacimento totale del credito previdenziale, seppur rateizzato, giustifica il riconoscimento della regolarità contributiva in questa fase delicata.
Le conclusioni del Tribunale
Oltre a confermare le misure protettive contro azioni esecutive e risoluzioni contrattuali fino al 21 febbraio 2026, il Tribunale ha formalmente accertato la regolarità dei presupposti per il DURC con decorrenza retroattiva dalla data di deposito del ricorso. Questa misura atipica resterà efficace per tutta la durata della composizione negoziata, offrendo all’impresa l’ossigeno necessario per completare il percorso di risanamento.


Breve osservazione
La sentenza di Ivrea è molto coraggiosa e moderna perché affronta un problema pratico enorme (il DURC) con una soluzione creativa e “accertativa” senza dubbio ispirata al miglior contemperamento tra lo scopo dello strumento e gli interessi in campo.
La sentenza ci dice che una visione troppo rigorista rischia di vanificare lo strumento della composizione che, tuttavia, funziona solo se c'è buona fede da parte dell'imprenditore e pragmatismo da parte dei giudici e degli enti pubblici.

Avv. Adriano Rizzello
Affari Legali

Un recente e significativo provvedimento del Tribunale di Lanciano (ordinanza del 29 gennaio 2026, Est. D'Alfonso) ha gettato nuova luce su uno dei nodi più critici della Composizione Negoziata della Crisi (CNC): la gestione della fase finale delle trattative quando i termini di legge sono ormai prossimi allo spirare.
Il caso esaminato riguarda una società giunta alle battute conclusive del percorso di risanamento, con accordi quasi interamente definiti e una transazione fiscale in attesa di risposta dall'Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale ha affrontato due questioni centrali: la sopravvivenza delle tutele cautelari oltre i 240 giorni e la prosecuzione dell'attività dell'Esperto dopo la scadenza del suo incarico.

L'ultra-efficacia delle misure cautelari
Il primo pilastro della decisione riguarda l'ammissibilità di provvedimenti cautelari inibitori che, pur avendo un contenuto analogo alle “misure protettive”, possano estendersi oltre il limite temporale dei 240 giorni previsto dall'art. 19, comma 5, CCII.
Il Giudice ha chiarito che esiste una distinzione netta tra misure protettive generalizzate e provvedimenti cautelari specifici finalizzati ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative. Tali istanze possono essere formulate in qualsiasi momento del percorso negoziale, qualora emergano esigenze cautelari sopravvenute. Nel caso specifico, è stato concesso il divieto di azioni esecutive e di compensazione su somme accreditate a seguito dello svincolo di pegni, per evitare che un singolo istituto di credito potesse “aggredire” risorse destinate al soddisfacimento dei debiti privilegiati (Erario) previsti nel piano di risanamento.

La “prorogatio” funzionale dell'Esperto
Il secondo aspetto innovativo riguarda la figura dell'Esperto.
Sebbene l'art. 17, comma 7, CCII preveda una chiusura “forzosa” dell'incarico allo spirare dei termini (180 giorni prorogabili a 360), il Tribunale ha adottato un'interpretazione sistematica.
Richiamando l'art. 16, comma 1, CCII (come modificato dal Correttivo-ter), è stata autorizzata l'attività dell'Esperto anche oltre la chiusura formale della CNC per:
- completare gli adempimenti esecutivi connessi alle trattative, come il pagamento dei creditori tramite i ricavi delle vendite autorizzate ex art. 22 CCII.
- relazionare sull'andamento finale delle trattative e depositare gli accordi conclusi nelle forme dell'art. 23 CCII;
- gestire il potere di richiesta di autorizzazione ai pagamenti fino al riscontro definitivo dell'Agenzia delle Entrate.

Una visione elastica per il successo del risanamento
Come può notarsi, la decisione di Lanciano, in linea con precedenti orientamenti dei tribunali di Milano e Imperia, conferma una visione “elastica” e finalistica della procedura. In altre parole, il rigore temporale non deve diventare un ostacolo insormontabile se il risanamento è a un passo dal perfezionamento.
In sintesi, l'estensione dell'incarico non è un assegno in bianco: deve essere funzionalmente riconducibile all'incarico originario, limitata nel tempo (nel caso di specie fino al 6 febbraio 2026) e giustificata dalla necessità di non vanificare gli sforzi compiuti durante i mesi di negoziazione.
 
Avv. Adriano Rizzello
Affari Legali


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