Affidamento di forniture, servizi e lavori


L’affidamento di forniture, servizi e lavori avviene nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) aggiornato dal D.Lgs. 56/2017.

L’art. 36 del succitato codice riguarda gli affidamenti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 del codice medesimo (la soglia comunitaria è determinata e aggiornata da Regolamenti UE).

Al di sotto delle suddette soglie comunitarie, il codice prevede la distinzione tra affidamenti di importo fino a 40.000 euro e affidamenti di importo uguale o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria.
Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si procede mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici).
Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, si procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Si applicano al riguardo le Linee Guida pubblicate da Anac di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in particolare le Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”).

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Il Decreto-Legge n. 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (spending review), convertito in L. n. 135/2012, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

L’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti procedono attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

La Regione Emilia Romagna ha attivato anche il Mercato elettronico della centrale di committenza regionale Intercent-er (SATER).

 


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